I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 10 al 17 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

Decreto Trasparenza/Agevolazioni

Legge 10 marzo 2023, n. 23, GU 15 marzo 2023, n. 63

Bonus carburanti e bonus trasporti: conversione in legge del Decreto

È stato convertito in legge il Dl 14 gennaio 2023, n. 5 che contiene disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Nel testo finale viene chiarita l'agevolazione concessa dall'articolo 1, comma 1 relativa alla detassazione dei buoni benzina – fino a 200 euro per lavoratore dipendente – erogati nel 2023. La norma dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. In sede di conversione è stato precisato che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Ne deriva che i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 concorreranno alla formazione della base imponibile previdenziale, a prescindere dal superamento del limite di 200 euro, e dovranno, pertanto, essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale, sulla scia dei precedenti interventi normativi analoghi a quello in esame (messaggio Inps n. 4616/2022).

Dichiarazioni annuali/Dichiarazione ambientale

Dpcm 3 febbraio 2023, GU 10 marzo 2023, n. 59

MUD 2023: approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

È stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2023, che dev'essere utilizzato da imprese ed enti per le dichiarazioni dei rifiuti prodotti e gestiti (in termini di qualità e di quantità) riferite all'anno 2022. Esistono i seguenti tipi di MUD: Rifiuti, Rifiuti Semplificata, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, RAEE, Rifiuti urbani e raccolti in convenzione, Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello ricordiamo tutti i soggetti che, a titolo professionale, effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi (di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006) che hanno più di 10 dipendenti. In base all'articolo 6, legge 25 gennaio 1994, n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, quest'anno la presentazione del modello dovrà avvenire entro l'8 luglio 2023.

Dichiarazioni annuali/Certificazione Unica

Circolare Inps 15 marzo 2023, n. 29

CU 2023 dell'Inps: disponibile dal 16 marzo

L'Inps osserva che la Certificazione Unica 2023 è resa disponibile ai propri sostituiti dal 16 marzo 2023 e trasmessa all'agenzia delle Entrate. La CU è accessibile: a) dal sito Inps, mediante i Servizi fiscali (per i cittadini impossibilitati all'utilizzo dei servizi on line è consentito delegare una persona di fiducia per l'accesso ai medesimi servizi); b) tramite l'app Inps Mobile; c) presso il servizio Prima accoglienza, erogato dalle Strutture territoriali dell'Istituto; d) via Pec (per i soggetti titolari di utenza di posta certificata) richiedendola all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it; e) tramite patronati, Caf, professionisti abilitati all'assistenza fiscale; f) su richiesta, con spedizione della CU alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare; g) mediante il servizio «Sportello mobile» (solo per alcune categorie di utenti); h) da Comuni e altre Pubbliche amministrazioni abilitate. Il contribuente, che rilevi degli errori o delle informazioni non corrette all'interno della CU, può rivolgersi all'Inps che procederà alla correzione dei dati e informerà della rettifica l'interessato.

Tregua fiscale/Definizione agevolata

Circolare agenzia delle Dogane e dei Monopoli 14 marzo 2023, n. 9/D

Definizione delle liti tributarie: istruzioni per la domanda

Vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla Determinazione agenzia delle Dogane 14 marzo 2023, n. 141685. Sono interessati i contribuenti che intendono definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle Dogane (articolo 1, commi 186-203, legge 197/2022). La circolare ha precisato, fra l'altro, che: a) possono beneficiare della definizione agevolata anche le liti tributarie che hanno ad oggetto dazi doganali e Iva all'importazione, qualora sia presente una sanzione collegata al tributo. In questo caso, è necessario versare integralmente il dazio e/o l'Iva dovuta, oltre agli interessi, ma non sono dovute le sanzioni; b) le sanzioni collegate al tributo sono quelle irrogate per comportamenti che hanno determinato un'omissione o un ritardo nel versamento di tributi. Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito www.adm.gov.it. Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti. Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Va rammentato che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Tregua fiscale/Definizione agevolata

Comunicato agenzia delle Entrate 15 marzo 2023, n. 12

Definizione delle liti pendenti: apertura del canale telematico per la domanda

Viene annunciata l'apertura del canale telematico per presentare, entro il 30 giugno 2023, il modello di definizione agevolata delle liti pendenti di cui è parte l'agenzia delle Entrate (articolo 1, commi 186-202, legge 197/2022). Si ricorda che, nelle more dell'apertura del canale web, era ammesso presentare le istanze tramite Pec (provvedimento agenzia delle Entrate 1° febbraio 2023, n. 30294). Inoltre, va rammentato che dev'essere presentata un'istanza per ciascuna controversia autonoma, ossia relativamente al singolo atto impugnato. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda unitamente al pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L'eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Riscossione/Sospensione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 marzo 2023, n. 248

