I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 3 al 13 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Corrispettivi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 maggio 2022, n. 247

Registratore Telematico o Server RT: malfunzionamento

Vengono forniti chiarimenti in merito al corretto comportamento da adottare in caso di malfunzionamento del Registratore Telematico (in sigla, RT) o del Server RT. L'istante è un soggetto passivo che, tramite diversi Server RT dislocati in vari punti vendita, assolve l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere. Richiamando il proprio parere espresso con la Consulenza giuridica 14 febbraio 2022, n. 3, l'agenzia precisa che, nei casi in cui il malfunzionamento del Registratore Telematico o del Server RT renda tale strumento inidoneo a memorizzare e trasmettere i dati corretti (es. malfunzionamento di una singola cassa collegata al Server RT), va posto nello stato «fuori servizio», al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di conoscere il problema e motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni dei dati. In sostituzione del RT va tenuto un registro di emergenza, la cui istituzione non obbliga alla trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria o la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture (articolo 2, Dlgs 127/2015). Resta salva, su base volontaria, avvalersi della procedura di emergenza. In assenza di questa procedura, qualora il contribuente abbia proceduto alla memorizzazione di dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile è quella prevista dall'articolo 11, comma 2-quinquies, Dlgs 471/1997 (100 euro per ciascuna trasmissione).

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 maggio 2022, n. 248

Credito Iva: rimborso a società estere prive di stabile organizzazione

Circa la possibilità, per le società estere prive di stabile organizzazione in Italia, di richiedere il rimborso del credito Iva, l'agenzia fornisce alcuni chiarimenti. Il caso riguarda una società estera (residente fuori dalla Ue) che ha nominato in Italia un rappresentante fiscale, al fine di effettuare operazioni di importazione in Italia. La società chiede come ottenere il rimborso dell'Iva assolta in dogana. Sul tema l'agenzia precisa che, in assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso Iva mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni (le fatture di acquisto, la cui Iva è richiesta a rimborso tramite il portale elettronico, devono essere intestate alla partita Iva del soggetto non residente e non devono essere confluite nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale). Pertanto, se le bollette doganali sono intestate al rappresentante fiscale, l'Iva assolta all'atto dell'importazione sarà detraibile – previa registrazione delle bollette nel registro degli acquisti – ovvero chiesta a rimborso (annuale e/o trimestrale) ai sensi dell'articolo 38-bis, Dpr 633/1972. Una delle condizioni richieste per il rimborso, si ricorda, è la reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo (nel caso, Israele). Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.

Iva/Gruppo Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2022, n. 258

Vincolo finanziario al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese dell'atto di acquisto delle quote

Ai sensi dell'articolo 70-quater, comma 5, Dpr 633/1972 il perimetro di un gruppo Iva può modificarsi, anche includendo nuovi partecipanti, se negli anni di validità dell'opzione il vincolo finanziario si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti in Italia relativamente ai quali esso non sussisteva all'atto di esercizio dell'opzione medesima. In tal caso, i predetti soggetti partecipano al gruppo Iva a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il vincolo si è instaurato. Anche ai fini dell'inclusione di nuovi partecipanti, il vincolo finanziario si considera instaurato solo quando si verifica una duplice condizione: 1) quella oggettiva dell'esistenza di una partecipazione di controllo di diritto; 2) quella temporale della sussistenza del controllo alla data del 1° luglio dell'anno precedente (Rm 30/E/2021). Ad esempio, se il controllo viene conseguito nell'anno X in data antecedente al 1° luglio il vincolo si considera instaurato nell'anno X e il nuovo soggetto partecipa al gruppo Iva dall'anno X+1; se, invece, il controllo è conseguito nell'anno X in data successiva al 1° luglio il vincolo si considera instaurato nell'anno X+1 e il nuovo soggetto partecipa al gruppo Iva dall'anno X+2. Occorre dunque indagare sulla data – antecedente o meno rispetto al 1° luglio – dalla quale decorre il vincolo nascente dal trasferimento delle partecipazioni. Ai fini della verifica della data a decorrere dalla quale potrebbe sussistere il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, Dpr 633/1972, in capo a una società le cui quote sono state acquisite dal rappresentante di un gruppo Iva, occorre fare riferimento alla data di iscrizione dell'atto di trasferimento al Registro delle imprese (e non al mero atto di stipula), ai sensi degli articoli 2193 e 2470 del Codice civile. Alla medesima conclusione era giunta la Risposta Interpello 29 aprile 2022, n. 241 con riferimento alla verifica del requisito del controllo per l'adesione alla procedura Iva di gruppo (articolo 2, Dm 13 dicembre 1979 e articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972).

