I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 16 al 25 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Accise/Carburanti

Dm Imprese e Made in Italy 31 marzo 2023, GU 22 maggio 2023, n. 118

Rivenditori di carburanti per autotrazione: modalità di comunicazione dei prezzi

Il Decreto definisce le modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 99/2009, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento. L'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'articolo 51 citato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Dl 5/2023, sussiste con riferimento: a) alla comunicazione iniziale di apertura del nuovo impianto; b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato; c) e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata. L'obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self- service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all'indirizzo https://carburanti.mise.gov.it, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito. I prezzi comunicati saranno pubblicati su Osserva prezzi carburanti. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, di comunicare su base volontaria, ai fini della pubblicazione sul sito ministeriale, anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita. Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita, le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie. L'obbligo di comunicazione decorre dal 24 luglio 2023. Quanto alle caratteristiche e alle modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi, il Decreto prevede che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongano con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera. Nello specifico, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi: a) entro le ore 10.30 se l'orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8.30; b) entro le due ore successive all'apertura qualora l'orario di apertura sia successivo alle ore 8.30; c) entro le ore 10.30 in caso di apertura 24 ore su 24. Il cartellone riportante i prezzi medi dev'essere esposto all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità, contenente apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi. I prezzi medi devono essere esposti secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: 1) gasolio; 2) benzina; 3) GPL; 4) metano. I prezzi sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.

Canone unico patrimoniale/Esenzioni

Comunicato Mef 22 maggio 2023

Comuni colpiti dagli eventi sismici da agosto 2016: proroga della comunicazione dei dati per l'esenzione

I Comuni interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016, che non abbiano ancora trasmesso i dati relativi alle minori entrate per l'applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale (Cup, di cui all'articolo 1, commi 816-847, legge 160/2019), godono di una proroga: i dati possono essere trasmessi entro il 20 giugno 2023.I dati sono necessari per l'erogazione del ristoro del minor gettito del Cup registrato negli anni 2021 e 2022 (articolo 17-ter, Dl 183/2020). La trasmissione deve avvenire mediante il modello di cui al Dm 9 giugno 2022. Tale Decreto, contenente le modalità e i termini di invio dei dati, aveva previsto l'invio di una comunicazione da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici relativa alle minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (legge di Bilancio 2020). Con il comunicato in oggetto si annuncia lo slittamento dei termini al 20 giugno 2023 per i Comuni interessati all'agevolazione che hanno, in sostanza, un mese di tempo in più per l'invio dei dati. Il modello va trasmesso mediante posta elettronica certificata all'indirizzo df.rimborsocup@pce.finanze.it.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Norma di comportamento AIDC 11 maggio 2023, n. 219

Crediti d'imposta non spettanti e inesistenti: distinzione e regime sanzionatorio

La Norma di comportamento analizza il regime sanzionatorio relativo ai crediti d'imposta non spettanti e inesistenti. S'intende per: a) credito d'imposta non spettante quello per il quale il contribuente, pur nell'intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso (ad esempio ne fa un utilizzo diverso da quello previsto per legge o per importi superiori). Laddove il presupposto normativo alla base del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente. Così, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante; b) credito d'imposta inesistente quello la cui determinazione sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera. La definizione del credito inesistente o non spettante rileva ai fini dell'accertamento e delle relative sanzioni applicabili. L'articolo 27, comma 161, Dl 29 novembre 2008, n. 185, stabilisce che l'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nel modello F24 per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione orizzontale, dev'essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Inoltre, l'articolo 13, Dlgs 471/1997 prevede una sanzione più elevata nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente, rispetto a quella prevista nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante. Proprio in merito alle sanzioni, la Norma in esame sottolinea che le norme di riferimento prevedono: a) nel caso di utilizzo di un credito d'imposta in misura superiore a quella spettante, la sanzione del 30% del credito stesso oggetto di errato utilizzo; b) nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, la sanzione dal 100% al 200% del credito.Utili indicazioni circa la corretta qualificazione della violazione si rinvengono nell'articolo 5, Dl 146/2021. Tale norma, seppur finalizzata a regolamentare la specifica sanatoria in tema di credito d'imposta per ricerca e sviluppo, contiene alcune indicazioni che possono assumere, nei termini sopra descritti, la valenza di principi generali, e, pertanto, in grado di rappresentare un orientamento con riferimento alla problematica di cui si tratta. Dalla norma si evince che il legislatore ha voluto distinguere le ipotesi nelle quali i contribuenti abbiano effettivamente svolto un'attività di ricerca e sviluppo comprovata da documentazione attendibile, ma che abbiano commesso, ad esempio, degli errori interpretativi sulla natura delle spese ovvero di quantificazione del credito d'imposta, rispetto alle ipotesi in cui la genesi e l'utilizzo del credito siano avvenuti avvalendosi di documentazione non veritiera, ovvero in assenza di ogni e qualsiasi documentazione. La medesima distinzione pare possa ricondurre al disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 13, Dlgs 471/1997, nel momento in cui si deve distinguere tra il credito non spettante e il credito inesistente. Si può, dunque, affermare che: a) nei casi in cui il contribuente si trovi nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito d'imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all'interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari; b) nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente.

