Controlli e liti

Il calendario dei termini per pagare o fare ricorso

Dubbi sulle nuove scadenze risultanti dalla somma delle sospensioni feriali e Covid

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Dubbi sui termini di scadenza degli atti impositivi: le tante norme introdotte nel periodo emergenziale hanno generato un intreccio di scadenze diverse a seconda del tipo di provvedimento. Le Entrate (circolare 25/E/2020) hanno ritenuto cumulabile la sospensione feriale, ma tale interpretazione potrebbe non essere poi avallata dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Dl Rilancio aveva profondamente modificato i termini impugnazione e pagamento di alcuni atti impositivi, rinviando la scadenza al 16 settembre 2020. Tali previsioni devono comunque coordinarsi con le norme introdotte in precedenza in occasione dell’emergenza sanitaria, che avevano sospeso i termini processuali di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio).

A ciò potrebbero aggiungersi i 90 giorni previsti in caso di adesione e (eventualmente) la pausa estiva (dall’1 al 31 agosto), la cui cumulabilità alla sospensione Covid è tutt’altro che scontata.

Occorre così eseguire una mappatura dettagliata delle tipologie di atti impositivi al fine di comprendere sia la data per l’eventuale pagamento, sia per la proposizione del ricorso:

Oatti notificati fino all’8/10/2019: il termine di impugnazione seguiva le ordinarie regole (60 gg ovvero 150 in caso di adesione), poiché la scadenza era precedente all’inizio della sospensione Covid (9/3);

Oatti notificati dal 9/10/2019 oggetto di adesione: poiché il termine ultimo ordinariamente cadrebbe dopo l’inizio della sospensione Covid, per l’impugnazione devono considerarsi 214 giorni dalla data di notifica (60 ordinari + 90 per adesione + 64 sospensione Covid);

Oatti notificati dal 9/10/2019 al 6/1/2020 senza adesione: per tali provvedimenti il termine di impugnazione va determinato solo considerando 60 giorni dalla data di notifica, poiché la scadenza è antecedente all’inizio della sospensione Covid (9/3);

Oatti notificati dal 7/1/2020 all’1/4/2020 senza adesione: i 60 giorni ordinariamente previsti per atti notificati in questo arco temporale, scadono nel periodo tra il 9 marzo ed il 31 maggio, e pertanto il pagamento ed il relativo ricorso sono rinviati al 16/9/2020 (Dl Rilancio);

atti irrogazione/contestazione sanzioni: per questa tipologia di provvedimenti non è previsto alcun differimento e pertanto essi beneficiano “solo” della sospensione Covid di 64 giorni. Se notificati tra il 7/1 ed il 7/3 2020, si considerano 124 giorni complessivamente (60 ordinari + 64 di sospensione). Se notificati dal 9/3/2020, i 60 giorni ordinari decorrono dal 12/5/2020;

Oatti notificati dal 7/1/2020 al 7/3/2020 oggetto di adesione: in questa ipotesi per l’impugnazione ci sono 214 giorni decorrenti dalla notifica (60 ordinari + 90 per adesione + 64 sospensione Covid). Occorre poi considerare che proprio grazie ai 64 giorni della sospensione Covid il termine cade nel periodo feriale. Secondo l’Agenzia i 31 giorni si potrebbero cumulare. Per la Cassazione le sospensioni straordinarie (come la neo introdotta Covid) non si cumulano. Prudenzialmente quindi se i 214 giorni scadono nel mese di agosto, il termine per impugnare sarà l’1/9 (primo giorno utile), se i 214 giorni scadono oltre il 31/8, non si cumulano gli ulteriori 31 gg di agosto;

Oatti notificati dal 9/3/2020 oggetto di adesione: in questa ipotesi, ci sono gli ordinari 150 giorni (ossia i 60 + i 90 per l’adesione) decorrenti dal 12/5, cioè il primo giorno utile dopo la sospensione Covid.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©