Imposte

Il bonus di 80 euro discrimina chi ha redditi diversi da quello di lavoro dipendente

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di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi

Il meccanismo introdotto dal Decreto Renzi (articolo 1 del Dl 66/2014) sul bonus Irpef di 80 euro si presenta abbastanza semplice, ma si presta ad alcune discriminazioni che non appaiono del tutto logiche. Nemmeno dopo l'emanazione della circolare 8/E/2014, con la quale lunedì scorso l'agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito quali sono i presupposti per accedere al beneficio:
1.tipologia di reddito;
2.sussistenza di una imposta a debito dopo aver riconosciuto le detrazioni per lavoro spettanti;
3.importo del reddito complessivo.
Con riferimento al primo punto l'articolo 1 del Dl individua i soggetti beneficiari nei contribuenti al cui reddito complessivo concorrono (anche se in via non esclusiva) redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir e taluni redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir (come ad esempio le borse di studio e i redditi derivanti da rapporti di co.co.co).

A parità di reddito di lavoro dipendente, la fruizione del bonus potrebbe essere negata qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano altri redditi tali da far superare il tetto di 26.000 euro. E dal calcolo di questa soglia sono esclusi i redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'Irpef, per cui vi è una disparità di trattamento a seconda che in relazione a tali redditi (ad esempio, i canoni di locazione soggetti a cedolare secca) un dipendente abbia scelto di far concorre tali redditi a tassazione sostitutiva, rispetto al trattamento da riservare a colui che invece ha scelto la strada della tassazione ordinario in relazione a detti canoni. Infatti nel primo caso non rileveranno al superamento della soglia di 26.000 euro, mentre nell'altro caso occorrerà tener conto del reddito derivante dai canoni.

Quanto alla sussistenza di un'imposta a debito, è rilevante che per il reddito di lavoro dipendente o assimilato sia dovuta una imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente mentre è irrilevante la circostanza che per effetto della detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, l'imposta (al netto delle detrazioni per lavoro dipendente) sia eventualmente azzerata. In quest'ultimo caso quindi il credito spetterà anche se il contribuente non paga irpef; mentre il contribuente c.d. "incapiente" pur non pagando irpef è invece escluso dal bonus.

Infine, quanto all'importo del reddito complessivo, va evidenziato che esso va assunto comunque al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che quindi non influiscono sulla fruizione del bonus.

Sono pertanto esclusi dal bonus
•i soggetti il cui reddito complessivo non è formato (neppure in parte) da redditi di lavoro dipendente ed assimilato;
•i contribuenti la cui imposta lorda non è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente;
•i contribuenti che hanno un reddito complessivo superiore ad euro 26.000 pur avendo una imposta lorda.

L'articolo 1, comma 2, del Dl specifica che il credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno. La misura del bonus spettante è, pertanto, proporzionale al numero di giorni lavorati nell'anno e, conseguentemente, a parità di reddito il credito competerà in misura più elevata a favore dei lavoratori dipendenti e/o assimilati il cui rapporto di lavoro e/o collaborazione ha avuta una durata maggiore. Riprendendo quanto chiarito dalla circolare 15/E del 2007 a proposito della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, nessuna riduzione del credito andrà operata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (part time orizzontale, verticale o ciclico), nè in caso di giornate di sciopero. Viceversa , non rilevando ai fini della detrazione, non rilevano ai fini del credito quei giorni per i quali non compete il diritto alla retribuzione (ad esempio, aspettativa non retribuita).

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