Operazioni straordinarie/Scissione

Circolare Assonime 22 maggio 2023, n. 14

Scissione mediante scorporo: effetti fiscali

Assonime fornisce le prime indicazioni circa l'operatività del nuovo articolo 2506.1 Codice civile, introdotto dall'articolo 51, comma 3, lettera a), Dlgs 19/2023 (in recepimento della Direttiva 2019/2121/Ue). Si tratta di uno strumento messo a disposizione dall'ordinamento giuridico con il quale una società si scinde ed assegna parte del proprio patrimonio ad una società neocostituita, della quale assume le partecipazioni. In tal modo si può creare una holding mediante la scissione. Inoltre, può essere utilizzato per attuare, in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette (articolo 173 del Tuir) e con applicazione delle imposte d'atto in misura fissa, scorpori di patrimoni immobiliari posseduti da società ai quali, in ragione delle loro caratteristiche, non possa essere riconosciuta natura di «azienda», secondo la definizione di cui all'articolo 2555 Codice civile (pur non potendo applicarsi il regime di neutralità, ai sensi dell'articolo 176 del Tuir). Per quanto riguarda il tema del costo fiscale e delle caratteristiche delle partecipazioni ricevute dalla scissa nella newco beneficiaria, viene osservato che il relativo costo fiscalmente riconosciuto dovrebbe pacificamente coincidere con quello che era riconosciuto sui beni di primo grado scorporati (e che si trasla senza soluzione di continuità in capo alla newco beneficiaria). Inoltre, la partecipazione, ai fini pex (articolo 87 del Tuir), eredita l'anzianità di possesso e la caratteristica di prima iscrizione tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante riconducibile al bene di primo grado scorporato (nel caso di una pluralità di beni scorporati non costituenti azienda, si renderebbe necessario ragionare sulla base di un principio di prevalenza dei valori attribuibili ai diversi beni di primo grado scorporati). L'operazione è immune da censure in chiave abusiva, alla luce della libertà decisionale riconosciuta al contribuente dall'articolo 10-bis, comma 4, legge 212/2000.

