L'esperto rispondeAdempimenti

I pensionati accedono al regime forfettario solo a determinate condizioni

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di Giorgio Confente

La domanda

Sono un pensionato Inps dal luglio 2011, che percepisce dallo stesso ente di cui era dipendente un compenso per collaborazione coordinata e continuativa e sono iscritto alla gestione separata Inps. Nel 2019 posso aprire la partita Iva con codice ateco 74.90.99 e fatturare al committente per cui sono collaboratore ed accedere al regime forfettario?
S.F. – Rimini

Il pensionato Inps può aderire al regime forfettario solo a determinate condizioni.
Non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (articolo 1, comma 57, lettera d-bis della legge 190/2014). Il motivo di questo divieto è l’intento di evitare passaggi dal lavoro dipendente al lavoro autonomo dovuti esclusivamente a benefici di carattere fiscale. In riferimento a questa causa ostativa, con particolare riferimento ai pensionati, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del regime forfetario «ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge» (circolare 9/E/2019, paragrafo 2.3.2). In una risposta dell’agenzia delle Entrate, del 28 maggio 2019, viene confermato che le prestazioni di servizi nei confronti dell’ex datore di lavoro non sempre sono di ostacolo all’applicazione del regime forfettario (si veda Il Sole 24 - Ore del 29 maggio 2019). In particolare, con la risposta 161 viene analizzato il caso di un contribuente che chiedeva se fosse possibile accedere al regime forfettario considerato che:

a) aveva maturato i requisiti pensionistici nel 2017 e nello stesso anno aveva cessato il suo rapporto di lavoro di lavoro dipendente;

b) dal 2018 aveva iniziato a percepire un reddito di pensi’ne;

c) l’attività di lavoro autonomo veniva svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Per l’agenzia delle Entarte la condotta descritta non integra la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della legge 190/2014, la quale preclude l’applicazione del regime forfettario a coloro che svolgono l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due anni precedenti. Il divieto, invece, si applica nei casi di interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio: licenziamenti, dimissioni eccetera) e di prosecuzione con l’ex datore di lavoro ovvero con soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili.

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