I dubbi irrisolti sui contributi Pa in nota integrativa
Gli estensori dei bilanci societari devono confrontarsi ogni anno con novità che nascono in varie sedi, sia nazionali che dell’Unione europea, e con diversa rilevanza. Per i prossimi bilanci non è stato ancora risolto l’autentico rebus sui dati che la legge sulla concorrenza (n. 124/2017) prescrive di indicare in nota integrativa (compresa quella del bilancio consolidato), con la comminatoria di restituzione delle somme ai soggetti eroganti.
La norma del comma 125 dell’articolo 1 di questa legge impone la pubblicità relativa a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere» che le imprese hanno ricevuto da Pa e da soggetti assimilati. Uno dei motivi di confusione risiede nella mancata individuazione dell’autorità competente ad applicare questa disposizione. Trattandosi di una questione di trasparenza nei rapporti pubblici, verrebbe da pensare all’Anac, ma il Consiglio di Stato, con il parere 1449 del 1° giugno 2018 è di contrario avviso, in quanto manca nella legge un’attribuzione di competenze in tal senso, così che ciascuna amministrazione deve controllare il rispetto della normativa per le “erogazioni” di sua competenza.
Il Consiglio di Stato, dopo aver risolto il tema della decorrenza (2018 come periodo di competenza, con rendicontazione nel 2019), formula l’interpretazione – a dir poco paradossale, ma conseguenza dell’affrettata formulazione della norma – che la sanzione di restituzione delle somme riguarda solo le imprese e non gli enti, che sarebbero invece, secondo l’ordine della disposizione e il buon senso, i primi destinatari della norma.
Arriviamo al primo intervento amministrativo del 2019, attuato con la circolare n. 2 dell’11 gennaio del ministero del Lavoro, che si rivolge al mondo del non profit, ma enuncia una regola che, se confermata, è destinata a sconvolgere i prossimi bilanci delle imprese. Il frettoloso, quanto incompetente, legislatore del 2017 aveva attratto in questa disposizione gli «incarichi retribuiti» e correttamente il ministero li ritiene del tutto diversi dalle erogazioni, in quanto:
i sussidi sono concessi con le regole dell’articolo 12 della legge 241/1990 (norme sul procedimento amministrativo) provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
gli incarichi hanno invece natura sinallagmatica, tanto che viene qui precisato che la parola «retribuiti» vada meglio intesa come «remunerati».
Che questa estensione sia sfuggita in sede di formulazione della norma risulta evidente dalle schede di lettura del provvedimento, predisposte dagli uffici parlamentari, in cui si dice che le imprese devono rendere noto qualunque tipo di sovvenzione.
L’Assonime aveva già presentato un documento in data 14 febbraio 2018, proponendo l’eliminazione del riferimento agli incarichi retribuiti, anche per riallineamento all’articolo 26 del Dlgs 33/2013, che prevede l’obbligo speculare di pubblicazione per le amministrazioni eroganti, obbligo che l’Anac, con delibera n. 59/2013, ha escluso in presenza di corrispettivi per prestazioni o esecuzione di opere.
Questa autorevole associazione torna in argomento con la circolare n. 5 di ieri, con cui conferma, sia pure con l’ovvio condizionale, che l’obbligo non riguarda i corrispettivi dei contratti pubblici. Come pure pone in evidenza che non devono essere segnalati i vantaggi derivanti da misure generali non selettive. Al riguardo Assonime esemplifica escludendo il beneficio Ace e, pur non nominandolo espressamente, quello relativo al superammortamento e all’iperammortamento. Oltretutto, nessuna di queste agevolazioni richiede un atto di concessione da parte della pubblica amministrazione.
Arriviamo ai giorni nostri: un emendamento al decreto legge semplificazioni proponeva di sopprimere l’anomala locuzione della norma relativa agli incarichi, ma non è stato approvato. Imprese e professionisti stanno iniziando ad accorgersi di questo inutile e sproporzionato adempimento. La norma è orfana di un’amministrazione che la gestisca, ma deve essere prontamente modificata. Un ultimo tema, che sta creando complicazioni alle aziende e ai professionisti, riguarda le imprese individuali e le società di persone, che non avendo un bilancio con la nota integrativa non saprebbero nemmeno come adempiere.