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Il bonus pubblicità cambia ancora: chance per il 2020 anche per le inserzioni su tv e radio nazionali

Tax credit al 50% del valore degli investimenti effettuati nel corso del 2020

di Francesco Leone e Rosanna Masi

Il decreto Rilancio (articolo 186 del Dl 34/2020) interviene sul bonus pubblicità estendendolo, per il solo 2020, agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, fino ad ora escluse. Procedendo con ordine.

Norma a regime
il credito d’ imposta per gli investimenti pubblicitari, detto anche «bonus pubblicità», è stato introdotto dall’ articolo 57-bis del Dl 50 del 2017 (convertito con modificazione dalla legge 96 del 2017). Tale contributo è stato oggetto di diversi interventi da parte del Legislatore. Da ultimo si segnala la modifica introdotta dall’ articolo 3-bis del Dl 59 del 2019 che, oltre ad aver confermato il bonus per l’ anno 2019, ha reso “strutturale” l’ incentivo.
A regime, quindi, si tratta di un credito di imposta rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Per accedere al bonus occorre rispettare il requisito dell’ incremento minimo dell’ 1% dell’ investimento pubblicitario effettuato rispetto all’ investimento dell’ anno precedente. Gli investimenti incrementali ammessi al beneficio sono quelli riferiti alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici (anche digitale) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia analogiche che digitali). Le disposizioni ordinarie non includono pertanto le pubblicità effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche a diffusione nazionale. Il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’ Unione europea in materia di aiuti di Stato «de minimis». Ai fini della concessione del credito di imposta occorre fare inoltre riferimento al regolamento contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 90 del 2018.

I ritocchi nel Dl 18/2020
Nell’ attuale situazione legata al Covid, il legislatore ha deciso di rafforzare (e ampliare), solo per il 2020, l’ efficacia del citato incentivo con ulteriori due diversi interventi normativi.
Con il decreto Cura Italia (Dl 18 del 2020), per il 2020, il credito è stato modificato sia nella struttura che nella misura. In particolare, è stato abbondonato l’ approccio incrementale (precedentemente previsto), sostituito da un approccio “volumetrico”: il credito spetta nella misura del 30% del valore dell’ intero investimento pubblicitario effettuato. Non viene modificato l’ ambito oggettivo, cioè le spese agevolabili.

Le ultime modifiche in ordine di tempo
L’ articolo 186 del decreto Rilancio (Dl 34 del 2020) ha nuovamente modificato la disciplina, sostituendo, senza abrogarla, la norma introdotta dal decreto Cura Italia. Sempre (e solo) per il 2020 il credito è stato rimodulato ed è oggi pari al 50% del valore degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato.
Oltre a confermare l’ approccio volumetrico e ad aver innalzato l’ aliquota di altri 20% rispetto a quanto sancito dal decreto Cura Italia, la novità più importante attiene all’ estensione dell’ ambito oggettivo dell’ agevolazione ammettendo al beneficio anche gli investimenti effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali (se non effettuati su emittenti partecipate dallo Stato).

Peraltro, dovrebbe esser venuto meno il presupposto dell’ incremento minimo dell’ 1% dell’ investimento pubblicitario rispetto all’ investimento dell’ anno precedente (ciò quanto affermato da Die con riferimento alla modifica apportata dal decreto Cura Italia), nel 2020 possono accedere all’ agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019 ed i soggetti che nell’ anno 2019 non hanno effettuato alcun investimento pubblicitario.

La procedura
Per accedere al credito di imposta è necessario presentare un’ apposita comunicazione telematica che vale come “prenotazione” del beneficio. Per il 2020, in via eccezionale, è stata introdotta una nuova finestra temporale: dal 1° al 30 settembre. Va precisato che le prenotazioni già presentate entro il 31 marzo restano valide ed inoltre i contribuenti che vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potranno “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

Trattandosi di incentivi con copertura finanziaria predefinita, in caso di insufficienza delle risorse, alla prenotazione segue un meccanismo di ripartizione delle risorse disponibili, proporzionalmente all’ importo degli incentivi richiesti da ciascun contribuente, senza perciò escludere nessun beneficiario. Tendenzialmente, quindi, il contributo spettante a ciascun contribuente difficilmente sarà pari all’ intero ammontare richiesto (ciò è quanto si evince dai dati sull’ incentivo per il 2018 e 2019 che mostrano una fruizione tra il 40% e il 60% rispetto al totale richiesto).