Controlli e liti

I movimenti non giustificati sul conto dei soci non sono reddito tassabile

di Laura Ambrosi

È illegittimo l’accertamento fondato sulle indagine bancarie sui conti correnti dei soci se l’Ufficio non ha provato la riconducibilità dei movimenti privati all’ente.

A fornire questo importante chiarimento è la Cassazione con l’ ordinanza n. 2536/18 depositata ieri.

Una società proponeva ricorso contro un avviso di accertamento fondato sulle indagini bancarie. In particolare, l’Agenzia aveva verificato le movimentazioni sui conti dell’ente e di tutti i soci, ritenendo i movimenti non giustificati quali maggiori redditi da assoggettare a tassazione.

Entrambi i giudici di merito confermavano la legittimità del provvedimento perché la società non aveva offerto sufficienti giustificazioni sulle movimentazioni dei conti correnti. La contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, che la Ctr aveva trascurato l’assenza di prova a carico dell’amministrazione sulla riconducibilità dei conti correnti dei soci all’attività di impresa della società.

La Cassazione ha anzitutto ricordato che l’utilizzo di dati risultanti dai conti correnti bancari non può ritenersi limitato, per le società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, poiché può legittimamente estendersi anche alle posizioni intestate ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali.

Tuttavia, occorre che l’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, provi la natura fittizia dell’intestazione o comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni singoli dati. Non occorre, a tal fine, la prova che tutte le movimentazioni siano riferibili ad operazioni aziendali, essendo sufficiente anche la riconducibilità solo di alcune.

Incombe poi sulla società l’onere di dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa.

Nella specie, la Ctr si era limitata ad affermare che la contribuente non aveva giustificato la presunzione, così non superando l'onere probatorio a proprio carico.

La decisione è stata così rinviata con la prescrizione che il giudice dovrà verificare l’esistenza di elementi idonei a confermare la sostanziale riferibilità all’ente dei conti correnti intestati ai soci.

Le indagini bancarie rappresentano una metodologia di controllo particolarmente invasiva nella sfera privata dei contribuenti e, allo stato attuale, anche difficilmente difendibile.

La difficoltà, però, non deriva da una effettiva evasione perpetrata dai contribuenti, ma dalla circostanza che trattandosi di conti correnti privati, per i quali non esiste obbligo di conservazione delle pezze giustificative, tanto meno di tenuta di una sorta di contabilità, a distanza di diversi anni, la ricostruzione diviene particolarmente complessa.

Di prassi, gli Uffici si limitano a trasformare i movimenti in maggiori redditi, senza verificare se effettivamente celino operazioni della società.

In tale contesto, quindi, la decisione è particolarmente importante poiché richiama gli Uffici all’obbligo di fornire una prova, seppur presuntiva, sulla concreta riconducibilità di tali conti correnti.

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