Irap/Base imponibile

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2022, n. 249

Contratti derivati: concorrenza alla determinazione della base imponibile

Una società, operante nel mercato delle energie e dei titoli ambientali, redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali (Oic) e determina il valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole da bilancio (articolo 5, Dlgs 446/1997). Tra l'altro, effettua anche compravendita a termine di energia elettrica e gas tramite contratti di vendita a termine, con i quali si impegna a vendere (e consegnare), in una data futura prestabilita, una certa quantità di energia elettrica o gas ad un prezzo a termine predeterminato (physical-settlement). In genere le compravendite a termine sono combinate con operazioni a termine «cash-settled» di segno opposto stipulate nella medesima data, con uguale scadenza, ossia con contratti che non prevedono consegna fisica e che, conseguentemente, sono regolati per differenza (quest'ultimo profitto da arbitraggio viene contabilizzato tra i proventi di natura finanziaria). Se le vendite a termine physically-settled sono accompagnate da acquisti a termine cash-settled, il profitto da arbitraggio complessivo è dato dalla differenza tra il minor prezzo di acquisto a termine cash-settled e il maggior prezzo di vendita a termine physically-settled. Se, invece, gli acquisti a termine physically-settled sono accompagnati da vendite a termine cash-settled, il profitto da arbitraggio complessivo è dato dalla differenza tra il maggior prezzo di vendita a termine cash-settled e il minor prezzo di acquisto a termine physically-settled. Secondo l'agenzia, la contabilizzazione della marginalità scaturente dai contratti physically-settled risulta analoga rispetto a quella dei contratti cash-settled, e ciò a prescindere dall'esistenza di una connessione meramente gestionale tra gli strumenti finanziari. Pertanto, se la contabilizzazione viene effettuata sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, le componenti reddituali (proventi e oneri) scaturenti dai contratti di compravendita physically-settled e classificate nella sezione D) del Conto economico non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.

Bollo e registro/Appalti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 maggio 2022, n. 246

Clausola penale nei contratti pubblici di appalto

Viene esaminato il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, applicabile ai contratti pubblici di appalto sottoscritti nell'ambito dei settori speciali, contenenti una clausola penale (Accordi Quadro e relativi Contratti Applicativi). Ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, la clausola penale è una pattuizione con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia tenuto ad una determinata prestazione; ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Secondo l'agenzia, la clausola penale è una pattuizione autonoma che si inserisce all'interno di un contratto principale, con una funzione accessoria. Per cui, se la stessa è inserita nel contratto per volontà delle parti, non sussiste una connessione necessaria tra la clausola e il contratto costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di rafforzamento all'adempimento e di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento. Dal che deriverebbe una tassazione autonoma delle diverse disposizioni: ai fini Iva le somme sono escluse dalla base imponibile (articolo 15, Dpr 633/1972) e, in virtù del principio di alternatività Iva/registro (articolo 40, Dpr 131/1986), le stesse sono assoggettate all'imposta di registro (articolo 21, comma 1, Dpr 131/1986). Diversamente, se la clausola è inserita nel contratto per imposizione di legge (es. nei contratti pubblici di appalto), rappresenta una pattuizione necessaria e integrante dello schema negoziale principale e, pertanto, trova applicazione l'articolo 21, comma 2, Dpr 131/1986 (se la clausola penale costituisce una disposizione derivante e dipendente necessariamente dalle altre disposizioni contenute nel contratto). In tal caso il contratto sarà soggetto all'imposta di registro dovuta per la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa (Rm 16 luglio 2004, n. 91/E).