Società benefit/Bilancio

Studio Consiglio Nazionale del Notariato 30 novembre 2022, n. 121-2022/I

Relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune

La società benefit, introdotta dall'articolo 1, commi 376 e seguenti, legge 208/2015, costituisce non tanto un tipo sociale, quanto un modello. Infatti, tale modello può essere utilizzato da tutti i tipi sociali, con la possibilità di indicare il modello nella denominazione («società benefit» o «SB»). Con essa la società persegue, oltre al tradizionale scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, con ricadute positive sulle persone del territorio e sull'ambiente. È opportuno che l'oggetto sociale evidenzi le attività legate alla natura profit della società e quelle legate alle esigenze sociali da tutelare (è consentito alla SB di esercitare attività benefit anche in settori diversi da quelli indicati nell'oggetto lucrativo principale). In questo modo si evitano rischi di responsabilità in capo agli amministratori che utilizzano risorse sociali per gli scopi sociali: non potranno essere censurati gli amministratori che, nel perseguire l'oggetto sociale, riducano il margine di guadagno a vantaggio degli scopi altruistici che la società si prefigge, mentre potrebbero esserlo coloro che, per far conseguire un lucro maggiore, trascurino gli aspetti solidaristici che dovrebbero caratterizzare le attività della società stessa. Va anche nominato, da parte dell'organo amministrativo (articolo 1, comma 381, legge 208/2015), un responsabile per il perseguimento del beneficio comune, il quale non necessariamente deve rivestire la carica di amministratore con delega specifica, potendo anche essere un institore, ai sensi dell'articolo 2203 Codice civile, o solo un procuratore, ai sensi dell'articolo 2209 Codice civile, dotato di un sufficiente grado di autonomia decisionale, o semplicemente un terzo. Vige, altresì, l'obbligo di redigere annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune, che rispetti i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza (di cui all'articolo 2423 Codice civile) e che rispetti la previsione normativa della comunicazione all'organo di controllo e al revisore legale, nonché l'obbligo di procedere anche al suo deposito presso la sede sociale e alla sua pubblicazione sul sito. Il legislatore ha previsto la redazione della relazione e l'allegazione della stessa al bilancio, ma nulla ha disposto in merito alla sua pubblicità al Registro delle imprese. Circa la necessità della sua pubblicazione si è espressa Unioncamere che, con la pubblicazione del «Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese. Campagna bilanci 2022», ritiene che la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune «dovrà essere allegata in formato PDF/A attribuendole codice documento R09». Non può non osservarsi che in dottrina è stato rilevato che tale adempimento rappresenta una violazione del principio di tassatività delle iscrizioni.

Fiscalità internazionale/Doppia imposizione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 maggio 2023, n. 330

Compensi reversibili agli amministratori e divieto di doppia imposizione

L'agenzia delle Entrate esamina il rapporto tra il compenso reversibile in capo all'amministratore (con obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante) e il divieto di doppia imposizione. Il caso riguarda una società italiana nella quale un dipendente di una società estera del gruppo aveva assunto la carica di consigliere di amministrazione, con obbligo contrattuale di riversamento dei compensi a favore della società estera; di fatto, i compensi venivano versati direttamente alla società non residente, senza alcun transito materiale delle somme in capo all'amministratore. Il Fisco afferma che i compensi reversibili pagati da una società italiana a un amministratore, con obbligo di riversamento a favore di una società del gruppo non residente, sono regolati a livello convenzionale dalle disposizioni dell'articolo 7 del modello OCSE, con l'effetto che tali compensi sono assoggettati a tassazione nel solo Stato estero di residenza della società beneficiaria, nella misura in cui questa non abbia stabile organizzazione in Italia. Inoltre, a fronte dell'erogazione del reddito, la società italiana non deve operare, all'atto del pagamento, alcuna ritenuta. Ciò nella considerazione del fatto che la situazione descritta difetta del presupposto circa il possesso di un reddito (articolo 1 del Tuir; cfr. anche articolo 23, comma 1, lettera e) del Tuir), per cui l'amministratore non è tenuto a versare alcuna imposta, che egli sia residente o no. Già la circolare 326/1997, paragrafo 2.2.5 aveva precisato che i suddetti compensi reversibili, non solo non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, ma non devono neanche essere assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati. Il presupposto impositivo si realizza, invece, in capo alla società estera beneficiaria, la quale deve includere nel proprio reddito il compenso riversato. Posto, però, che quest'ultima è priva di una stabile organizzazione in Italia, la tassazione avviene in via esclusiva nell'altro Stato, in quanto l'articolo 7 della Convenzione con l'Italia esclude, in linea con il modello OCSE, ogni potere impositivo in Italia in assenza di una stabile organizzazione ivi situata. Da notare che l'agenzia include – come ritiene la dottrina e la giurisprudenza (Ctp di Milano 6357/3/17) – i compensi reversibili tra quelli di cui all'articolo 7 delle Convenzioni internazionali (utili delle imprese) per evitare le doppie imposizioni, mentre in precedenza (risoluzione 17 maggio 1977, n. 8/166; Risposta Interpello 167/2019, anche se in quest'ultimo caso i compensi non erano erogati direttamente alla società ma all'amministratore) detti redditi erano inclusi tra quelli dell'articolo 16 (compensi e gettoni di presenza) con conseguenze diverse in tema di territorialità dei redditi e scomputo delle imposte estere.

