I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 24 febbraio al 4 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

Decreto Antifrodi bis/Bonus edili

Dl 25 febbraio 2022, n. 13, GU 25 febbraio 2022, n. 47

Cessione dei crediti: nuove norme antifrode

Il Decreto, in vigore dal 26 febbraio 2022, contiene misure per il contrasto alle frodi (ma anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili). Grazie all'abrogazione dell'articolo 28, comma 1, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) – che, con una modifica apportata all'articolo 121, Dl 34/2020, impediva la cessione dei crediti edilizi successiva alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore – si interviene per sbloccare il processo di cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi (articolo 1, Dl 13/2022). Vengono riscritte le lettere a) e b) dell'articolo 121, comma 1, Dl 34/2020 al fine di consentire – dopo la prima cessione verso chiunque, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore – ulteriori due cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore di soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzati a operare in Italia). Per le cessioni comuniate all'agenzia delle Entrate a partire dal 1°maggio 2022 si prevede che al credito ceduto sia attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni: questa sorta di bollino di qualità del credito consentirà la sua tracciabilità. In via prudenziale è anche introdotto il divieto di frazionare il credito: la somma potrà essere ceduta solo nel suo ammontare complessivo e non si potrà venderne solo una parte. In tal modo si intende ostacolare la frammentazione dei crediti, che ne impedisce il controllo. Inoltre, allo scopo di disincentivare le truffe nella circolazione dei crediti fiscali, vengono inasprite le sanzioni civili e penali per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione, oppure attesta falsamente la congruità delle spese (articolo 2, Dl 13/2022). Nella sostanza, viene inserito il nuovo comma 13-bis.1 nell'articolo 119, Dl 34/2020, secondo cui – nei casi descritti – il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. Il Decreto interviene altresì sui termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale (articolo 3, Dl 13/2022). Nello specifico, viene stabilito che l'uso dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122, Dl 34/2020 – nell'ipotesi in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria – possa avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3 e 122, comma 3, Dl 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni.

Decreto Energia/Agevolazioni

Dl 1° marzo 2022, n. 17, GU 1° marzo 2022, n. 50

Decreto Energia: Iva sulle forniture gas, riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il Decreto, in vigore dal 2 marzo 2022, oltre alle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, contiene disposizioni di carattere fiscale.

Aliquota Iva applicabile alle forniture di gas

L'articolo 2, Dl 17/2022 – oltre a confermare (prorogare) la riduzione degli oneri generali di sistema per le forniture di energia elettrica e gas naturale – dispone che le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione, per usi civili e industriali, potranno beneficiare dell'aliquota Iva del 5% anche in relazione alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. In questo modo, l'agevolazione viene estesa oltre ai trimestri precedenti: mesi da ottobre a dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, Dl 130/2021, e mesi da gennaio a marzo 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 506, legge 234/2021. Ai fini delle definizioni di uso civile e uso industriale del gas naturale destinato alla combustione occorre rifarsi a quelle fornite per l'applicazione delle accise (articolo 26, Dlgs 504/1995). La temporanea riduzione di aliquota Iva non si estende al gas metano impiegato per autotrazione. L'aliquota ridotta si applica in deroga a quelle ordinariamente previste per la somministrazione di gas metano. Si rammenta che, in assenza della riduzione in argomento, le aliquote ordinariamente previste sarebbero state:- 10%, per l'utilizzo industriale del gas, destinato a imprese estrattive, agricole e manifatturiere, a imprese che lo impiegano per produrre energia elettrica nonché destinato a essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione (numero 103, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972);- 10%, per l'utilizzo civile del gas metano, usato per la combustione, nel limite di 480 metri cubi annui (numero 127-bis, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972);- 22%, per le forniture di gas a usi industriali e civili non aventi le caratteristiche dei punti precedenti. Come chiarito con la Cm 17/E/2021, la riduzione di aliquota si applica alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi che compongono il trimestre, sia che si tratti di consumi semplicemente stimati, sia che si tratti di consumi effettivi, a prescindere dal momento di fatturazione dei consumi.