Bollo e registro/Mutui

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2022, n. 260

Mutuo per eseguire gli accordi di separazione: esente da bollo e registro

Il contratto di mutuo stipulato dall'ex coniuge, qualora costituisca condizione essenziale per dare esecuzione agli accordi di separazione, rientra tra i contratti della crisi coniugale e, pertanto, è esente dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell'articolo 19, legge 74/1987. Questa norma stabilisce l'esenzione per tutti «gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio». L'esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi (sia con riguardo ad atti eseguiti all'interno della famiglia che a quelli eseguiti nei confronti di terzi; cfr. Corte di Cassazione 7966/2019 e 4144/2021) al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e risponde all'esigenza di evitare che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi nel momento della crisi coniugale (Cm 27/E/2012). Nel caso prospettato, l'accordo di separazione tra i coniugi attribuisce al marito la casa familiare, acquistata in comunione tra i due, dietro pagamento alla moglie di una somma destinata anche all'estinzione del finanziamento stipulato congiuntamente. A tale fine, il marito ha dovuto accendere un nuovo finanziamento intestato a lui, espressamente destinato a dare esecuzione agli accordi di separazione e imprescindibile per adempiere la propria obbligazione. Pertanto, la questione verte sull'applicabilità o meno del regime agevolativo per l'atto del nuovo mutuo.La risposta dell'agenzia è positiva, purché l'essenzialità della stipula del mutuo – nei limiti dell'ammontare indicato dall'accordo di separazione e destinato alla ex moglie – ai fini dell'adempimento dell'accordo di separazione risulti dalle clausole dello stesso accordo omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.

Ritenute/Ristorni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 maggio 2022, n. 245

Coop sociali: nuovo regime fiscale dei ristorni

La Legge di bilancio 2021 ha previsto una nuova disciplina relativa al regime fiscale dei ristorni (articolo 1, commi 42 e 43, legge 178/2020). Nello specifico, è stato introdotto un regime alternativo di tassazione dei ristorni imputati ad aumento di capitale sociale consistente nell'applicazione, facoltativa, di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con aliquota del 12,50% (in luogo dell'ordinaria misura del 26%) all'atto della loro attribuzione a capitale sociale, nei confronti dei soci persone fisiche di cooperative sociali. Si ricorda che sono esclusi dalla tassazione l'aliquota del 12,50% le persone fisiche che esercitano attività di impresa e i titolari di partecipazioni qualificate. Secondo l'agenzia, il nuovo regime fiscale può essere applicato retroattivamente anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata Legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021). È lo stesso comma 43 citato a prevedere che «la ritenuta del 12,50 per cento […] può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine/Applicazione

Dm 28 aprile 2022, GU 10 maggio 2022, n. 108

Individuazione dei Comuni, e delle piattaforme marine, destinatari del versamento 2020 e 2021

Il Decreto individua i Comuni a cui è devoluto il gettito derivanti dall'Imposta Immobiliare sulle Piattaforme Marine (IMPi) versata negli anni 2020 e 2021, nonché le relative piattaforme marine, come pure i relativi terminali di rigassificazione del gas naturale che rientrano nelle acque di competenza amministrativa dei Comuni stessi. Il gettito 2020 e 2021 dell'imposta – istituita dall'articolo 38, Dl 124/2019 in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle piattaforme marine (per tali intendendosi le piattaforme con strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale come individuato dal Codice della Navigazione – viene ripartito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Decreto in esame. In particolare, i Comuni interessati devono inviare una Pec al Mef (Dipartimento delle finanze) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, al fine di fornire le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e a ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. A seguito della comunicazione, nei successivi 30 giorni, il Mef comunica al ministero dell'Interno l'ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun Comune, nell'ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021, sul pertinente capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del ministero dell'Interno.

