I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 10 al 15 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 settembre 2020, n. 334
Aliquota Iva per la stazione di ricarica auto elettrica
Non spetta l'aliquota ridotta prevista per i disabili all'acquisto di una stazione di ricarica auto elettrica. L'imposta in misura ridotta si applica oltre che alle cessioni e importazioni degli autoveicoli, a quei componenti che sono destinati esclusivamente al loro funzionamento. L'acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per alimentare l'auto elettrica di una persona con disabilità, non può fruire dell'aliquota agevolata al 4% in quanto la stazione di ricarica non costituisce un "pezzo" destinato all'adattamento del veicolo del disabile.

Iva/Plafond Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 settembre 2020, n. 336
Plafond Iva della stabile organizzazione
Alla stabile organizzazione spetta il plafond Iva, ereditato dalla casa madre, se continua ad effettuare operazioni non imponibili. La stabile organizzazione, sorta dal trasferimento all'estero della sede legale di una società (ai sensi dell'articolo 166 del Tuir), ne eredita anche il plafond per gli acquisti in sospensione d'Iva, purché prosegua le attività che comportano l'effettuazione di operazioni non imponibili.

Iva/Dichiarazione d'intento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 settembre 2020, n. 337
Lettera d'intento per l'acquisto di gasolio commerciale
L'utilizzo della dichiarazione d'intento per l'acquisto del cd. "gasolio commerciale" è consentito solo alle imprese in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 24-ter, Dlgs 504/1995 (ossia, solo in presenza dei requisiti soggettivi stabiliti per l'agevolazione in materia di accisa), oltre che di quelli oggettivi.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 settembre 2020, n. 338
Iva indetraibile sugli acquisti per il welfare aziendale
L'imposta su acquisti di servizi destinati al personale nell'ambito del piano di welfare aziendale è indetraibile per il datore di lavoro, in quanto non presenta un nesso né con specifiche operazioni imponibili «a valle», né con l'attività economica in generale.

Iva/Rimborso Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 settembre 2020, n. 339
Rimborso Iva – anche diretto - ai soggetti non residenti identificati in Italia
L'agenzia delle Entrate muta il proprio orientamento e si conforma ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue in tema di riconoscimento del rimborso dell'Iva – ai sensi dell'articolo 38-bis2, Dpr 633/1972 – in favore dei soggetti non residenti in Italia ma ivi identificati (direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, Dpr 633/1972 ovvero mediante rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972) che abbiano effettuato in Italia solo operazioni con il meccanismo del reverse charge.
I giudici europei ritengono (sentenza 6 febbraio 2014, causa C-323/12) che non può essere negato il rimborso Iva (di cui alla Direttiva 2008/9/Ce) a un soggetto stabilito in altro stato membro della Ue per il semplice fatto di aver nominato un rappresentante fiscale.
Secondo l'agenzia delle Entrate (Faq n. 40 del 12 luglio 2010) i soggetti esteri che vantano una posizione Iva in Italia devono chiedere il rimborso mediante la procedura di cui all'articolo 38-bis, Dpr 633/1972.
Per ottenere il rimborso di cui al citato articolo 38-bis2, evidentemente, il soggetto estero non dovrà far confluire le fatture di acquisto nella dichiarazione Iva annuale, ma potrà chiedere il rimborso diretto.

Iva/Aliquote
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 14 settembre 2020, n. 15

Aliquota Iva applicabile agli impianti termici ad energia solare
Si applica l'aliquota Iva del 10% - di cui al n. 127-quionquies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 ("impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica") - ad un impianto che sfrutta la luce solare per la produzione di energia termica (Calore) ovvero di energia elettrica (per un utilizzo immediato oppure programmato).
L'aliquota del 10% si applica altresì ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come stabilito dal numero127-sexies), Tabella A, Parte III, Dpr 633/1972.

Iva/Contributo a fondo perduto
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 settembre 2020, n. 350

Operazioni fuori campo Iva per la verifica delle soglie per la fruizione del contributo a fondo perduto
In relazione al contributo a fondo perduto (articolo 25, Dl 34/2020), anche le somme fuori campo Iva – ancorché non fatturate (ma documentate con l'emissione di semplici "note" - sono da includere ai fini della determinazione del requisito relativo all'ammontare dei ricavi o compensi del 2019 (che non deve essere superiore a 5 milioni di euro).
Anche per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare per verificarne la riduzione richiesta dalla norma (aprile 2020 rispetto ad aprile 2019) vanno considerati, oltre alle operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica, i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva (Cm 15/E/2020 e Cm 22/E/2020, paragrafo 4.3): nel calcolo va inclusa anche la fattura facoltativa emessa per certificare un ricavo o compenso per il quale non sia obbligatoria la sua emissione (nel caso in esame si trattava di contributi pubblici).

