Il bonus facciate copre anche gli elementi costitutivi dei balconi affacciati su una strada pubblica. Parola dell'agenzia delle Entrate. Con la risposta 289 l’Agenzia ha ricompreso nel novero delle opere detraibili - stante quanto previsto dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 160 del 2019 - gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi per come richiamati anche nella citata circolare 2/E del 2020.

La detrazione, in particolare, spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.

Le opere di cui, più specificatamente, il contribuente chiedeva conto erano quelle volte:
i) al rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, che, a causa della rottura delle piastrelle, determinava l'infiltrazione dell'acqua piovana, provocando il distacco dell'intonaco;
ii) alla sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti, che costituivano le pareti perimetrali del balcone;
iii) alla tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostenevano i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché alla tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.

La risposta all'interpello va, tuttavia, oltre. In essa si precisa che il condòmino-contribuente potrebbe avvalersi, alternativamente alla detrazione per il 90%, delle altre misure di vantaggio fiscale, per come previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

Questi, infatti, potrebbe optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Non solo. Lo stesso condòmino/contribuente potrebbe anche decidere di cedere il credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

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