Il bonifico da phishing non è un costo deducibile
La deducibilità è preclusa perché non è soddisfatto il principio di inerenza in quanto non sono state adottate le precauzioni di sicurezza informatica che avrebbero potuto evitare l’azione di phishing
Le differenze di cassa sono riconducibili alla disciplina recata dall’articolo 101 del Tuir (Dpr 917/1986) che prevede la deducibilità delle perdite di beni, diversi dai beni-merce, in presenza di elementi «certi e precisi» che consentano di ricostruirne obbiettivamente l’an e il quantum (risoluzione 22 giugno 2010, n. 54/E). Qualora ricorrano tali presupposti, in linea con quanto precisato con la risoluzione 9 aprile 1980, n. 557, deve ritenersi sussistente anche il requisito della “inerenza”, inteso non soltanto nell’obiettiva riferibilità dell’onere all’esercizio d’impresa, ma anche nella ricorrenza della “inevitabilità” del medesimo. Ne deriva che l’inerenza e l’inevitabilità di un costo od onere, dev'essere riconosciuta per il solo fatto che tale costo od onere si verifichi a prescindere dalle scelte effettuate dall’impresa. Sulla scorta di queste considerazioni, si ritiene che nel caso in esame risulti carente il requisito della “inerenza”, in quanto pare non siano state adottate tutte quelle precauzioni di sicurezza informatica che avrebbero consentito di evitare l’azione di phishing.
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