Controlli e liti

I tempi per l’accertamento si spostano in avanti

L’Agenzia precisa che, per le scadenze delle annualità non decadute, c'è un differimento di 84 giorni

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La sospensione dei termini delle attività di accertamento, disposta nell'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, determina ipso iure una corrispondente proroga dei termini decadenziali per tutte le annualità, anche per quelle non in scadenza a fine anno. La risposta 5.9 della circolare 11/E conferma quanto sostenuto su NT+ Fisco.

Il quesito rivolto alle Entrate riguardava l'impatto della “moratoria” prevista nel citato articolo 67, tra l'altro, sui termini dell’accertamento in scadenza alla fine del 2020. Al riguardo, si ricorda che per effetto della legge di conversione del decreto “cura Italia”, nel comma 4 del medesimo articolo 67 il richiamo originariamente recato al contenuto integrale dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 è stato limitato ai commi 1 e 3. Ciò, al fine di evitare l'applicazione del secondo comma dello stesso articolo 12, a mente del quale, in caso di sospensione dei termini per eventi eccezionali, tutti i termini in scadenza nell'anno della sospensione sono automaticamente prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

L'intervento della legge di conversione, tuttavia, ha determinato delle criticità. In primo luogo, il terzo comma dell'articolo 12 si rivolge all'agente della riscossione e dunque appare fuori contesto in un articolo destinato agli enti impositori. Inoltre, va rilevato che il comma 1 dello stesso articolo 12 stabilisce il principio secondo cui, ad una sospensione dei termini disposta in favore del contribuente, corrisponde una analoga sospensione in favore degli enti impositori. Senonché, nell'ambito della disciplina del Dl 18/2020 non vi è una corrispondenza tra le sospensioni dei termini e dei tributi per i contribuenti e quelle riferite agli enti impositori. Ne deriva che anche il primo comma del citato articolo 12 del Dlgs 159/2015 non può, di fatto, trovare applicazione.

Differimento di tutti i termini
E allora, l'unica strada possibile per ravvisare una estensione, seppure limitata, delle scadenze dell'accertamento a favore dell'amministrazione era ed è quella di far leva sul contenuto dell'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020. Si può infatti sostenere che, stante la sostanziale inoperatività della norma del Dlgs 159/2015, la sospensione disposta dal decreto “cura Italia” (articolo 67, comma 1), dall'8 marzo al 31 maggio, determini per legge un differimento di pari durata di tutti i termini dell'accertamento. Questa è per l'appunto la conclusione cui giunge il documento di prassi, secondo cui la “moratoria” in esame comporta «in virtù di un principio generale lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione», anche con riferimento ai termini che non scadono nel 2020.

Ne consegue che, a legislazione vigente, tutte le scadenze afferenti le annualità non ancora decadute sono allungate, per le Entrate, di un periodo di 84 giorni (in realtà, si tratta di 85 giorni, dovendo contare sia il giorno di partenza che quello finale).

Non è difficile tuttavia prevedere che la questione sarà nuovamente affrontata dal legislatore, stante l'irragionevolezza di un assetto che dispone, nel contempo, la proroga biennale per la notifica delle cartelle di pagamento (articolo 68 del Dl 18/2020) e un differimento molto più limitato, anche se generalizzato, per gli atti di accertamento.

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