Imposte

Il cambio di zona sismica da 4 a 3 regala il sismabonus anche se i lavori sono già iniziati

L’interpello 764 delle Entrate ammette l’asseverazione tardiva purché entro l’opzione o il termine di Redditi

di Cristiano Dell'Oste

Il cambio di zona sismica da 4 a 3 permette di intercettare il sismabonus, anche se la variazione avviene dopo l’avvio dei lavori. L’importante è che il beneficiario presenti l’asseverazione del progettista dell’intervento strutturale (il cosiddetto allegato B) prima di esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, oppure - se usa direttamente il bonus - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui va indicata la prima rata della detrazione.

La conferma arriva dall’interpello 764 dell’8 novembre 2021, che si riallaccia al parere reso l’estate scorsa dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 58/2017 (parere prot. 7876 del 9 agosto 2021).

Il caso riguarda un contribuente che si trova in questa situazione:

● a luglio del 2019 chiede un permesso di costruire per demolire e ricostruire un fabbricato residenziale. L’edificio è ubicato in zona 4 e quindi non ha diritto al sismabonus. L’interpello non lo dice, ma verosimilmente il proprietario conta sulla detrazione “standard” del 50 per cento;

● ad agosto del 2020 iniziano i lavori. Nel frattempo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, è entrato in vigore il superbonus del 110%, ma l’edificio continua a essere classificato in zona 4, perciò resta applicabile la detrazione del 50%;

● a marzo 2021 il Comune passa dalla zona 4 alla zona sismica 3 a seguito di delibera della giunta regionale. A questo punto, i lavori avviati dal contribuente sono potenzialmente agevolati dal sismabonus: non conosciamo i dettagli dell’intervento edilizio, ma è chiaro che il sismabonus 110% anziché quello ordinario è più conveniente e più facile da intercettare (perché non occorre documentare il miglioramento di una o due classi di rischio sismico richiesto dal sismabonus ordinario, ma basta aver eseguito interventi antisismici che ricadono nella lettera i) dell’articolo 16-bis del Tuir);

● il contribuente chiede alle Entrate se sia possibile presentare successivamente l’asseverazione.

Nell’interpello arriva la risposta positiva dell’Agenzia, che impone però di fare attenzione ai tempi entro cui va depositata l’asseverazione tardiva.

Se le spese sono state sostenute nel 2020 e la detrazione viene usata direttamente in dichiarazione dei redditi, il termine è il 30 novembre 2021 (invio del modello Redditi); se invece viene effettuata la cessione del credito o lo sconto in fattura, il termine è quello di esercizio dell’opzione: 15 aprile 2021 per le spese sostenute nel 2020, a patto di aver raggiunto uno stato avanzamento lavori di almeno il 30% entro la fine del 2020 stesso.

È evidente che la tempistica indicata dalle Entrate permette anche il deposito dell’asseverazione tardiva dopo la fine dei lavori.

Nel caso dell’interpello non si dice se i lavori si sono già conclusi o no. Ad ogni modo, vista l’incertezza sulla possibilità di avere il sismabonus, è probabile che il contribuente non abbia optato né per la cessione né per lo sconto; perciò gli restano pochi giorni per completare la documentazione.

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