Terreni e partecipazioni: rideterminazione del costo fiscale

L'articolo 29 del decreto in esame proroga anche per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale (cd. rivalutazione o affrancamento) delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili) posseduti al di fuori del regime d'impresa. Possono beneficiare dell'agevolazione (di cui agli articoli 5 e 7, legge 448/2001) le persone fisiche, le società semplici, ecc. che realizzano eventuali capital gain di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a c-bis) del Tuir, a fronte della cessione – a titolo oneroso – di terreni e partecipazioni non quotate. Al fine di fruire della rivalutazione il soggetto interessato deve: a) possedere il terreno o la partecipazione alla data del 1° gennaio 2022; b) procedere a far redigere e giurare ad un soggetto abilitato un'apposita perizia di stima entro il 15 giugno 2022. La rivalutazione è possibile anche nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta anteriormente all'asseverazione della perizia (la regola non vale anche per le cessioni di terreni); c) versare un'imposta sostitutiva (l'intero importo o la prima delle tre rate annuali di pari importo, al fine di perfezionare l'opzione di affrancamento; le successive due rate andranno versate entro il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024, con una maggiorazione del 3%), calcolata sull'intero valore periziato. L'imposta è applicata nella misura del 14% (sia per i terreni che per le partecipazioni; in precedenza l'aliquota era dell'11%). Per cui, per valutare la convenienza, è necessario confrontare il costo della rivalutazione (costo della perizia e costo dell'imposta sostitutiva del 14% sull'intero valore periziato) con la tassazione ordinariamente prevista (26% della sola plusvalenza da cessione). Il codice tributo da utilizzare è 8055, indicando quale anno di riferimento quello nel quale la rivalutazione è eseguita. L'affrancamento può essere totale o parziale, ad esempio perché si intende procedere ad una cessione soltanto parziale della partecipazione. Pertanto, ipotizzando che l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di una determinata quota di partecipazione sia pari ad 140.000 euro, risulta evidente che, qualora il contribuente versi solamente 14.000 euro, tale quota partecipativa dovrà considerarsi rivalutata limitatamente al 10% (14.000/140.000). Dato che l'agevolazione è stata più volte proposta nel corso degli anni, è possibile che il contribuente in passato abbia già rivalutato il cespite. In tal caso, qualora intenda avvalersi di un'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, oltre a non essere tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione, può scomputare l'imposta sostitutiva già versata (al netto degli eventuali interessi in caso di rate pagate successivamente alla prima) dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione (Cm 47/E/2011, paragrafo 2). Lo scomputo di quanto già versato va successivamente indicato nel quadro RT del modello Redditi PF relativo all'anno in cui è effettuata la rivalutazione.

Decreto Milleproroghe/Agevolazioni

L. 25 febbraio 2022, n. 15, SO n. 8 alla GU 28 febbraio 2022, n. 49

Decreto Milleproroghe 2022: pubblicata la legge di conversione

È stata pubblicata in GU la legge di conversione del Dl 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Milleproroghe 2022), in vigore dal 1° marzo 2022.

Iva/Violazioni

Risposta a interrogazione parlamentare 24 febbraio 2022, n. 5-07580

Corrispettivi: mancato adeguamento del Registratore Telematico e relativa sanzione

Qualora l'esercente, tenuto a dotarsi del Registratore Telematico per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, non abbia ancora adeguato – alla data del 1° gennaio 2022 – il relativo software con la versione 7 del tracciato dei corrispettivi, incorre nella sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna mancata trasmissione telematica e non anche in quella per la mancata memorizzazione. Si ricorda che con provvedimento agenzia delle Entrate 20 dicembre 2019, n. 1432217 è stato modificato il tracciato con cui i Registratori Telematici devono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi. Successivamente è stato previsto un rinvio dell'obbligo di adeguamento, a partire dal 1° luglio 2020. A causa dell'emergenza Covid, il termine è stato prorogato per ben quattro volte. Inoltre, nell'ottobre 2021, l'agenzia delle Entrate ha trasmesso, agli esercenti che ancora inviavano i dati dei corrispettivi con tracciato non conforme, una comunicazione via Pec per segnalare la scadenza del 31 dicembre 2021 e la possibilità di incorrere in sanzioni. Considerato che gli esercenti hanno avuto circa due anni per effettuare l'adeguamento tecnico, secondo il Mef un'ulteriore proroga non appare giustificabile, pertanto, se dopo il 1° gennaio 2022 non hanno ancora adeguato il software con la versione 7 del tracciato dei corrispettivi, incorrono nella sanzione di cui si è detto per la mancata trasmissione telematica.

