Termini lunghi per i controlli: la fretta del Fisco e i diritti dimenticati dei contribuenti
Le circolari sono indirizzate agli uffici ma i termini delle attività sono sospesi fino al 31 maggio 2020
C’è davvero da non crederci. È chiaro – e lo si è scritto più volte – che le circolari non devono andare oltre alla legge, e quindi l’agenzia delle Entrate non poteva certo affermare che non si applica a favore della stessa l’odiosa proroga dei due anni dei termini di accertamento in presenza di eventi eccezionali, ma andare ad affermare che la proroga riguarda anche vicende non toccate da alcuna sospensione dei termini (tipo l’imposta di registro – nonostante la risposta 1.21 del documento - o l’abuso del diritto, individuando per quest’ultimo – addirittura – un doppio differimento dei termini di accertamento) lascia davvero smarriti.
Con la circolare 8/E, l’agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul Dl 18/2020, e quindi anche sul differimento a suo favore dei termini di accertamento.
Peraltro, viene da chiedersi perché tutta questa fretta, considerando che le circolari sono indirizzate agli uffici, e i termini relativi alle attività proprie degli uffici (liquidazione, controllo, accertamento, eccetera) sono sospesi fino al 31 maggio 2020. Il dubbio dovrebbe venire a molti operatori del diritto, i quali, in più occasioni, anziché interpretare le norme si affidano – molto più semplicemente – ai chiarimenti della prassi. Ad ogni modo, sorprendono davvero alcune risposte – in particolare la 2.1. e la 2.3 – sulla sospensione dell’attività degli enti impositori e sulle conseguenti ricadute sui termini di decadenza e prescrizione.
Si è già altre volte indicato che l’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020 riporta che si applicano le disposizioni dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Norma che, al comma 1, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza a favore dell’amministrazione sono sospesi per lo stesso tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento concessi al contribuente. Questa previsione non trova di fatto applicazione per il Dl 18/2020, posto che si assiste a una sospensione dei termini per i contribuenti (peraltro solo per alcuni, e per taluni tributi) che non è affatto coincidente con quella concessa all’amministrazione.
L’Agenzia infatti prende in considerazione, in più risposte, quanto disciplinato dal comma 2 dell’articolo 12 (del Dlgs 159/2015). Norma che dispone un differimento, al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione.
L’Agenzia ne dà una giustificazione in linea con la relazione illustrativa del provvedimento, e cioè che la norma, in realtà, gioverebbe al contribuente «al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi». Si tratta, davvero, di un contorsionismo che fa a pugni con il buon senso in quanto è evidente che anche una sospensione di soli 2 giorni dei termini di versamento per il contribuente, determina a favore dell’amministrazione una proroga di (ben più di) due anni dei termini di accertamento per i periodi d’imposta in scadenza nell’anno in cui vi è una sospensione dei termini.
Il fatto è che l’Agenzia, oltremodo, estende tale proroga a suo favore anche per situazioni per le quali non opera alcuna sospensione – per il contribuente – dei termini di versamento.
Ad esempio, la risposta 2.1 menziona l’imposta di registro, imposta per la quale il Dl 18/2020 non dispone – nonostante la controversa risposta 1.21 - alcun tipo di sospensione dei pagamenti.
Ancora più emblematica è la risposta (2.3) sull’abuso del diritto, per il quale il comma 7 dell’articolo 10-bis prevede una proroga di 60 giorni dei termini di accertamento. Ciò per garantire l’effettività del contraddittorio. La norma stabilisce che se tra la data di ricevimento dei chiarimenti del contribuente e il termine di decadenza dell’azione accertatrice il lasso di tempo risulta inferiore a 60 giorni, si determina la proroga dei termini di accertamento a favore dell’Agenzia «fino a concorrenza dei sessanta giorni». È vero: la norma non è di facile lettura, però va osservato che essa dispone che il differimento dei termini per l’amministrazione si realizza quando, comunque, il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti da parte del contribuente (entro 60 giorni) viene a cadere entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento. Non è possibile, in sostanza, che la richiesta di chiarimenti venga, ad esempio, notificata il 30 dicembre e che la stessa determini lo slittamento dei termini. Altrimenti, l’Agenzia finirebbe per fruire - in questo caso - di un differimento di 120 giorni.
Ebbene, è proprio, invece, quello che sostiene l’Agenzia nella risposta 2.3, nella quale viene affermato che un accertamento relativo al 2014 (2014!) potrà essere effettuato – per effetto anche della proroga dei termini prevista dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015 - entro il 31 dicembre 2022.
Si è –veramente - senza parole. Non può essere – davvero – così: il differimento dei due anni (in realtà, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo) dei termini di prescrizione e decadenza deve essere indubitabilmente legato alla sospensione dei versamenti. Se è vero, infatti, che la norma quando dispone a favore dell’amministrazione il differimento dei termini di prescrizione e decadenza si rivolge alla sospensione dell’attività di accertamento, riscossione, eccetera - concessa a favore della stessa amministrazione - va ricordato che, in base al comma 1 dell’articolo 12, tale sospensione si deve all’analoga sospensione temporale dei termini concessi al contribuente. Per cui ci deve essere, almeno, una simmetria con i tributi per i quali viene concessa la sospensione al contribuente. Quindi, o la proroga dei termini di accertamento a favore dell’amministrazione vale solo per i tributi e per i contribuenti per i quali opera la sospensione dei termini di versamento, oppure tutto l’impianto dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 non può operare in relazione alle disposizioni del Dl 18/2020.
Da segnalare, infine, che l’Agenzia condivide quanto si è riportato nei giorni scorsi a proposito del disallineamento temporale dei termini processuali tra contribuenti ed amministrazione, in conseguenza del difetto di coordinamento tra articolo 67 e articolo 83 del decreto. Anche l’Agenzia (risposta 2.8) conferma che valgono le regole dell’articolo 83 del Dl, per cui la sospensione dei termini processuali opera (per ora) fino al 15 aprile anche per l’amministrazione finanziaria.
Decreto sull’Iva, chance per ridurre le difformità con la disciplina Ue
di Eugenio della Valle