Adempimenti tributari sospesi per malattia: precisazioni

Sono forniti chiarimenti in ordine alla disposizione (articolo 1, commi 927-944, legge 234/2021) che stabilisce la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari in caso di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, al quale consegua un'inabilità temporanea allo svolgimento dell'attività professionale per periodi superiori a 3 giorni. La sospensione consente di evitare sanzioni derivanti dalla violazione relativa agli adempimenti tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento; pertanto, questo rappresenta il limite massimo di durata della sospensione. Pertanto, qualora l'impossibilità si protragga oltre tale periodo temporale, gli adempimenti con scadenza successiva a tale periodo non sono sospesi, indipendentemente dalla circostanza che l'evento, che ha determinato la sospensione, sia terminato o continui. Ciò in quanto le regole deontologiche – nel caso in esame, di un commercialista – prevedono (articolo 23, comma 3 del Codice deontologico CNDCEC) che il professionista informi il cliente di quanto accaduto e chieda di essere sostituito o affiancato da altro professionista. Secondo l'agenzia, il rimedio temporaneo in esame esclude la responsabilità da inadempimento «a partire dalla data di scadenza dell'adempimento – che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari – fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari». L'applicazione della sospensione non determina una proroga dei termini per l'adempimento. Pertanto, i termini collegati a quello ordinario, che ricade nel periodo di sospensione, restano invariati e sono sospesi solo se ricadono nel periodo della sospensione. Il caso prospettato dal contribuente può essere così sintetizzato: a) giorno dell'infortunio: 11 giugno 2022; b) adempimenti sospesi: tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (60 giorni dall'11 giugno 2022); c) data di conclusione delle cure: 26 ottobre 2022; d) data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi: 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022). Pertanto, con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva: 1) termine ordinario per il versamento senza maggiorazione: 30 giugno 2022; 2) periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022; 3) termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022. Laddove l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, la data del 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno 2022 e del 18 luglio 2022, mentre le date del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 16 ottobre ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione. Con l'occasione l'agenzia precisa: a) i presupposti che consentono di fruire della sospensione. Viene chiarito che è necessario che l'incarico professionale sia antecedente all'infortunio o alla malattia. Nello specifico, la sospensione degli adempimenti riguarda solo i clienti in relazione ai quali è possibile documentare il conferimento del mandato professionale in data antecedente all'evento a seguito del quale opera la sospensione dei termini (è possibile provare, anche con mezzi diversi dal mandato scritto, la certezza della data; cfr. Corte di Cassazione 12 febbraio 2020, n. 3506 e giurisprudenza ivi citata); b) gli oneri di comunicazione richiesti. Il professionista deve comunicare e documentare con certificato medico la data delle dimissioni o del termine delle cure domiciliari, in quanto la norma (articolo 1, comma 931, legge 234/2021) stabilisce un termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni/conclusione delle cure domiciliari per eseguire gli adempimenti sospesi.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 marzo 2023, n. 15/E

Contributi di solidarietà e straordinario per le imprese del settore energetico: codici tributo

Sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento, tramite il modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (articolo 1, commi 115-119, legge 29 dicembre 2022, n. 197) e del maggior importo dovuto o per l'utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (commi 120 e 121 della menzionata legge 197), a carico di coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. I chiarimenti in materia, le modalità di pagamento e i termini per il versamento sono stati oggetto di analisi della circolare agenzia delle Entrate 4/E/2023. Per consentire il versamento, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, del contributo di solidarietà per il 2023 e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (da indicare nella sezione «Erario», unitamente all'anno di riferimento, corrispondente al periodo d'imposta cui si riferisce il versamento): 2716 per il tributo; 1946 per gli interessi; 8946 per le sanzioni. Quello di seguito indicato è, invece, il codice tributo per il contributo straordinario per il 2022, intendendosi il versamento del maggiore contributo dovuto o il recupero del maggior importo versato per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario (articolo 37, Dl 21/2022, modificato dai sopramenzionati commi 120 e 121 della legge di bilancio 2023): 2712 per la rideterminazione del contributo straordinario 2022. In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione «Erario», nella colonna «importi a debito versati», nei casi in cui l'ammontare del contributo risulti maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna «importi a credito compensati», nei casi in cui tale ammontare risulti minore, specificando nel campo «anno di riferimento» l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato «AAAA».

Dogane/Diritti doganali

Dm 1° marzo 2023, GU 17 marzo 2023, n. 65

Diritti doganali: tasso di interesse per il pagamento differito

Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato – ai sensi dell'articolo 79, Dpr 43/1973 – nella misura dello 0,165% per il periodo dal 13 gennaio 2023 al 12 luglio 2023. Si ricorda che il pagamento differito dei diritti doganali avviene previa autorizzazione della dogana. Gli operatori possono pagare i relativi diritti liquidati, senza interessi, fino al 30° giorno lavorativo successivo a quello di notifica dell'obbligazione doganale o a quello di scadenza del periodo di contabilizzazione globale. Il ricevitore della dogana può autorizzare una maggiore dilazione fino a un massimo di 90 giorni per la sola fiscalità interna (Iva e accise), con applicazione di interessi. La concessione della dilazione per il pagamento differito è subordinata alla prestazione di specifica cauzione a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi. Nei casi di pagamento periodico, che costituisce una forma di dilazione alternativa al pagamento differito, è possibile – dietro richiesta degli operatori che effettuano operazioni doganali con continuità e previa autorizzazione della dogana – effettuare il versamento dei diritti non per ogni singola operazione, ma per tutte quelle effettuate in un periodo non superiore a 30 giorni, versando l'ammontare complessivo dei diritti senza oneri di interessi nei 2 giorni lavorativi (escluso il sabato) successivi alla chiusura del periodo. Per ogni ritardo nel pagamento dei diritti doganali viene calcolato un interesse pari al tasso fissato per il pagamento differito dei diritti stessi, maggiorato di 4 punti, da computarsi per mesi compiuti, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.