Il bonus pubblicità anticipa gli investimenti
Il credito d'imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità su stampa quotidiana e periodica (anche online) anticipa i tempi partendo già dalle spese 2017 e più precisamente da quelle tra il 24 giugno e il 31 dicembre. È l'effetto del decreto fiscale collegato alla manovra 2018 (Dl 148/2017).
Ma facciamo un passo indietro. Il Dl 50/2017, convertito in legge 96/2017, attraverso l'articolo 57 bis ha introdotto, a partire inizialmente dal 2018, un incentivo legato agli investimenti che lavoratori autonomi e imprese faranno in campagne pubblicitarie.
Il recente Dl 148/2017 ha ampliato l’ambito temporale di applicazione anche al 2017, per le spese effettuate in campagne pubblicitarie dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.
Da un punto di vista soggettivo la norma non pone particolari paletti nel senso che annovera, testualmente, tra i fruitori dell'agevolazione «imprese» e «lavoratori autonomi». Entrando nel meccanismo di funzionamento dell'agevolazione stessa, che una volta attuata potrebbe essere molto interessante, sembrerebbe esserci una discriminazione che dovrà essere chiarita.
La norma, infatti, nell'indicare la misura dell'incentivo, lo attribuisce a quei soggetti che effettuano, a decorrere dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, e poi dal 2018, campagne pubblicitarie «il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente». Per quanto riguarda, invece, gli investimenti del 2017 la disposizione stabilisce che sono agevolabili le spese che superano almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati «nel corrispondente periodo dell’anno », ossia dal 24 giugno al 31 dicembre 2016.
Vi è da chiedersi, però, se un'impresa o un lavoratore autonomo che non abbia effettuato, nell'anno precedente, alcuna spesa con riferimento a campagne pubblicitarie, possa comunque accedere all'incentivo in quanto qualunque spesa supererà il paletto dell'1 per cento visto che quelle dell'anno precedente sono pari a zero; ovvero se la norma deve essere letta nel senso che è comunque necessario aver sostenuto delle spese nell'anno precedente, per campagne pubblicitarie e, quindi, superarle, di anno in anno, dell'1 per cento.
Stante quanto disposto in seguito dalla norma in commento, che prevede una maggiorazione del contributo concesso, non solo in caso di micro, piccole e medie imprese, ma anche di start up innovative, si ritiene che la prima soluzione, tra quelle sopra prospettate, sia la più plausibile ossia che, anche in assenza di spese per campagne pubblicitarie nell'anno precedente, sarà possibile beneficiare dell'agevolazione.
Per quanto concerne l'ambito oggettivo, le campagne pubblicitarie che fanno scattare l'incentivo devono essere effettuate sui mezzi di comunicazione che la medesima norma individua tassativamente: stampa quotidiana e periodica, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Passando al funzionamento dell'agevolazione, in presenza delle spese e della condizione indicata, viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento, elevato al 90 per cento per Mpmi e per start up innovative, «del valore incrementale degli investimenti effettuati», rispetto all'anno precedente, e nel limite che deve essere determinato da un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri. È affidato sempre a un decreto anche l'attuazione della normativa in commento.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di un'istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri.
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