Bilancio/Approvazione

Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 10 maggio 2022

Assemblee societarie anche da remoto ma solo fino a luglio

Lo studio ricorda e analizza la possibilità – offerta dal Decreto Milleproroghe 2022 (articolo 3, comma 1, Dl 228/2021) – di svolgere online le assemblee societarie che si terranno entro il 31 luglio 2022 per approvare i bilanci. Il più ampio utilizzo dei mezzi di telecomunicazione è ammesso anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie. In tal caso già nell'avviso di convocazione delle assemblee si potrà prevedere che: 1) il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; 2) l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; 3) l'assemblea si svolga, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. I soci delle sole Srl, inoltre, potranno esprimere il proprio voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Redditi di impresa/Rivalutazione e riallineamento

Comunicato Oic 5 maggio 2022

Documento interpretativo Oic n. 10 - Rivalutazione e riallineamento: versione definitiva

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha reso noto, tramite un comunicato stampa, che nel proprio sito Internet è resa disponibile la versione definitiva del Documento interpretativo n. 10 relativo agli «Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento». Si ricorda che la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 622, 623, 624 e 624-bis, legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto una modifica alla legge di rivalutazione 2020 sancita dall'articolo 110, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) prevedendo l'estensione ad almeno 50 anni del periodo in cui è possibile dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis della legge di rivalutazione 2020. Tale disposizione si applica alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore. La norma consente, inoltre, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110, Dl 104/2020 di revocare, anche parzialmente l'applicazione della disciplina fiscale prevista dalla legge di rivalutazione 2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva già versata. Con il documento interpretativo, tra l'altro, viene chiarito che, qualora le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidano di avvalersi della facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica, dovranno: 1) eliminare dall'attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni (rivalutazione effettuata nell'esercizio precedente) in contropartita al Patrimonio Netto; pertanto, gli ammortamenti dell'esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato al netto del maggior valore rivalutato; 2) iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto. Nel caso di pagamento rateizzato, le società eliminano, in contropartita al Patrimonio Netto, la quota parte del debito relativo all'imposta sostitutiva ancora da versare.

Redditi di impresa/ Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 maggio 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di aprile 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2022, n. 259

