Imposte

Iacp e superbonus, detraibilità in bilico per le spese tecniche interne

L’agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito il destino delle risorse utilizzate per il personale dipendente

di Silvio Rivetti

Il complessivo favore dimostrato dal legislatore del 110% a favore degli Iacp merita d’essere messo alla prova anche in relazione a un peculiare profilo critico, che non è stato ancora chiarito dalle Entrate nonostante il suo indubbio rilievo.

Come è noto, gli Istituti autonomi case popolari e i soggetti che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica possono accedere al superbonus per gli interventi di riqualificazione dei condomini di loro proprietà, o che hanno in gestione per conto di Comuni (articolo 119 comma 9 Dl 34/2020).

È da notare che tali enti sostengono, oltre ai costi ordinari per beni e servizi esterni relativi agli interventi agevolabili, anche particolari spese a favore del personale interno dotato delle qualifiche tecnico/professionali richieste dalla norma di agevolazione fiscale. L’articolo 24 comma 1 del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici, prevede infatti che numerosi servizi tecnici e di progettazione siano innanzitutto, e per la massima parte, effettuati dal personale dipendente dell’ente procedente.

Per incentivare l’affido di tali lavorazioni in house, il successivo articolo 113 comma 2 del Codice richiede a tali enti, nei casi di appalti relativi a servizi o forniture in cui è nominato il direttore dell’esecuzione (ai sensi dell’articolo 31 comma 5 del Codice), di destinare specifiche risorse finanziarie, in proporzione all’importo dei lavori, in un fondo ad hoc per remunerare proprio quel personale che si occupa delle attività tecniche connesse ai lavori, come elencate nella norma.

Le risorse di tali fondi costituiscono quindi un vero e proprio incentivo, previsto dalla legge a favore dei dipendenti tecnici, che prende il posto delle (plausibilmente maggiori) spese che altrimenti verrebbero ad essere erogate dall’ente a professionisti esterni.

Se dunque lo Iacp è obbligato ad erogare l’incentivo di legge ai suoi dipendenti tecnici, dotati delle qualifiche professionali come richieste anche dalla norma agevolativa fiscale, è bene porsi la questione della detraibilità di tali spese ai fini del 110%: al pari delle prestazioni tecniche che dovrebbero essere affidate a professionisti esterni, in assenza delle corrispondenti figure professionali interne all’ente; e al pari di tutte quelle spese preliminari (come le spese di perizia e di studio di fattibilità), che risultino essere indispensabili all’avvio dei lavori.

L’incentivo di cui all’articolo 113 comma 2 Dlgs 50/2016 è riconosciuto per le attività di progettazione preliminare, di direzione lavori, di collaudatore (che per legge devono presiedere ai lavori agevolabili); oppure per le attività più generali ma comunque prodromiche e indispensabili allo svolgimento dei lavori, come le obbligatorie attività di valutazione dei progetti e delle procedure di gara per l’affido dei contratti pubblici, che appaiono essere strettamente connesse ai lavori stessi.

Il tema coinvolge, a ben vedere, anche la quota di incentivo che spetta ai dipendenti che operano in veste di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori: figure tecniche obbligatorie, per legge, per ogni cantiere facente riferimento allo Iacp.

Sarà quantomai opportuno il chiarimento, da parte delle Entrate, se anche tali spese siano considerabili come detraibili, a fronte della puntuale rendicontazione da parte dello Iacp dell’importo degli incentivi in questione, erogati al proprio personale dipendente per ogni singolo cantiere e nell’anno d’imposta, in corrispondenza agli appositi affidamenti degli incarichi, come da normativa vigente in tema di contrattazione pubblica e di regolamentazione interna dell’ente.

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