Dogane/Regime di ammissione temporanea

Circolare ministero Infrastrutture e Trasporti 12 maggio 2023, n. 14744

Auto di rifugiati Ucraini con targa EE: nessuna formalità doganale

Il documento di prassi stabilisce che i veicoli di rifugiati di guerra ucraini, titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, che circolano in Italia con un mezzo di trasporto immatricolato nel loro Paese di origine, possono circolare in Italia se muniti di targa EE. La targa è rilasciata agli autoveicoli temporaneamente importati – o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione – che appartengono a «stranieri che sono di passaggio» nel territorio nazionale (articolo 134, Dlgs 285/1992, Codice della strada). Ciascun rifugiato potrà domandare il rilascio di una targa EE in relazione a un solo veicolo (con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t), che dovrà necessariamente essere intestato a suo nome e utilizzato esclusivamente dal richiedente. Una volta venuto meno lo stato di protezione temporanea, anche la targa EE perderà di validità, con conseguente divieto di circolazione del mezzo sul suolo nazionale, la cui violazione comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da 400 a 1.600 euro, a cui si aggiunge il ritiro del documento di circolazione e obbligo di immatricolazione del mezzo in Italia ovvero conduzione dello stesso oltre i transiti di confine. Se entro il termine di 30 giorni dalla violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o condotto fuori dal territorio nazionale, l'organo accertatore procederà alla confisca amministrativa del medesimo (articolo 93-bis, comma 7 del Codice della strada). Dal momento della perdita di validità della targa EE, il cittadino ucraino, che non intende acquisire la residenza italiana, deve trasportare il veicolo fuori dal territorio nazionale; se trasferisce in Italia la propria residenza, il mezzo di trasporto dev'essere nazionalizzato. Con riferimento agli aspetti doganali riconnessi alla circolazione in Italia degli autoveicoli immatricolati in Ucraina, viene chiarito che, «permanendo lo stato di protezione temporanea, i veicoli in parola sono da intendersi in regime di ammissione temporanea» (articolo 212, Regolamento Ue 2446/2015) con conseguente assenza di formalità doganali da adempiere.

Dogane/Dazi

Regolamento Ue 16 maggio 2023, n. 2023/956, GUUE 16 maggio 2023, L 130/52

Importazioni di carbonio: stretta della Ue

Il Regolamento prevede l'istituzione di un dazio ambientale a carico di chi importa carbonio (CBAM): esso dev'essere assolto da tutti gli importatori di prodotti realizzati in Paesi extra-Ue da industrie particolarmente inquinanti da un punto di vista energetico. Lo scopo è quello di rispettare il «Green deal europeo», introducendo misure stringenti sulle emissioni di Co2, per ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli anni '90. Le dichiarazioni di importazioni di merci CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato dall'agenzia delle Dogane. Esso è l'unico soggetto autorizzato allo sdoganamento di tali merci. Qualora l'importatore dovesse incaricare per le operazioni di importazione di merci CBAM uno spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante indiretto, sarà quest'ultimo a dover essere in possesso della qualifica di dichiarante autorizzato (articolo 5 del Regolamento). I dichiaranti dovranno sostenere un audit preventivo da parte della Dogana (articolo 17 del Regolamento) e saranno iscritti in un registro (elettronico) istituito dalla Commissione europea (articolo 14 del Regolamento). Le Dogane verificheranno l'assenza di gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale, nonché l'assenza di precedenti condanne penali in capo al richiedente stesso. Quest'ultimo dovrà anche dimostrare di possedere la necessaria capacità finanziaria e operativa per poter adempiere agli obblighi derivanti dall'autorizzazione. A tal fine la Dogana sarà legittimata a richiedere la prestazione di una garanzia.L'entrata in vigore delle disposizioni sarà graduale: nel periodo transitorio (che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025) gli importatori Ue dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance consistenti in comunicazioni in cui saranno indicati i quantitativi di carbonio presenti nei prodotti importati; dal 1° gennaio 2026, invece, gli stessi operatori saranno obbligati ad acquistare i certificati CBAM, corrispondenti alle emissioni incorporate dei beni importati. Le quote gratuite scompariranno completamente entro il 2034. Il Regolamento introduce anche nuove sanzioni in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM. L'importo delle ammende arriva fino a 100 euro ogni tonnellata di Co2 emessa. Sono, invece, previste sanzioni considerevolmente più alte nel caso in cui le merci dovessero essere introdotte nell'Unione europea da parte di un soggetto diverso da un dichiarante autorizzato.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 19 maggio 2023, n. 23/E

