I forfettari privi di registratore telematico tenuti a comunicare il totale giornaliero dei corrispettivi
In caso di emissione di fattura cartacea su richiesta del cliente, il soggetto forfettario è tenuto soltanto alla conservazione della stessa
In generale, i contribuenti in regime forfettario, che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto Iva, decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, sono obbligati, a norma dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 127 del 2015, alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a far tempo dal primo gennaio 2020. Tuttavia, in virtù della sanatoria disposta dall’articolo 151 del decreto legge 34 del 2020 (Decreto rilancio), tali contribuenti ancora privi di registratore telematico, non sono assoggettati fino al 31 dicembre 2020 alla sanzione di cui all’articolo 6, primo e quarto comma, del decreto legislativo 471 del 1997, purché memorizzino i corrispettivi giornalieri incassati dal primo gennaio 2020, mediante scontrini fiscali emessi dai vecchi registratori di cassa o mediante ricevute fiscali, annotati entrambi nel registro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972; e provvedano a trasmettere il totale giornaliero degli stessi all’agenzia delle Entrate, mediante il servizio gratuito web del sito «Fatture e corrispettivi», entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Infine, in caso di emissione di fattura cartacea su richiesta del cliente, il soggetto forfettario è tenuto soltanto alla conservazione della stessa a norma dell’articolo 1, comma 59, legge 190 del 2014, essendo il relativo importo computato nell’annotazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi.
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