Adempimenti

Il cambio di regime Iva in corso d’anno chiede la compilazione del quadro VO

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di Paola Bonsignore e Gianluca Natalucci

Il contribuente che, a seguito di comportamento concludente nel corso del periodo d’imposta, dovesse avere la necessità di comunicare all’amministrazione finanziaria il cambio di regime applicato al fine della determinazione delle imposte Iva o dirette avrà l’obbligo di presentare il Quadro VO «Comunicazione delle opzioni e revoche» allegandolo alla dichiarazione dei redditi nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale.

La norma

Il Dpr 442/1997, che regolamenta le modalità di esercizio delle opzioni in materia di Iva e di imposte dirette, se da un lato dispone che l’esercizio dell’opzione per un determinato regime è strettamente connesso al comportamento concludente tenuto dal contribuente nel corso del periodo d’imposta o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, dall’altro prevede un obbligo dichiarativo, seppur di natura formale, volto a portare l’opzione a conoscenza dell’amministrazione finanziaria.

Per adempiere a tale obbligo, l’articolo 2 del decreto dispone che il contribuente evidenzi l’opzione o la revoca nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata, ma, come specificato dalla circolare 209/E/1998, nel solo caso in cui fosse esonerato dalla sua presentazione potrà allegare il quadro relativo alle opzioni alla dichiarazione dei redditi e inviarla con le stesse modalità e termini previsti per tale adempimento, barrando una specifica casella del frontespizio del modello Redditi 2018 per segnalarne la presenza.

Le sezioni del quadro

Il quadro si compone di cinque sezioni:

• Sezione 1 «Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto» da utilizzare per comunicare l’adesione o meno alle disposizioni in tema di: detrazione per beni ammortizzabili; liquidazioni trimestrali; regimi particolari riservati al settore agricolo; opzione per l’applicazione separata dell’imposta in caso di esercizio di più attività; non fatturazione/registrazione delle operazioni esenti; modalità di applicazione dell’imposta per i contribuenti operanti nel settore dell’editoria o delle attività di intrattenimento o che eseguono acquisti/cessioni intracomunitari o operazioni rientranti nel regime speciale del margine, o cessione di oro da investimento o spettacoli viaggianti; affidamento a terzi della tenuta della contabilità; applicazione del regime di cassa.

• Sezione 2 «Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi» da utilizzare per comunicare l’adesione o meno alle disposizioni in tema di: regime di contabilità ordinaria per le imprese minori o esercenti arti e professioni; tenuta dei registri iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese minori; determinazione del reddito per gli esercenti attività agricole e connesse.

• Sezione 3 «Opzioni e revoche agli effetti sia dell’Iva che delle imposte sui redditi» da utilizzare per comunicare l’adesione o meno alle disposizioni in tema di: determinazione forfettaria dell’Iva; determinazione dell’imposta con le modalità ordinarie da parte delle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo; determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari per coloro in possesso dei requisiti per accedere al regime fiscale forfettario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Inoltre, nell’ipotesi in cui volessero accedere alla contabilità ordinaria dovranno barrare le caselle VO20 (imprenditori) o VO21 (professionisti).

• Sezione 4 «Opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti» interamente dedicata a tale settore al fine di evidenziare l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari ai sensi dell’articolo 4 Dpr 544/1999.

• Sezione 5 «Opzione e revoca agli effetti dell’Irap» nella quale i soggetti pubblici esercenti attività commerciale comunicheranno l’opzione, o revoca, della determinazione della base imponibile Irap ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 2, Dlgs 446/1997.

Il contribuente, individuata la tipologia di opzione che disciplina la propria posizione, dovrà espletare il comportamento tenuto barrando la casella di «opzione» o «revoca».

Le esperienze pratiche

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