Iva/Decreto Fiscale

Circolare agenzia delle Entrate 25 febbraio 2022, n. 5/E

Novità del Decreto Fiscale: chiarimenti

L'agenzia passa in rassegna le principali novità in materia di Iva contenute nel Dl 21 ottobre 2021, n. 146 (Decreto Fiscale). Le novità – tutte con decorrenze diverse – sono volte a rendere la disciplina Iva conforme agli orientamenti forniti dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia unionale. In particolare, i chiarimenti riguardano i punti seguenti.

Operazioni effettuate nei confronti di organismi Ue finalizzate a fronteggiare la pandemia

Recependo le indicazioni fornite dalla Direttiva Ue n. 2021/1159 – la quale ha comportato a sua volta alcune modifiche alla Direttiva 2006/112/Ce – il legislatore, con l'articolo 5, commi 15-bis e 15-ter, Dl 146/2021, ha aggiunto alcune previsioni alla disciplina Iva finalizzate a fornire un più ampio supporto fiscale alle attività istituzionali di prevenzione e contrasto della pandemia Covid-19. In base alle citate disposizioni sono da includere, tra le operazioni non imponibili richiamate all'articolo 72, comma 1, Dpr 633/1972, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate «nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19». Il regime di non imponibilità viene meno – e, conseguentemente, le citate operazioni diventano imponibili ai fini dell'Iva – laddove i beni o servizi siano utilizzati, immediatamente o in seguito, dalla Commissione o dagli altri organismi Ue per ulteriori cessioni o prestazioni a titolo oneroso. In tal caso, nel momento in cui vengano meno le condizioni di non imponibilità previste dalla norma, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato dovrà informare l'Amministrazione finanziaria e l'operazione diventerà soggetta ad Iva alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l'operazione. Gli effetti di queste novità decorrono dal 1° gennaio 2021 (avendo, quindi, anche efficacia retroattiva rispetto alla data di emanazione della norma). Al fine di rendere non imponibili le operazioni assoggettate a Iva effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, il cedente o prestatore dovrà emettere delle note di variazione in diminuzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 26, Dpr 633/1972.

Rilevanza Iva delle operazioni effettuate dagli enti associativi

L'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, Dl 146/2021 introduce importanti novità in merito alla rilevanza ai fini dell'Iva delle operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le norme citate modificano l'articolo 4, Dpr 633/1972, riguardante le operazioni che si considerano effettuate nell'esercizio d'impresa rilevanti ai fini Iva, e l'articolo 10, Dpr 633/1972, avente ad oggetto le operazioni esenti dall'imposta. In virtù di tali modifiche, alcune operazioni effettuate dagli enti di tipo associativo – in particolare quelle rese da tali enti ai propri associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto – da non rilevanti ai fini dell'Iva (cd. «fuori campo Iva») diventano operazioni esenti. In questo modo la disciplina nazionale si conforma a quanto previsto dalla norma sovranazionale (Direttiva 2006/112/Ce) in tema di operazioni effettuate dagli enti associativi verso soci e associati e rimedia alla procedura di infrazione con la quale la Commissione europea ha eccepito allo Stato italiano l'impossibilità di considerare tali operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65.000 euro, tuttavia, viene prevista una misura di deroga temporanea a tale disciplina: sino alla piena operatività della normativa fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) queste applicheranno, ai soli fini Iva, le semplificazioni attualmente previste per i contribuenti in regime forfetario. Gli effetti di queste novità decorreranno dal 1° gennaio 2024 (come disposto dall'articolo 1, comma 683, legge 234/2021 – Legge di bilancio 2022).

Imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da sub-vettori

L'articolo 5-septies, Dl 146/2021 limita – conformemente alla posizione assunta dalla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 29 giugno 2017, causa C-288/16) – il regime di non imponibilità previsto per le operazioni di trasporto internazionale ai soli servizi resi dal vettore al committente. Nello specifico, l'esenzione per i trasporti internazionali, prevista dagli articoli 144 e 146, paragrafo 1, lettera e), Direttiva 2006/112/Ce (articolo 9, comma 1, numero 2) Dpr 633/1972), non si applica a una prestazione di trasporto di beni esportati verso (o importati da) un Paese extra-Ue, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni. In pratica, mentre il trasporto effettuato dal vettore è non imponibile, sarà imponibile l'operazione resa dal sub-vettore al vettore. Con l'introduzione del comma 3 nell'articolo 9, Dpr 633/1972 sono da ritenersi esclusi dalla previsione di non imponibilità – e sono quindi generalmente soggetti a Iva – i servizi di trasporto che riguardino beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore di servizi di spedizione internazionale (es. case di spedizione), dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali.Viene, così, normativamente superato il diverso e consolidato (ma datato; cfr. Rm nn. 412019/1977 e 411861/1978) orientamento di prassi nazionale che annoverava tra i servizi non imponibili anche le prestazioni fornite da sub-vettori. Gli effetti di queste novità decorrono dal 1° gennaio 2022: in particolare le nuove regole si applicano ai servizi di trasporto effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, facendo però salvi i comportamenti adottati dai soggetti che, prima del 1° gennaio 2022, si siano adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza sopra richiamata, ovverosia abbiano già applicato l'Iva alle prestazioni di sub-vezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia. In definitiva, a seguito della nuova formulazione dell'articolo 9, Dpr 633/1972 il trattamento ai fini Iva delle prestazioni menzionate è il seguente: a) trasporto reso direttamente a un importatore o a un esportatore: prestazione di servizi non imponibile Iva, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 2), Dpr 633/1972; b) trasporto fornito dal sub-vettore a un sub-vettore e da questo al vettore principale: prestazioni di servizi imponibile Iva; c) trasporto fornito a una casa di spedizione, la quale ribalta il servizio sull'importatore o sull'esportatore: prestazione di trasporto fatturata dal vettore alla casa di spedizione non imponibile Iva, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 2), Dpr 633/1972 (sempreché il trasporto abbia a oggetto beni in esportazione, in transito, in ammissione temporanea o in importazione (e i relativi corrispettivi siano inclusi nella base imponibile dichiarata in dogana); servizio di spedizione non imponibile Iva, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 4), Dpr 633/1972 (quest'ultima norma prevede che «costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili i servizi di spedizione…»); d) trasporto reso a un committente unionale o extra-Ue: prestazione di servizi non soggetta ad Iva, per carenza del requisito della territorialità, ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr 633/1972.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 febbraio 2022, n. 89

