Adempimenti

Il 16 marzo da bollino rosso per aziende e partite Iva

In calendario 89 scadenze tra versamenti e comunicazioni. Agli appuntamenti ordinari si aggiungono quelli sospesi a novembre e dicembre

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Una valanga di scadenze attende i contribuenti martedì 16 marzo. Tra termini ordinari e sospesi a seguito del Covid-19, il 16 marzo è previsto un ingorgo di adempimenti e pagamenti, compresi i versamenti che scadevano a novembre e dicembre 2020. Lo scadenzario delle Entrate, per il 16 marzo, prevede 89 scadenze: 72 versamenti, due dichiarazioni e 15 comunicazioni.

Scadenze ordinarie più importanti

Il 16 marzo scade il termine per pagare il saldo Iva del 2020, in unica soluzione o a rate. Il pagamento può anche essere spostato al 30 giugno 2021, pagando il dovuto con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche pagare dal 1° al 30 luglio 2021, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) con un ulteriore 0,40 per cento. Tra le scadenze più importanti del 16 marzo, va segnalata quella per il pagamento della tassa annuale forfettaria per la numerazione e bollatura dei libri sociali delle società di capitali soggetti Iva.

Entro il 16 marzo devono essere eseguiti i versamenti Iva per il mese di febbraio 2021, dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte a febbraio 2021, e delle ritenute operate a febbraio 2021. Il 16 marzo scade anche il termine per gli adempimenti relativi alle certificazioni uniche (Cu) e alle certificazioni degli utili e dei proventi (Cupe).

Scadenze sospese

I versamenti in scadenza a novembre sono stati sospesi per quattro mesi, prevedendo la restituzione a partire dal 16 marzo 2021 o a fino a quattro rate mensili di pari importo (articolo 13-ter del Dl 137/2020). La sospensione riguarda i termini che scadono a novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 «ritenuta sui redditi di lavoro dipendente» e 24 «ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» del Dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai versamenti dell’Iva.

Si ricorda che erano in scadenza ordinaria il 16 novembre 2020, per i contribuenti mensili, il versamento Iva relativo a ottobre 2020 e, per i contribuenti che eseguono le liquidazioni con cadenza trimestrale, il versamento del terzo trimestre 2020. La sospensione è senza condizioni, a prescindere cioè dal calo del fatturato o dei corrispettivi.

A norma dell’articolo 13-quater del Dl 137/2020, sono sospesi i termini che scadono a dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o fino a quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©