Regime speciale impatriati: assunzione durante la residenza all'estero

Un giornalista, iscritto all'AIRE, lavora come inviato all'estero per una testata italiana (quindi l'assunzione quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato è intervenuta in costanza di residenza all'estero). Chiede se, al termine del distacco (più volte prorogato e che terminerà definitivamente il 30 giugno 2022), possa fruire dello speciale regime di cui all'articolo 16, comma 2, Dlgs 147/2015. In generale, l'agenzia precisa che per l'applicazione del regime in esame è richiesto che il rientro in Italia del lavoratore avvenga in discontinuità dalle condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio. Pertanto, al fine dell'applicabilità del beneficio, occorre prendere in considerazione: 1) l'effettivo radicamento all'estero del lavoratore; 2) la circostanza che il lavoratore al rientro in Italia assuma un ruolo aziendale differente (e non di «continuità») rispetto a quello originario. In caso di rientro l'agevolazione non è preclusa quando il lavoratore si trasferisce in Italia assumendo un incarico del tutto diverso da quello rivestito all'estero, anche con il medesimo datore di lavoro. Nel caso in esame, al giornalista verrà assegnato un nuovo incarico, con avanzamento di carriera, con maggiori responsabilità e retribuzione (assumerebbe la qualifica di vice caporedattore della testata giornalistica presso la sede italiana, con evidente differenza con l'attività giornalista precedentemente svolta all'estero), benché non verrà redatto un nuovo contratto di lavoro. Già la Cm 17/E/2017 aveva precisato che i dipendenti tornati in Italia alla fine del distacco all'estero non possono fruire del beneficio a causa della continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. Tuttavia, tale interpretazione restrittiva, aggiunge l'agenzia, non impedisce di valutare specifiche ipotesi in cui il ritorno in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali non contrastanti con l'incentivo. Infatti, successivamente, la Rm 76/E/2018 aveva chiarito che l'attività lavorativa prestata fuori confine non preclude l'accesso al regime nei casi in cui il distacco, più volte prorogato e protrattosi nel tempo, abbia determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano e abbia favorito, invece, un suo radicamento nel territorio estero. Altra ipotesi, che non impedisce l'accesso al beneficio, è quella in cui il contribuente assuma un nuovo ruolo in ragione della competenza e dell'esperienza assunte all'estero (Cm 33/E/2020, paragrafo 7.1; si vedano anche Risposte Interpello 85/2022; 119/2022; 159/2022). In definitiva, l'agevolazione spetta se al termine del distacco il dipendente rientra ma svolge una nuova attività ed è sottoscritto un nuovo contratto, condizioni che devono realizzarsi effettivamente e non soltanto su carta. Non deve configurarsi, dunque, una situazione di continuità rispetto al rapporto in vigore prima dell'espatrio. Per la stessa ratio, l'agevolazione non spetta anche quando il distacco all'estero è disposto contestualmente all'assunzione in considerazione della continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima del trasferimento all'estero. Nel caso esaminato nell'interpello, la posizione lavorativa assunta al rientro sarebbe del tutto nuova sia dal punto di vista professionale che della retribuzione e, quindi, non in continuità con la precedente. Inoltre, va considerato anche l'effettivo radicamento all'estero del giornalista, rimasto fuori dall'Italia con la propria famiglia sin dal 2001. Da questi indicatori, da valutare caso per caso (Cm 33/E/2020), si deve concludere che l'istante è nelle condizioni di poter usufruire del trattamento agevolato previsto a favore dei lavoratori che si trasferiscono in Italia. Il giornalista potrà, inoltre, beneficiare del prolungamento dello sconto fiscale per ulteriori cinque anni, rispetto ai cinque ordinari, previsto in presenza di figlie minorenni o a carico. Si deve osservare che in alcune pronunce l'agenzia ha usato un diverso approccio (e con ciò generando alcune incertezze) in base al motivo del rientro in Italia: nel caso di rientro successivo al distacco è richiesto una discontinuità nel contenuto dell'attività lavorativa, mentre se il rientro avviene per altri motivi (es. rientro di persone che lavorano da remoto alle dipendenze della stessa impresa estera presso cui lavoravano in presenza nell'altro Stato prima del trasferimento) è sufficiente il trasferimento fisico della persona in Italia (Risposte Interpello 596/2021; 32/2022 e 186/2022).

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2022, n. 261

Agevolazioni «prima casa under 36»: preliminare con riserva di nomina

L'agevolazione per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (cd. «prima casa under 36») prevista dall'articolo 64, commi 6-9, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), come modificato dall'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) è compatibile con la riserva di nomina che figura nel preliminare di compravendita. L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposte di registro, ipotecaria e catastale), nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati (deve trattarsi di trasferimenti immobiliari in presenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni «prima casa» di cui alla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986). Se l'atto è soggetto ad Iva, in capo all'acquirente – in possesso dei requisiti di legge – sorge un credito d'imposta pari all'intera somma pagata a titolo di Iva (comma 7; cfr. Cm 14 ottobre 2021, n. 12/E), anche se parzialmente corrisposta dal dante causa (in questo caso, si tratta degli acconti pagati dal padre dell'acquirente in sede di stipula del preliminare per l'acquisto della casa in costruzione). Il figlio – che possiede i requisiti di legge (non ha compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e ha un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui) – ha fatto l'acquisto, con atto notarile, per effetto della riserva di nomina contenuta nel preliminare (articolo 1401 e seguenti del Codice civile). In tal modo il figlio si è costituito quale parte del contratto preliminare (originariamente stipulato dal padre «per sé o per persona da nominare»), acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal padre). Si ricorda che l'agevolazione opera per tutti gli acquisti di immobili abitativi effettuati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis) e il 31 dicembre 2022.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Circolare agenzia delle Entrate 13 maggio 2022, n. 13/E