Bunkeraggio: regime di non imponibilità

L'agenzia interviene per definire la documentazione necessaria per fruire del regime di non imponibilità applicabile alle operazioni di bunkeraggio, regime destinato ai soggetti che svolgono commercio di lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, Dpr 633/1972. Le operazioni effettuate con modalità del cd. bunkeraggio consistono nell'acquistare il lubrificante da un fornitore locale indiretto (nel caso specifico, una società italiana del gruppo petrolifero estero), che successivamente lo rivende come dotazione di bordo alle navi, presso porti italiani. Sia la cessione di prodotti dal fornitore all'istante (società petrolifera estera) che la cessione dei medesimi prodotti da quest'ultima al cliente finale soddisfano le condizioni richieste dalla normativa italiana per l'applicazione del regime di non imponibilità. La legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha introdotto (articolo 1, comma 708) nuovi obblighi dichiarativi per gli operatori del settore ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità sugli acquisti di beni e servizi per navi destinate alla navigazione in alto mare. Sulla base di queste nuove regole, per beneficiare del regime di non imponibilità sui propri acquisti, l'armatore deve presentare alle autorità fiscali un'apposita «dichiarazione 8-bis», attestante che la nave da rifornire ha effettuato un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale nell'anno solare precedente e che la documentazione relativa a questi viaggi è conservata dall'operatore ed è idonea a confermare che il natante, che viene rifornito del lubrificante, rispecchia la definizione di «nave destinata alla navigazione in alto mare». In particolare, la società, in qualità di fornitore diretto, deve:- prima del momento di effettuazione della fornitura, ricevere e verificare il numero di protocollo delle «dichiarazioni 8-bis» dei propri clienti con riferimento alle navi destinate alla navigazione in alto mare da rifornire e riportare detto protocollo sulle proprie fatture;- rendere disponibile al proprio fornitore (cioè il fornitore indiretto) il medesimo numero di protocollo, da indicare sulle fatture emesse dallo stesso nei confronti della società, per estendere il regime di non imponibilità anche alle operazioni concluse tra il fornitore indiretto e il fornitore diretto. Con riguardo al bunkeraggio di navi adibite a navigazione in alto mare, vengono definiti gli obblighi del fornitore diretto e indiretto. Ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità entrambi i soggetti devono, in ogni caso, indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione della «dichiarazione 8-bis», consultabile sul sito web dell'agenzia delle Entrate ovvero comunicato dal Centro Operativo di Pescara (Cop), a seconda che si tratti, rispettivamente, di un dichiarante residente ovvero non residente. Per le operazioni di bunkeraggio in cui intervengono sia fornitori diretti nei confronti degli armatori sia fornitori indiretti (cd. «trader») gli adempimenti da seguire per le due cessioni non imponibili sono i seguenti:- i fornitori diretti del dichiarante identificato, che può accedere alla procedura Entratel/Fisconline, devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della «dichiarazione 8-bis» nella fattura relativa all'operazione oggetto di dichiarazione. Gli estremi del protocollo e i dati della dichiarazione riferiti al fornitore (diretto), indicato nella dichiarazione medesima, sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate (nell'ambito del servizio Cassetto fiscale). Il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall'agenzia delle Entrate, ai propri cedenti o prestatori (ossia i fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità;- i fornitori diretti del dichiarante non residente, non stabilito e non identificato (che presenta la dichiarazione via e-mail al Centro Operativo di Pescara), oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, devono essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente. Il fornitore diretto deve trasmettere copia della dichiarazione e gli estremi del protocollo ai propri fornitori indiretti, i quali sono tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti/fornitori diretti. In definitiva, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità in questione, i fornitori (diretti ed indiretti) devono, in ogni caso, indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione di quest'ultima, consultabile sul sito dell'agenzia ovvero comunicato dal Cop, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un dichiarante residente ovvero non residente.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° marzo 2022, n. 91

Servizi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.): aliquota applicabile

L'agenzia afferma che ai servizi relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) si applichi l'aliquota Iva del 10%, prevista dal numero 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972. Detti rifiuti, infatti, sono ora espressamente considerati dal legislatore «rifiuti urbani» (lettera b-ter) dell'articolo 183, Dlgs 152/2006, cd. Testo Unico dell'Ambiente o TUA). Nel caso di specie, la gestione dei R.A.E.E. viene svolta da un consorzio a favore di altri consorzi aventi funzioni analoghe o di imprese terze presso le quali si trovano «punti di raccolta» o strutture di «stoccaggio»; detto consorzio si avvale, talvolta, di operatori specializzati nelle diverse fasi (ritiro, trasporto, stoccaggio, smaltimento, ecc.). Per ottimizzare lo svolgimento di tale attività, i produttori di A.E.E. si impegnano ad erogare risorse economiche (cd. «premi efficienza»), al verificarsi di condizioni di «buona operatività». Chiarito che alle attività sopra elencate si applica l'aliquota Iva del 10%, l'agenzia precisa che è irrilevante, a tal fine, il fatto che le prestazioni per la gestione degli stessi siano rese dal consorzio direttamente ovvero in qualità di «intermediario senza detenzione di rifiuti». Quanto, invece, alla qualificazione dei premi di efficienza, l'agenzia rileva che le somme erogate a tale titolo sono legate «alle potenzialità concrete di ottimizzazione della raccolta» e, più in generale, sono volte al perseguimento di obiettivi generali di tutela dell'ambiente, mediante la promozione di una raccolta dei rifiuti più efficiente; pertanto, tali somme sono considerate come mere erogazioni di denaro non soggette a Iva in base all'articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 (conforme Cm 34/E/2013).