Immobili/Redditi diversi
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 settembre 2020, n. 331

Plusvalenza derivante dalla cessione di edificio da demolire
Non genera plusvalenza coma area edificabile – ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir – la cessione a titolo oneroso di un edificio, nemmeno quando questo è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando esso non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.

Immobili/Agevolazioni prima casa
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 settembre 2020, n. 333

Agevolazioni "prima casa" per residenti all'estero
I soggetti iscritti all'AIRE, che non hanno dichiarato in atto di essere iscritto all'AIRE, pur avendo i requisiti, possono mantenere le agevolazioni "prima casa" con la rettifica della dichiarazione resa in atto. È necessario dichiarare, con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il termine di 18 mesi dall'atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all'estero, iscritto all'AIRE. Con ciò rettificando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto in relazione alla residenza. Tale atto integrativo deve essere prodotto per la registrazione presso l'Ufficio in cui è stato registrato l'atto di acquisto originario.

Ritenute/Irpef
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 settembre 2020, n. 354

Ritenuta su prestazioni artistiche eseguite all'estero
Come previsto dal modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, a seguito di presentazione, da parte dell'artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa all'estero, sarà possibile non operare la ritenuta a titolo d'imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all'estero.
Inoltre, l'articolo 3, comma 1, del Tuir prevede che per i soggetti non residenti, l'Irpef si applica soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Tali compensi se corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d'imposta sono soggetti a una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. Diversamente, non si applica la ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti.

Agevolazioni/Bonus sanificazione
Agenzia delle Entrate, provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831
Rm 14 settembre 2020, n. 52/E

Bonus sanificazione - Fissata la misura percentuale del credito d'imposta - Codice tributo
Fissata al 15,6423% (invece che al 60%) la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, prevista dall'articolo 125, Dl 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2020.
Potranno godere del beneficio coloro che entro il 7 settembre 2020 hanno presentato la comunicazione delle spese ammissibili.
Per l'utilizzo in compensazione – tramite esposizione del credito nel modello F24 – va utilizzato il codice tributo 6917, da esporre nella sezione Erario ed indicando l'anno d'imposta 2020.

Agevolazioni/Reddito di emergenza
Inps, circolare 11 settembre 2020, n. 102

Rem - Richieste a partire dal 15 settembre 2020
Reddito di emergenza: i soggetti che intendono chiedere il – Rem - Reddito di emergenza (previsto dall'articolo 23, Dl 104/2020 che innova quanto già previsto dall'articolo 82, Dl 34/2020) possono farlo a partire dal 15 settembre 2020 e fino al 15 ottobre 2020.
Sono previsti particolari limiti, tra i quali un Isee fino a 15.000 euro.

Agevolazioni/Decreto semplificazioni, conversione in legge
Legge 11 settembre 2020, n. 120
GU 14 settembre 2020, n. 228

Il Dl 76/2020 è stato convertito in legge.
Tra le novità si segnala quella contenuta nell'articolo 44 che contiene una disposizione di carattere temporaneo volta ad incentivare e agevolare le operazioni di aumento di capitale.
Si prevede che fino al 30 giugno 2021 (prima della conversione il termine era il 30 aprile 2021), in deroga agli articoli del codice civile n. 2368, comma 2 (assemblea straordinaria in prima convocazione) e n. 2369, commi 3 e 7, (assemblea straordinaria in seconda o successiva convocazione) sono approvati gli aumenti di capitale sociale mediante nuovi conferimenti (in denaro e/o in natura, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 codice civile) con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. Ciò anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate, ma a condizione che in assemblea sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
Stesse maggioranze sono previste per l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 codice civile.
Le disposizioni commentate valgono anche per le Srl, la cui disciplina si rinviene negli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
Inoltre, sempre fino al 30 giugno 2021, le Spa quotate in mercati regolamentati o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti escludendo il diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, anche in assenza di una previsione statutaria, nel limite del 20% (la misura prevista dal Decreto ante conversione era del 10%) del capitale sociale preesistente.
Si segnalano anche le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo – previste dall'articolo 38-bis - che sostituisce - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 - ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Agevolazioni/Bonus locazione
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 settembre 2020, n. 356

Bonus locazione anche per le sublocazioni
Un conduttore in sublocazione (nel caso, un professionista) di una stanza di un immobile potrà accedere al credito d'imposta previsto dall'articolo 28, Dl 34/2020, laddove abbia stipulato un contratto di sublocazione, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.
Come precisato dalla Cm 14/E/2020, i canoni "devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili … avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti".
Viene precisato che anche il conduttore principale ne può fruire, il quale - ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento – dovrà considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d'imposta di cui all'articolo 28. Nulla, però, viene precisato se il bonus (60% del canone pagato) vada calcolato sul canone al lordo o al netto di quanto riversato dal sublocatario.