Tax credit energia: regole di cessione

L'agenzia precisa che i tax credit – spettanti sia alle imprese energivore sia alle altre – sono cedibili (solo per l'intero importo) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione (articolo 9, Dl 21/2022). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione. Considerato che tale disciplina è uniformata alla cessione prevista dall'articolo 121, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), con riferimento al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus, per gli aspetti in comune, è previsto un rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con la Cm 16/E/2021. Si tratta degli aiuti – volti a mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia e del gas naturale, determinati anche dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina – previsti dal: 1) Decreto Sostegni-ter (articolo 15, Dl 4/2022). Per le imprese energivore è chiarito che esse devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, Decreto Mise 21 dicembre 2017 e devono essere regolarmente inserite – nell'anno 2022 – nel relativo elenco tenuto dalla Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali (di cui al comma 1 dell'articolo 6 del predetto Dm). Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. Condizione ulteriore, per poter beneficiare del credito d'imposta, è che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all'ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019. Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022; 2) Decreto Energia (articolo 4, Dl 17/2022). Valgono i medesmi chiarimenti relativi al Dl 4/2022. Inoltre, il credito d'imposta relativo alla produzione e all'autoconsumo dell'energia elettrica è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica; 3) Decreto Ucraina (articolo 3, Dl 21/2022). Beneficiari sono le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore).

Accertamento delle imposte/ACE

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2022, nn. 250 e 257

ACE: (dis)applicazione della norma antielusiva

Attraverso due interventi di prassi viene affrontato il tema della disciplina antielusiva ai fini ACE contenuta nell'articolo 10, Dm 3 agosto 2017. Gli istanti sono soggetti appartenenti a gruppi societari, per cui si pone il problema di non incorrere nella stretta normativa finalizzata ad evitare duplicazioni di beneficio a fronte di un unico incremento di capitale. Precisamente, in ipotesi di gruppi, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, la disciplina antiabuso può essere disapplicata solo se la società non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all'interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro. Nella Risposta 250 la disciplina antiabuso non opera, in quanto l'istante non ha ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni di partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d'azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo. I conferimenti effettuati e gli incrementi dei crediti di finanziamento infragruppo al 31 dicembre 2018, rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, non hanno comportato alcuna duplicazione del beneficio ACE in favore di altre società del gruppo. Pertanto, in assenza di un effetto duplicativo che il citato articolo 10 tende a contrastare, la norma può essere disapplicata con riferimento ai conferimenti infragruppo (comma 2) e all'incremento dei crediti da finanziamento infragruppo (comma 3). La Risposta 257 riguarda il caso di due società appartenenti al medesimo gruppo: una che rinuncia al finanziamento e risiede fiscalmente in uno Stato che, alla data di rinuncia, non era incluso nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996 (Svizzera) e un'altra che ritiene di dover portare in riduzione dalla propria base ACE un importo corrispondente al finanziamento rinunciato. Invero, anche in questa seconda ipotesi la disposizione antielusiva non è applicabile, in quanto è dimostrabile che le somme che hanno formato il finanziamento non hanno in precedenza generato alcun beneficio ACE all'interno del gruppo. Data l'assenza di duplicazione del beneficio ACE, si ha la disapplicazione del comma 4 dell'articolo 10, Dm 3 agosto 2017.