Redditi di impresa/Rivalutazioni e riallineamenti

Circolare agenzia delle Entrate 1° marzo 2022, n. 6/E

Rivalutazione e riallineamento ex Decreti Agosto e Liquidità: domande e risposte su ammortamento e imposta sostitutiva

Il documento di prassi – nella versione definitiva, dopo la diffusione della bozza per consultazione del 23 novembre 2021 – fornisce chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all'articolo 110, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) e in merito alla rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all'articolo 6-bis, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità). La circolare torna sui propri passi rispetto a diversi punti che erano stati indicati nella bozza per la consultazione, e ciò alla luce sia dei numerosi contributi pervenuti da parte di studi professionali e di associazioni di categoria, sia delle modifiche legislative introdotte dalla legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con particolare riferimento all'allungamento, in almeno 50 anni, del periodo di ammortamento per i marchi e l'avviamento e all'introduzione di una nuova imposta sostitutiva per il mantenimento degli originari vantaggi dell'articolo 110, Dl 104/2020. A tal fine, il documento in esame dispone il superamento di tutte le precedenti risposte non conformi ai chiarimenti resi con questa circolare, e richiama il principio di non applicabilità delle sanzioni da parte degli uffici qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza per comportamenti già adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei nuovi chiarimenti. La circolare, che si presenta nello schema domanda-risposta, è divisa in tre parti: le prime due, che attengono ai profili sostanziali, si concentrano sulle rivalutazioni anzidette (rivalutazione/riallineamento di beni immateriali e rivalutazione gratuita nei settori alberghiero e termale), mentre la terza tratta gli aspetti di natura procedurale.

Rivalutazione e riallineamento del Decreto Agosto

Innanzitutto, viene precisato che, tenuto conto che la disciplina prevista dal menzionato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, possono applicarsi, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi (Cm 14/E/2017; Cm 18/E/2006; Cm 11/E/2009; Cm 13/E/2014). Questi i principali chiarimenti forniti: a) le nuove previsioni riguardano i maggiori valori delle attività immateriali, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore, detenute sia dai soggetti che adottano i principi contabili Ias/Ifrs sia dai soggetti Oic adopter. Pertanto, sono inclusi nella stretta operata dal legislatore anche i marchi. Nello specifico, con riguardo all'ambito applicativo del nuovo comma 8-ter, introdotto nell'articolo 110, Dl 104/2020 ad opera della legge 234/2021, si specifica che «per esigenze di coerenza logico-sistematica» l'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC, nonostante il tenore letterale della disposizione possa anche portare ad una soluzione diversa; b) è facoltà del contribuente revocare «anche parzialmente» l'opzione esercitata (articolo 1, comma 624, legge 234/2021), nel senso che i benefici possono essere revocati in relazione anche a singoli beni immateriali o materiali a scelta del contribuente (e non necessariamente sull'intero valore rivalutato/riallineato di detti beni); c) legato al punto precedente, il chiarimento circa l'unicità o la pluralità dell'avviamento iscritto in bilancio ai fini del suo riallineamento. Superando la precedente posizione – secondo cui l'avviamento iscritto in bilancio è un cespite «unico», a prescindere dalle sue singole componenti – viene riconosciuta una «pluralità» di avviamenti, consentendo così ai contribuenti interessati di riallineare (o revocare) i singoli avviamenti riferibili a specifiche aziende/rami d'azienda; d) viene individuato il piano di ammortamento fiscale degli importi riallineati in presenza di valori fiscali già riconosciuti. In particolare, alla luce delle novità introdotte dal Bilancio 2022, che ha allungato il periodo di ammortamento di determinati beni, viene chiarito che il maggiore valore rivalutato non si somma alle residue quote di ammortamento; e) i beni rivalutabili includono anche quelli immateriali mai iscritti in bilancio, in linea con quanto anticipato sul punto dal documento interpretativo OIC 7; f) è fatto obbligo di ricostituire le riserve in sospensione d'imposta: il saldo attivo di rivalutazione risulta essere tassabile solo in caso di distribuzione ai soci o di attribuzione ad essi «anche indirettamente o di fatto» (devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi «gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui consegue), anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti»). Ne deriva, ad esempio, che nell'ambito di operazioni straordinarie, essa dovrà essere ricostituita (articoli 172 e 173 del Tuir) esclusivamente nei limiti dell'avanzo. L'eventuale quota della medesima riserva non ricostituita – per assenza di avanzo o per incapienza dello stesso – non determina alcun presupposto impositivo, in quanto non implica alcun evento distributivo della riserva stessa nei confronti dei soci/partecipazioni dei soggetti coinvolti; g) viene individuata la base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle riserve da riallineamento soggette al vincolo di sospensione d'imposta: essa è dovuta nel limite di quanto iscritto nel patrimonio netto, ossia al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione. Il cambio di orientamento deriva dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui la base imponibile dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta è pari al saldo attivo di rivalutazione così come iscritto nel passivo di bilancio (e quindi al netto dell'imposta sostitutiva del 3%); h) con riguardo al trattamento impositivo da applicare in caso di distribuzione delle riserve da riallineamento, viene chiarito che – laddove ai fini del riallineamento siano vincolate riserve di capitali – la loro distribuzione per i soci rimane soggetta al regime impositivo delle restituzioni degli apporti (resta ferma la tassazione in capo alla società); i) quanto al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'Ifric 12, la circolare precisa che non rientrano nell'ambito applicativo della disciplina queste divergenze.

