Il bonus lavori in casa si trasmette all’acquirente salvo diversa indicazione nel rogito
Anche nell’ipotesi di trasferimento di proprietà tra coniugi conviventi in ogni caso si rende applicabile la regola generale che se nel rogito non è specificato diversamente il diritto alla detrazione per le quote residue si trasferisce in capo all’acquirente. Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16-bis del Tuir prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50% la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. L’opzione per il diritto al mantenimento dei benefici fiscali in capo al venditore, come nel caso di specie, va effettuata direttamente nel rogito di trasferimento del bene e non è necessario che sia specificamente comunicata all’agenzia delle Entrate (il rogito comunque è registrato presso l’agenzia delle Entrate). In caso contrario il diritto si trasferisce all’acquirente cui il venditore deve fornire tutta la documentazione. Lo stesso vale se la vendita avviene tra due coniugi conviventi in cui il diritto alla detrazione competeva al solo coniuge proprietario. Nell’ipotesi di trasferimento dell’immobile all’altro coniuge, si trasferisce anche il diritto alla detrazione salvo l’opzione di mantenimento del diritto in capo al coniuge venditore.
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