I gestionali non retrodatano la fattura
C’è incompatibilità fra la data di emissione della fattura elettronica e il concorso nella giusta liquidazione periodica Iva, almeno per molti programmi gestionali delle imprese e professionisti.
Nella fatturazione elettronica assume molta importanza la data riportata nel campo «data» della sezione dati generali dell’apposito file. Le norme sono coerenti, ma sorgono delle difficoltà da parte dei programmi di contabilità, che non riescono a retrodatare la competenza di una fattura emessa per portare l’Iva a debito nel mese o trimestre di effettuazione della operazione.
Il collegamento difficile nella pratica è la data di emissione della fattura con il mese o il trimestre di effettuazione dell’operazione, se la predetta data cade in un periodo successivo. Il metodo naturale è quello della fattura immediata; in questo caso la fattura deve essere emessa nel giorno dell’operazione, quindi viene annotata nel registro delle fatture emesse con riferimento alla data di emissione, che coincide con quello di effettuazione dell’operazione e, pertanto, cade nel mese o trimestre in cui l’Iva deve essere portata a debito. Nessun problema se la fattura viene formata con la data di effettuazione dell’operazione e trasmessa allo Sdi con un «minimo ritardo», tollerato e non sanzionato (agenzia delle Entrate, circolare n. 13 del 2018), purché la fattura entri nella liquidazione Iva del mese o trimestre di effettuazione della operazione.
Con l’articolo 11 del Dl n. 119/2018, si dispone che dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione e, di conseguenza, la fattura deve contenere questa data. Quindi, un professionista che ha incassato una parcella il 31 luglio può emettere fattura entro il 10 agosto, indicando come data di effettuazione dell’operazione il 31 luglio e ciò per far concorrere l’Iva a debito nel mese di luglio.
Dove sta il problema? I programmi di contabilità generalmente in uso non riescono registrare una fattura con data 10 agosto e riportare all’indietro l’Iva a debito nel mese di luglio. Quindi, i contribuenti avrebbero preferito che la data della fattura fosse ancora quella di effettuazione dell’operazione e che il termine di dieci giorni riguardasse la semplice trasmissione della fattura allo Sdi. Le società di software ,che conoscono bene questo problema, dovrebbero coordinarlo con l’agenzia delle Entrate nei vari tavoli tecnici.
Il problema si presenta anche per la fattura differita. Il legislatore, nel Dl 119/2018, non ha sentito l’esigenza di dare un termine più ampio per l’emissione della fattura differita, in quanto a regime questa può essere emessa entro 15 giorni dalla fine mese di effettuazione della consegna dei beni o della prestazione. Nelle risposta fornita durante il forum del Sole 24 Ore, l’Agenzia ha ricordato la procedura ordinaria. Ma per la differita finora le aziende adottano, con un minimo di ipocrisia, il metodo di datare la fattura con l’ultimo giorno del mese, ancorché la emettano nella settimana successiva, proprio per far concorrere la fattura nella liquidazione Iva del mese o trimestre di competenza.
Anche in questo caso l’anno prossimo il sistema si incepperà, perché le aziende non riusciranno ad emettere le fatture nell’ultimo giorno del mese di consegna, a meno che venga confermato il permesso di trasmettere la fattura con un “minimo ritardo”. In sostanza, il maggior termine per l’emissione delle fatture immediate di dieci giorni dovrebbe essere trasformato in un maggior termine per la trasmissione delle fatture allo Sdi, sia immediate che differite.