Imposte

Il 110% premia anche gli interventi su un solo edificio nel supercondominio

La circolare 30/E apre sulla possibilità di intervenire soltanto su alcuni degli immobili del complesso

di Alessandro Borgoglio

Si aprono ulteriormente le maglie del superbonus con la circolare 30/E/2020, che consente di fruire del 110% anche quando solo uno degli edifici che costituiscono il condominio effettua interventi agevolabili.

Quella in oggetto era infatti una delle problematiche più ricorrenti nei grandi contesti edilizi, laddove può capitare che un condominio sia costituito da più edifici, di solito suddivisi in scale/palazzine contrassegnate da una lettera: in questi casi non era chiaro se una palazzina potesse eseguire gli interventi trainanti sulle parti comuni senza dover necessariamente coinvolgere anche le altre non interessate.

Le Entrate hanno chiarito, al paragrafo 4.5.5, che, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che - per l’edificio oggetto di intervento - siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi Ape convenzionali, ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. Però, la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi trainati realizzati sulle singole unità immobiliari, è riservata ai soli condòmini che possiedono le unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto dell’intervento.

Diversamente, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, il doppio passaggio di classe energetica andrà verificato con riferimento, rispettivamente, all’intero condominio o al supercondominio (paragrafo 5.2.4).

Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi Ape convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.

Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all’ecobonus ordinario (non al 110%), gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che - con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato - non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche.

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