Rivalutazione gratuita nei settori alberghiero e termale

Riguardo alla rivalutazione gratuita dei soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, viene precisato che la disciplina è riconosciuta a prescindere dal tipo di attività, e in particolare dall'operatività nel settore alberghiero e/o termale, dal proprietario dell'immobile a destinazione alberghiera concesso in locazione a un soggetto operante direttamente nel predetto settore. La circolare, in sostanza, conferma che ogni impresa, che abbia un codice ATECO ricompreso nella divisione 55, può beneficiare della rivalutazione gratuita: a tal fine analizza casi specifici, come quello delle imprese alberghiere che svolgono due o più attività (un caso tipico è rappresentato dall'attività mista alberghiera e di ristorazione) o quello delle imprese che concedono in affitto la propria azienda. Viene, altresì, spiegato che i maggiori valori rivalutati possono essere ammortizzati già a decorrere del periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020, se il comportamento contabile adottato è andato nel senso di anticipare gli stessi al bilancio 2020: in tal modo viene superata la precedente impostazione che faceva decorre gli effetti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Aspetti di natura procedurale

Riguardo all'efficacia nei confronti del Fisco delle operazioni in esame, l'agenzia conferma che esse si considerano perfezionate con l'indicazione dei maggiori valori nel prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro RQ del modello Redditi), indipendentemente dal regolare e tempestivo versamento delle imposte sostitutive, che se non effettuato non inficia la validità dell'opzione esercitata ma comporta l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute, fatta salva la possibilità di procedere al ravvedimento per insufficiente o tardivo versamento.

Redditi di lavoro autonomo/Prestazioni occasionali

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 1° marzo 2022, n. 393

Lavoro autonomo occasionale: attività escluse dalla comunicazione preventiva

Con una Nota sono forniti alcuni chiarimenti – tramite apposite FAQ – circa l'obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali che producono reddito di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir (articolo 13, Dl 146/2021; Note congiunte Ispettorato/ministero del Lavoro nn. 29/2022 e 109/2022). In particolare, viene precisato che i soggetti, che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, non rientrano nella platea soggetta all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. In tal caso, resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto e all'esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento. Sono, inoltre, escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva:- le prestazioni intellettuali, quali quelle delle guide turistiche o dei traduttori, interpreti e docenti di lingua;- le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'Ordine. Secondo l'orientamento ministeriale, per le prestazioni rese dai produttori assicurativi occorre effettuare un distinguo: risulterebbero soggette all'obbligo di comunicazione le attività svolte da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione rientranti nel quinto gruppo di cui all'articolo 7 del CCNL per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, mentre sarebbero di natura commerciale (e, quindi, da ricondurre nell'articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir e, come tali, escluse dall'obbligo, non essendo redditi di lavoro autonomo) le attività svolte dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo (articoli 5 e 6 del medesimo CCNL). Sono parimenti escluse dall'obbligo le prestazioni rese dai venditori porta a porta e dai procacciatori d'affari (redditi, anch'essi da ricondurre all'articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 1° marzo 2022, n. 50

Indice dei prezzi al consumo di gennaio 2022

Il comunicato Istat individua l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, relativi al mese di gennaio 2022. L'indice segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dell'1,4%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente del 4,7%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 4,9%.