Redditi di lavoro dipendente/Territorialità degli emolumenti
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 settembre 2020, n. 343

Emolumenti erogati ad ex dipendenti che si sono trasferiti all'estero
Circa i criteri di territorialità degli emolumenti corrisposti da un datore italiano ai propri ex dipendenti che, una volta cessato il rapporto di lavoro, si sono trasferiti all'estero, l'agenzia delle Entrate precisa che:
- il criterio generale della tassazione in Italia (articolo 23, comma 2, lettera a) del Tuir) va coordinato con l'articolo 15 della convenzione contro le doppie imposizione (nel caso specifico, quella sottoscritta tra Italia e Svizzera) conforme al modello OCSE;
- pertanto, la quota riferibile (anche del Tfr) al periodo lavorativo in cui il dipendente era residente in Italia e gli emolumenti per le prestazioni svolte in Italia sono tassati solo in Italia, mentre la quota riferibile a quando il dipendente – pur lavorando in Italia – era residente in Svizzera, è tassata in entrambi gli Stati (salvo che la prestazione fosse svolta nell'altro Stato per periodi non eccedenti i 183 giorni). Infine, gli emolumenti per le prestazioni svolte in Svizzera dal dipendente residente in Svizzera saranno tassati solo in detto Paese.

Successioni e donazioni/Imposta sulle successioni
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 settembre 2020, n. 342

Asse ereditario - Deducibilità dei debiti dalla base imponibile dell'imposta di successione
La quota residua di mutuo bancario contratto dal defunto per la ristrutturazione dell'unità immobiliare caduta in successione è deducibile dalla base imponibile dell'imposta di successione, ai sensi dell'articolo 20, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346.
Ancorché non sia indicata, nel contratto di mutuo, la finalità delle somme prestate, è possibile dimostrare, con le fatture relativa ai lavori di ristrutturazione, che l'utilizzo del denaro non è quello di acquistare beni esclusi dall'attivo ereditario, indeducibili ai sensi dell'articolo 22, Dlgs 346/1990 (conforme Corte di Cassazione 15 maggio 2015, n. 9957).

Operazioni straordinarie/Scissioni
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 14 settembre 2020, n. 16

Scissione e Gruppo Iva
La scissione parziale della società capogruppo di un gruppo Iva (costituito ai sensi degli articoli 70-bis e seguenti, Dpr 633/1972) a favore di una società neocostituita non preclude la continuazione del Gruppo originariamente costituito se la scissione:
- coinvolge esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo Iva;
- non realizza, nella catena di controllo, l'ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti;
- non determina il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti partecipanti.
Ed invero, modificandosi solo l'assetto partecipativo delle società già incluse nel Gruppo IVA, che vengono in parte direttamente e indirettamente detenute dalla capo gruppo italiana, ed in parte dalla beneficiaria di nuova costituzione, il vincolo finanziario nei confronti delle partecipate, prima riconducibile alla capogruppo italiana, "permane" senza soluzione di continuità nei confronti delle partecipate di entrambe le società (scissa e beneficiaria) e tra queste ultime, per il tramite della società estera.

Imu/Coefficienti
Dm 10 giugno 2020
GU 14 settembre 2020, n. 228

Imu – Coefficienti per i fabbricati del gruppo catastale D
Nella GU è stato pubblicato il decreto che fissa i coefficienti – valevoli ai fini Imu (e ai fini IMPi, ossia per l'imposta sulle piattaforme marine) per l'anno 2020 - da applicare per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo catastale "D" (capannoni, centri commerciali, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, ecc.), non iscritti in catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati.

Accertamento/Superbonus 110%
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione parlamentare 10 settembre 2020, n. 5-04585

Superbonus 110% - Termini di notifica degli atti di accertamento
Nel corso del question time l'agenzia delle Entrate precisa che, in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale del superbonus 110%:
- gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale;
- gli atti emessi a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato (F24) per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
- i destinatari degli esiti dei controlli sono i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), come pure i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione. Nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli, il decreto Rilancio ha previsto - ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applica, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Si ricorda che detti soggetti hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Riscossione/Bonus sanificazione
Rm 14 settembre 2020, n. 52/E

Bonus sanificazione - Istituito il codice tributo per la compensazione
È stato istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, con il modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio):
"6917" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020".
Si ricorda che con provvedimento dell'agenzia delle Entrate dell'11 settembre 2020 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d'imposta, pari al 15,6423%, sulla base della quale va calcolato il bonus spettante troncando il risultato all'unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate.