Imposte

Il 110% alle coop sociali

Per la risposta a interpello 47 indispensabile la tassazione della quota dell’utile destinato a riserva legale

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Cooperative sociali con accesso al Superbonus in caso di assoggettamento a tassazione della quota dell’utile destinato a riserva legale. Il chiarimento è stato dato dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 47/2022, che assimila tale fattispecie all’ipotesi di esenzione parziale dalle imposte sui redditi (articolo 11 del Dpr 601/1973).

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria viene interpellata da parte di una cooperativa sociale di produzione e lavoro, dotata anche della qualifica di Onlus di diritto, che intende eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare usufruendo dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del Dl 34/2020.

La cooperativa si interroga sulla possibilità di accedere al Superbonus avendo corrisposto ai soci retribuzioni di importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi. Una fattispecie questa che, collocando la coop tra coloro che sono esenti dalle imposte sui redditi (articolo 11 del Dpr 601/1973), la vedrebbe esclusa dall’agevolazione del Superbonus tenendo conto anche del precedente orientamento dell’amministrazione finanziaria (si veda la risposta n. 253 del 2021). Nondimeno, l’istante ritiene comunque di poter fruire dell’agevolazione in questione avendo assoggettato a Ires i redditi diversi da quelli provenienti dall’attività caratteristica, e più nello specifico gli utili di esercizio derivanti da appalti con enti pubblici relativi alla gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari. L’agenzia delle Entrate concorda con tale orientamento specificando come la fattispecie sottoposta alla sua attenzione possa configurare un’ipotesi di esenzione parziale dalle imposte sui redditi a condizione che sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 119. Diversamente laddove la coop rientri nell’ipotesi di cui all’articolo 11 del Dpr 601/73 resterà esclusa dal beneficio. Resta, tuttavia, come peraltro richiesto a seguito dell’interrogazione parlamentare della scorsa settimana, da risolvere la questione legata alla piattaforma “Comunicazioni opzioni ed interventi edilizi” che con riferimento ad Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale non prevede la possibilità di inserire i nuovi massimali per l’efficientamento energetico e adeguamento/miglioramento sismico.

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