I margini per l’Iva al 4% sulla costruzione della nuova abitazione
È possibile fruire dell’aliquota ridotta del 4 per cento con alcune attenzioni legate al fatto che da quanto indicato nel quesito in fase di costruzione i committenti non posseggono i requisiti “prima casa” che verranno acquisiti all’atto della vendita della vecchia abitazione a suo tempo acquistata con l’agevolazione. Su questo specifico punto il ministero, con la circolare n 1/E del 2 marzo 1994, ha stabilito quanto segue: «Benché la norma non sia esplicita sul punto, resta inteso che il privato committente deve possedere i requisiti previsti per fruire dell’agevolazione sia nei momenti in cui si considerano effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 633 del 1972, le singole prestazioni rese dall’impresa, sia all’atto della consegna del bene realizzato. Pertanto il committente dovrà, a tal fine, rendere noto all’appaltatore, al momento di effettuazione di ciascuna prestazione, se possieda o meno i requisiti per usufruire dell’aliquota del 4 per cento. Qualora i requisiti sopra evidenziati non siano posseduti nel momento dell’effettuazione delle singole prestazioni, ma vengono ad esistenza all’atto della consegna del bene realizzato, l’appaltatore potrà effettuare le rettifiche previste dall’articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972».
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