Accertamento delle imposte/Meccanismi transfrontalieri

Circolare agenzia delle Entrate 13 maggio 2022, n. 12/E

DAC 6: meccanismi transfrontalieri da comunicare

Strutturando il documento di prassi in "domande e risposte", l'agenzia fornisce ulteriori chiarimenti – oltre a quelli già contenuti nella Cm 10 febbraio 2021, n. 2/E – sull'individuazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione aggressiva che fanno scattare l'obbligo comunicativo di cui al Dlgs 30 luglio 2020, n. 100 e alla Circolare Mef 17 novembre 2021 (che hanno recepito la Direttiva 2018/822/Ue – DAC 6). Il contributo interpretativo nasce dalle questioni poste dai contribuenti che, per la loro specificità, hanno richiesto una trattazione a parte. Però, per facilitarne la lettura, gli argomenti sono esposti all'interno di paragrafi che hanno lo stesso titolo di quelli organizzati nella prima circolare (intermediari – i quali includono il promotore o il fornitore di servizi – soggetti all'obbligo, definizione di meccanismi transfrontalieri, vantaggio fiscale, termine di presentazione, profili sanzionatori, elementi da comunicare, beni immateriali di difficile valutazione, ecc.) al fine di divenire un'estensione ed un approfondimento dei medesimi argomenti già affrontati. Tra gli argomenti di particolare rilevanza segnaliamo: 1) qualificazione di alcune attività svolte da intermediari finanziari ai fini dell'obbligo di comunicazione da parte del fornitore di servizi: la circolare afferma un principio secondo il quale non è possibile escludere a priori alcuna attività ai fini della qualificazione di fornitore di servizi soggetto all'obbligo di comunicazione, dovendo il soggetto che la svolge effettuare sempre un'analisi caso per caso volta a verificare la sussistenza o meno dei requisiti che delineano la figura del fornitore di servizi; 2) riduzione d'imposta: il confronto va effettuato tra gli effetti fiscali prodotti (o da produrre) a seguito dell'adozione del meccanismo transfrontaliero con quelli che si verificherebbero in sua assenza, non dovendosi invece valutare altre eventuali operazioni alternative. Ad esempio, si pensi ai beni immateriali di difficile valutazione (che includono qualsiasi strumento giuridico utilizzato per trasferire tali asset, inclusa anche la cessione di azienda), in cui la potenziale riduzione d'imposta va valutata rispetto all'ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato. Inoltre, la circostanza che una certa operatività sia finalizzata a conseguire determinate agevolazioni fiscali concesse in un Paese non comporta l'esistenza di un meccanismo transfrontaliero sempreché l'operatività sia posta in essere nel rispetto dei presupposti previsti per l'accesso all'agevolazione; 3) rilevanza delle ritenute alla fonte per il calcolo del vantaggio fiscale: nel caso di ritenute sui redditi pagati a soggetti esteri da parte di un contribuente italiano, il relativo carico fiscale può essere considerato nel calcolo del vantaggio fiscale; 4) qualificazione degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) ai fini della definizione di imprese associate: si ritiene di poter escludere, dal concetto di impresa associata, gli Oicr regolamentati, non potendosi configurare in capo agli stessi attività d'impresa. Tuttavia, viene osservato che anche un Oicr potrebbe essere considerato parte di un'associazione tra imprese, in caso di strumentalizzazione o utilizzo non fisiologico dello stesso; 5) termini della comunicazione: secondo l'articolo 7, comma 1, lettera b), Dlgs 100/2020, le comunicazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero. Viene precisato che la decorrenza è legata all'atto conclusivo dell'assistenza o consulenza: per l'attività di consulenza il rilascio del parere da parte del consulente (non sono rilevanti i pareri rilasciati dal fornitore di servizi – come i pareri pro veritate – in merito ai rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero resi successivamente alla completa attuazione dello schema, anche se il meccanismo continua a produrre effetti fiscali, sempreché i pareri non comportino un aggiornamento o miglioramento del meccanismo stesso. Rilevano, invece, i pareri resi anteriormente alla completa attuazione dello schema); per l'atto strumentale la cessione delle partecipazioni di una società veicolo.