Rivalutazione di titoli quotati: codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 107-109, legge 197/2022) è intervenuta sull'articolo 5, legge 448/2021, al fine di consentire l'ennesima opportunità di rideterminare il costo fiscale di terreni e partecipazioni. La rivalutazione richiede il versamento, entro il 15 novembre 2023 (in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo), di un'imposta sostitutiva del 16% (misura diversa e più elevata rispetto alle disposizioni degli anni precedenti che hanno concesso tale agevolazione). Il tributo è dovuto sul valore del bene certificato da un'apposita perizia di stima, che va redatta e asseverata entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Rispetto al passato, con la legge di Bilancio 2023 è stata prevista la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 5, comma 1-bis, legge 448/2001). In questo caso l'imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022 (media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir). Si ricorda che l'interrogazione parlamentare 18 gennaio 2023, n. 5-00248 ha chiarito che: 1) possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del risparmio gestito (articolo 7, Dlgs 461/1997); 2) qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), per consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza. In sostanza, a differenza di quanto avviene per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (per queste il versamento dell'imposta sostitutiva e il giuramento della perizia di stima possono essere effettuate successivamente alla cessione della partecipazione, purché entro la data di riferimento, attualmente 15 novembre 2023), viene chiesto di pagare l'imposta sostitutiva del 16% (oppure la prima rata) prima di effettuare la cessione della partecipazione. Per consentire il versamento, tramite il modello F24 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è stato istituito il codice tributo 8057. Quest'ultimo si affianca ai codici già istituiti per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate e di terreni (rispettivamente, 8055 e 8056).

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 maggio 2023, n. 24/E

Contributi alla Cassa Avvocati: causale contributo per il versamento del contributo minimo integrativo

Viene istituita la causale contributo E107 (che si aggiunge a quelle approvate con le risoluzioni 1/E/2021, 34/E/2021 e 56/E/2021) per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Essa va utilizzata, con decorrenza 5 giugno 2023, per versare le somme previdenziali e assistenziali relative al contributo minimo integrativo. Si ricorda che il Dm 10 gennaio 2014 ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 maggio 2023, n. 25/E

Zone logistiche semplificate: codice tributo per l'utilizzo del bonus investimenti

È istituito il codice tributo 6859 per l'utilizzo, tramite il modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il bonus è riconosciuto alle aziende già attive o che decidono di insediarsi in queste Regioni «più sviluppate» individuate sulla base di criteri Ue. Nella legge di Bilancio 2018 sono, infatti, previsti benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS). A tali imprese è estesa la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Inoltre, l'articolo 1, comma 64, legge 205/2017 ha rinviato alle norme che disciplinano il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES). Le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in esame sono state definite con il Provvedimento agenzia delle Entrate 6 giugno 2022, mentre il modello è stato approvato con Provvedimento agenzia delle Entrate 14 aprile 2017. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 24 maggio 2023, n. 120

Indice dei prezzi al consumo di aprile 2023

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2023, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (118,4 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente di +0,4%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 7,9%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 14,2%.