Controlli e liti

I movimenti bancari non giustificano l’integrazione dell’avviso

Annullati gli accertamenti integrativi emessi dall’agenzia delle Entrate

Con sentenza n. 108/1/2021 depositata il 19 aprile scorso (presidente Campanile, relatore Foiera), la Ctp di Forlì ha annullato una serie di accertamenti integrativi emessi dall’agenzia delle Entrate, ritenendo che non vi fossero i presupposti previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973.

Il tema che rileva nella pronuncia è quello della possibilità, per l’amministrazione, di «integrare o modificare in aumento» l’accertamento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi», che devono essere indicati, a pena di nullità, nell’accertamento integrativo. La questione più dibattuta è proprio quella di stabilirne i limiti di operatività, nel senso che lo strumento non può essere utilizzato dagli uffici per rimediare a precedenti errori oppure per valutare nuovamente tutto ciò che è già stato valutato (o poteva esserlo stato) sulla base della precedente attività accertativa. La finalità dell’istituto, infatti, è quella di garantire al Fisco la possibilità di esercitare il potere di accertamento in relazione a elementi del tutto nuovi e sopravvenuti, che in precedenza non erano stati presi in considerazione, né potevano esserlo, da parte dell’amministrazione finanziaria.

Nel caso in commento, la Ctp ha rilevato che l’elemento su cui si fondava la seconda verifica posta in essere nei confronti dei contribuenti (Snc e soci) era privo del carattere della “novità”, in quanto si trattava di movimenti degli estratti conto bancari tra società e soci che erano già noti all’ufficio in occasione della prima verifica.

L’Agenzia sosteneva che si trattasse invece di elementi nuovi, in quanto entrati nella sfera di conoscenza dell’amministrazione come allegati a una memoria difensiva presentata dai contribuenti a seguito della chiusura del primo accertamento (presumibilmente in fase di adesione).

Per la Commissione, tuttavia, si trattava di elementi già noti all’amministrazione e già nella disponibilità di quest’ultima, pertanto di elementi privi del carattere di novità, come tali inidonei a sorreggere la possibilità di procedere ad accertamento integrativo (che veniva dunque annullato, in accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti).

L’interesse della pronuncia risiede nella valorizzazione della «conoscibilità» o «disponibilità» (anziché della «effettiva conoscenza»), quale parametro di verifica circa la novità degli elementi su cui si fonda l’accertamento integrativo. La sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi va infatti intesa in termini oggettivi (e non soggettivi), con la conseguenza che gli elementi che possono fondare l’accertamento ex articolo 43 del Dpr 600/1973 sono quelli che, al momento di emissione del primo accertamento, erano non soltanto non conosciuti dall’amministrazione, ma nemmeno conoscibili mediante le normali indagini utilizzabili in sede istruttoria ai fini dell’accertamento originario.

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