Violazioni/Ravvedimento

Circolare agenzia delle Entrate 12 maggio 2021, n. 11/E

Ravvedimento operoso e reati tributari: chiarimenti

Il documento fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per i contribuenti interessati, di godere dell'istituto del ravvedimento operoso in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente. In particolare, i chiarimenti sono finalizzati a rendere coerenti le diverse disposizioni intervenute, negli ultimi anni, che hanno interessato, da un lato l'articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), e dall'altro le norme contenute nel Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 (disciplina dei reati tributari). In particolare, viene superato quanto affermato nella Cm 10 luglio 1998, n. 180/E, che impediva il ricorso al ravvedimento operoso in caso di dichiarazione fraudolenta tramite l'uso di fatture e documenti per operazioni inesistenti o altri espedienti. L'evoluzione normativa ha, di fatto, confermato la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali (cause esimenti), senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.

Dogane/Dichiarazione doganale

Circolare agenzia delle Dogane 3 maggio 2022, n. 15/D

Importazioni di modico valore: nuovo tracciato per dichiarare lo sdoganamento

Il Regolamento Ue 234/2021 ha introdotto un nuovo tracciato H7 (Super-Reduced Data Set) da utilizzare per dichiarare lo sdoganamento di beni di modico valore (low value consignment o Lvc), per i quali è ammessa la presentazione di una dichiarazione doganale semplificata (ossia, con un ridotto set di dati). La dichiarazione semplificata H7 può essere utilizzata per le spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, Regolamento Ce, n. 1186/2009 (con esclusione dei prodotti soggetti ad accise, come alcol, profumi, tabacchi e prodotti del tabacco), come pure per le spedizioni inviate da un privato a un altro privato (che beneficiano della franchigia dai dazi prevista dall'articolo 25, paragrafo 1, Regolamento Ce, n. 1186/2009). La circolare, che fa seguito ad un precedente documento di prassi (circolare agenzia delle Dogane n. 26/D/2021) con il quale erano state date le prime indicazioni sulle novità che hanno interessato il commercio elettronico diretto, fornisce chiarimenti in relazione alla compilazione del nuovo tracciato, applicabile sia in caso di adozione del regime ordinario, sia in caso di utilizzo del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'Iva, sia in caso di adesione al regime Ioss (Import One Stop Shop) ma nel rispetto dei seguenti presupposti: 1) il valore intrinseco dei prodotti importati non è superiore a 150 euro; 2) non devono essere accertati diritti diversi dall'Iva; 3) non operano divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci. I chiarimenti riguardano la compilazione dei vari campi relativi all'importatore, al dichiarante e al rappresentante doganale (per l'identificazione e la responsabilità di quest'ultimo si rinvia agli articoli 5, paragrafo 6, 19 e 77, paragrafo 3 del Regolamento 952/2013, Codice doganale dell'Unione o Cdu). Si ricorda che la dichiarazione con tracciato H7 può essere presentata da qualsiasi persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 170 del Cdu, ossia da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve, inoltre, essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana. Inoltre, la circolare illustra i diversi tipi di controllo, sia in linea sia a posteriori, che possono interessare le dichiarazioni doganali H7, tra i quali anche l'indebito utilizzo del set di dati ridotto nei casi in cui l'agevolazione non spetti per la merce dichiarata (es. per la natura della merce o per il suo valore). In caso di superamento della soglia di 150 euro la verifica in linea potrà comportare l'invalidamento dell'intera dichiarazione, con la conseguenza che sarà necessario presentarne una nuova attraverso il tracciato H1. In caso di controllo a posteriori, invece, l'agenzia delle Dogane procederà alla revisione d'ufficio. Da ultimo, viene precisato che – poiché per le merci dichiarate con il nuovo tracciato non è possibile lo svincolo dei singoli articoli della dichiarazione – un'eventuale difformità riscontrata su uno soltanto di essi rende non svincolabili anche gli altri singoli dichiarati. Sono salve le ipotesi sanzionatorie che restano quelle ordinarie, sia di tipo amministrativo, che penale.