Il bonus del 50% sul box auto richiede il vincolo di pertinenzialità in atto pubblico
Senza dichiarazione espressa nel rogito e nel preliminare, può essere anche dichiarata con atto successivo integrativo del rogito
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n.178, di bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (nel limite massimo di 96mila euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risulti codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell’impresa cedente e la causale di versamento (acquisto box pertinenziale). A questo fine, nel preliminare e nel rogito deve essere inserita espressamente la clausola che si tratta di acquisto di box pertinenziale, fermo restando che la pertinenzialità, in caso di assenza di dichiarazione espressa nel rogito e nel preliminare, può essere anche dichiarata con atto successivo integrativo del rogito e, quindi, stipulato, con la medesima formula (atto pubblico) pena l’inapplicabilità dei benefici fiscali. Solo in presenza di tali condizioni, la detrazione del 50% è applicabile al caso di specie. I pagamenti per l’acquisto del box, sia per gli acconti versati dopo il preliminare registrato, che per il saldo in sede di rogito, rilevano ai fini della detrazione del 50 per cento, solo se sono stati eseguiti con bonifico bancario o postale parlante (partita Iva dell’impresa cedente, codice fiscale del beneficiario della detrazione e causale di versamento del tipo «acquisto box pertinenziale»). In caso di assenza di pagamento con bonifico, con la circolare 43/E del 18 novembre 2016, l’agenzia delle Entrate ha precisato che non si decade dal diritto alla detrazione del 50% se il pagamento avviene mediante assegno, o bonifico incompleto. In sostanza, in tali casi, se il bonifico risulta incompleto o mancante, viene chiarito che il beneficio è comunque riconosciuto, a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che «i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito». Si tratta di una dichiarazione scritta non compresa tra le autocertificazioni, resa a norma dell’articolo 47 del Dpr 445/2000. La stessa, se deve essere consegnata a un ente pubblico, deve essere provvista di fotocopia del documento di identità del dichiarante (nel caso di specie, serve solo se va esibita in sede di verifica).
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