I servizi accessori alla locazione di accoglienza e pulizia sono soggetti ad Iva
I servizi di accoglienza e pulizia sono soggetti a Iva, se riferiti ad appartamenti localizzati in Italia, anche se resi nei confronti di una agenzia immobiliare Ue. L’articolo 31 bis, lettera o) del regolamento Ue 282/2011, dispone che i servizi di «gestione immobiliare» rientrano tra quelli relativi a immobili (articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE). Le note esplicative della Commissione Ue del 25 ottobre 2015 precisano che la «gestione immobiliare» comprende i servizi amministrativi prestati per consentire l’utilizzo di un bene immobile, come ad esempio il coordinamento, il controllo e la pulizia di un appartamento. Per tale ragione, i servizi descritti dal lettore non rientrano fra quelli “generici” per cui si applica l’Iva del paese ove ha sede il committente se soggetto Iva, ma tra quelli “in deroga” che seguono la territorialità del bene immobile, ai sensi dell’articolo 7 quater, lettera a), del Dpr 633/72.
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