Ibridi di patrimonializzazione, oneri deducibili per chi li emette
Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione quali gli Additional Tier 1 (AT1) sono fiscalmente assimilati alle obbligazioni ai sensi dell’articolo 44 del Tuir e quindi gli oneri da essi generati sono deducibili in capo all’emittente. È questo l’importante chiarimento della risoluzione 30/E/2019 di ieri ( clicca qui per consultarla ).
In tema di adeguatezza patrimoniale di banche e assicurazioni (secondo le disposizioni di Basilea per le une e Solvency per le altre) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione possono avere natura di debito oppure di equity. Ciò impone delle riflessioni di bilancio e fiscali che possono divergere fra loro. Infatti nel sistema dei principi Ias/Ifrs vale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, cosicché alcuni strumenti sono classificati in bilancio come passività sebbene formalmente rappresentino equity, mentre sono contabilizzati come equity laddove le somme non siano rimborsabili, indipendentemente dal fatto che formalmente siano qualificati come debito.
Fiscalmente vale invece la regola dell’articolo 44 del Tuir per cui:
•sono similari alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione è “totalmente” costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente (lettera a)
•sono similari alle obbligazioni i titoli che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione o di controllo sulla stessa.
Anche per i soggetti Ias adopter, per i quali l’articolo 83 del Tuir stabilisce il principio di derivazione rafforzata dal bilancio, resta ferma tale distinzione, ribadita dallo stesso articolo 5 del Dm 8 giugno 2011 che richiama le regole dell’articolo 44 del Tuir. Essa, disattivando quindi la derivazione rafforzata dal bilancio, impone la distinzione “formale” sancita dal legislatore fiscale e determina spesso l’emersione di un doppio binario fra valori civili e fiscali. Ciò comporta:
•l’indeducibilità della remunerazione per le quota che comporti la partecipazione ai risultati economici dell’emittente (componenti fiscali di equity ex articolo 109, comma 9, del Tuir)
•la deducibilità di converso delle remunerazioni contabilizzate come equity a patrimonio netto (componenti fiscali di debito ex articolo 109, comma 4).
Ciò vale simmetricamente anche per la tassazione del sottoscrittore dello strumento finanziario.
L’Agenzia richiama per gli AT1 la norma dell’articolo 2, comma 22, del Dl 138/2011 (si veda anche circolare 11/E/2012) relativa agli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale per soggetti vigilati da Bankitalia e Ivass. Le relative remunerazioni sono quindi deducibili, in quanto interessi passivi, ai sensi dell’articolo 96 del Tuir e indeducibili per la quota che comporti la partecipazione ai risultati economici dell’emittente ex articolo 109 comma 9 del Tuir.
Le Entrate affermano che tali regole valgono anche per gli strumenti ibridi emessi da imprese non finanziarie. Il pensiero va agli strumenti finanziari partecipativi tipici di operazioni di private equity e private debt.