Il bonus del 50% decorre dall’anno d’imposta in cui sono state sostenute le spese
La decorrenza del periodo temporale dei dieci anni entro il quale è possibile fruire della detrazione delle corrispondenti rate annuali, deve necessariamente coincidere con l’anno in cui viene effettuato il pagamento delle spese di ristrutturazione (articolo 16-bis del Tuir) dell’immobile. In via esemplificativa, se al pagamento si provvede nell’anno 2018 la prima delle dieci rate sarà, indifferibilmente, detraibile dal corrispondente periodo d’imposta, con dichiarazione (modello Redditi/730) da presentare nel 2019. Qualora la prima o le successive rate non vengano fruite in detrazione ad esempio per incapienza o mancanza di redditi, il beneficio fiscale potrà essere conseguito a decorrere dal numero della rata che, nella progressione delle dieci previste, sia favorevolmente utilizzabile.
Tanto considerato, si ritiene che nel caso specifico sia possibile ovviare al prospettato problema di mancanza di reddito e/o imposte utili alla detrazione della prima rata e di quelle immediatamente successive, differendo se possibile il pagamento della prevista spesa di ristrutturazione.
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