I tre comproprietari possono accedere al bonus energia sull’unica pratica urbanistica
La pratica urbanistica è unica (anche intestata solo ad uno dei comproprietari), mentre la detrazione del 50% è suddivisa tra ai tre comproprietari sulla base dell’intestazione delle fatture e dei bonifici di pagamento.
La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n.205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) per lavori su fabbricativo abitativo in comproprietà deve essere ripartita tra i comproprietari in proporzione delle quote di proprietà nell’ipotesi in cui le fatture siano cointestate senza diversa ripartizione. Viceversa se le fatture sono separate, così come i bonifici, si tiene conto della ripartizione indicata in fattura a prescindere dalle quote di proprietà. In sostanza, la ripartizione delle spese può avvenire liberamente sulla base della decisioni delle parti oltre che tra i comproprietari anche con i loro familiari conviventi. La ripartizione è quella che risulta nelle singole fatture. I bonifici devono contenere il codice fiscale del soggetto che risulta anche intestatario delle fatture. Le parti, in sostanza, possono decidere anche una ripartizione al 100% in capo a uno dei tre proprietari. In quest’ultimo caso, le fatture devono essere intestate a questo in misura pari al 100% e nei bonifici di pagamento deve essere indicato solo il suo codice fiscale.
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