Adempimenti

Il 730 recupera il superbonus sotto la soglia dello stato avanzamento lavori

Strada sbarrata alla detrazione delle spese mediche in contanti per cui era invece previsto il pagamento cashless

Via libera al modello 730/2021 periodo d’imposta 2020 pubblicato nella tarda serata del 15 gennaio dalle Entrate in versione definitiva. La scadenza ultima per l’inoltro del modello è prevista per il 30 settembre. La novità di maggior impatto è il superbonus 110 per cento. La scelta per gestire la detrazione è stata quella di lasciare invariata la struttura della sezione legata ai bonus degli immobili, aggiungendo solo una casellina all’interno delle sezioni «spese per interventi di recupero edilizio» (sismabonus 110%) e «spese per interventi di risparmio energetico e superbonus» (ecobonus 110%) da barrare al fine di veicolare la detrazione con la percentuale maggiorata.

Va evidenziato che con le regole attuali, i committenti che hanno pagato spese agevolabili al 110% nel 2020, per le quali non è ancora stato raggiunto lo stato avanzamento lavori (Sal) del 30%, si trovano costretti a usare direttamente in dichiarazione, sotto forma di detrazione, la prima rata del 110 per cento. Tale soluzione penalizza incapienti e forfettari che, non potendo accedere allo sconto in fattura/cessione del credito, si potrebbero perdere in tutto o in parte i benefici legati al ristorno derivante dalla prima rata.

Potrebbero invece, al contrario, per la prima volta non dover compilare la dichiarazione tutti quei contribuenti che, avendo sostenuto spese legate al patrimonio edilizio (per esempio detrazione 50%, ecobonus 65/50%, sismabonus 50-70/80%, bonus facciate 90%) hanno optato per la cessione o lo sconto in fattura. Per essi, infatti, non vale la regola del 30% del Sal prevista per il superbonus 110% in quanto la relativa cessione non va né asseverata, né vistata. Costoro potranno fruire del recupero senza passare per la dichiarazione dei redditi.

Per le altre novità previste nel modello, si fa notare che si passa dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

In tema di detrazioni d’imposta per i dipendenti, fa il suo debutto nel modello il trattamento integrativo cosiddetto “600 euro” previsto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, che insieme all’ulteriore detrazione, introdotta anch’essa a partire dal periodo d’imposta 2020 (e poi messa a regime dal 2021) per i redditi da 28.001 a 40mila, dovranno transitare obbligatoriamente per il rigo C14 del modello 730; ciò al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di conguagliare correttamente l’Irpef complessiva.

Infine, si segnala che dal periodo d’imposta 2020 debutta anche la detrazione dall’imposta nella misura del 19% di alcuni oneri prevista solo previo pagamento con versamento bancario o postale (ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili); per tali oneri, quindi, dove previsto, il saldo in contanti delle prestazioni dovute non consentirà più il consueto recupero fiscale nel modello 730.

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