Imposte

Tax credit acqua potabile 2021 al 15,2 per cento: al via le compensazioni

Un provvedimento delle Entrate taglia a un terzo la quota di agevolazione effettivamente disponibile. Utilizzo in F24 con il codice tributo «6975»

di Giuseppe Latour

Il credito di imposta collegato al bonus acqua potabile, relativo alle spese 2021, scende dal 50% al 15,2% effettivo. È questo l’effetto del provvedimento 31 marzo 2022, n. 102326 dell’agenzia delle Entrate, pubblicato per ufficializzare la percentuale di tax credit effettivamente fruibile in base alle risorse disponibili.

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito tramite il modello F24, con la risoluzione 17/E viene poi istituito il codice tributo «6975». «In sede di compilazione del modello di pagamento F24 - spiega l’Agenzia -, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna importi a debito versati».

Cos’è il bonus acqua potabile

Il bonus acqua potabile - va ricordato - nasce con la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1087-1089), per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. E consiste in un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute «per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti».

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Le informazioni sugli interventi, una volta effettuati, vanno trasmesse in via telematica all’Enea.

Le comunicazioni

L’importo delle spese sostenute deve essere, infatti, documentato da una fattura elettronica o da un documento commerciale, in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati, e in generale per tutti i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili, diversi dai contanti.

Essenziale la comunicazione alle Entrate, per accedere al bonus. L’ammontare delle spese agevolabili va, infatti, comunicato all’Agenzia tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento della spesa, inviando il modello predisposto dalle Entrate, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici delle Entrate.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24 oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

I tetti della manovra

Per rientrare nei tetti fissati dalla legge di Bilancio (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2023), è stato previsto che un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate avrebbe fissato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021 ha previsto che«ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente».

Il conteggio

La percentuale si ottiene rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate: in questo modo si evita che ci siano comunicazioni non coperte da risorse disponibili.

Quindi, «l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro,a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa».

Allora, «con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento (5.000.000/ 16.461.141) dell’importo del credito richiesto». Il credito di imposta effettivo, allora, sarà pari al 15,2% della spesa. Si profila, a questo punto, un problema di coperture nel 2023, quando a disposizione ci sarà appena 1,5 milioni di euro.

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