Adempimenti

Il cenno al regime di cassa non obbliga ai controlli sulle retribuzioni 2019

Compensi di fine anno fuori dal campo della normativa anche se versati a gennaio

di Luca Gaiani

Ritenute sulle retribuzioni maturate a dicembre 2019 fuori dalla normativa sugli appalti anche se pagate dopo il 12 gennaio 2020. Nelle risposte date a Telefisco 2020, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che, in generale, non sono interessate dai controlli previsti dall’articolo 4 del decreto collegato alla manovra 2020 (il decreto legge 124/2019), le ritenute effettuate su retribuzioni maturate a dicembre 2019 che vengono pagate nel mese di gennaio 2020 (versamento del 17 febbraio scorso e documentazione da trasmettere al committente entro 5 giorni lavorativi cioè lunedì 24 febbraio 2020). Nella risposta di Telefisco veniva valorizzato, in particolare, per stabilire l’effettiva decorrenza della norma, il momento di maturazione degli emolumenti (prima o dopo il 1° gennaio 2020).

La circolare 1/E/2020 ribadisce sostanzialmente il concetto, affermando che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/197 (introdotto dall’articolo 4 del collegato) le ritenute operate «sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cassa allargata”)». Si introduce, però, un inciso che richiama il cosiddetto principio di cassa allargata, cioè il termine del 12 gennaio entro cui i pagamenti per redditi di lavoro dipendente vengono imputati al percettore nel periodo di imposta precedente (articolo 51, comma 1, del Tuir).

Questo richiamo ha fatto sorgere il dubbio circa la rilevanza, per i controlli sulle ritenute degli appaltatori, di ritenute su retribuzioni che, seppur di competenza del 2019 (e dunque riferite a prestazioni svolte in tale anno, prima dell’entrata in vigore della disposizione, che secondo la risposta di Telefisco andrebbe esonerate), sono pagate oltre il 12 gennaio uscendo quindi dal principio di cassa allargato.

Una simile interpretazione, che invero si basa solo su un inciso tra parentesi della circolare 1/E, rischierebbe di mandare in fuorigioco chi, nel versamento del 17 febbraio 2020, ha escluso dalla ripartizione negli F24 per singolo committente le ritenute versate in gennaio su stipendi maturati a dicembre 2019 ma pagati dal 13 gennaio in poi.

È invece da ritenere che, al fine di correlare le ritenute da sottoporre ai controlli dei committenti alle attività svolte nei loro confronti dai dipendenti dell’appaltatore (e dai collaboratori coordinati e continuativi e dagli amministratori, titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), l’esatta decorrenza della norma vada individuata adottando un rigido criterio di competenza legato alla maturazione del costo per le retribuzioni (come indicato nella risposta a Telefisco). Se il costo riguarda attività svolte (e dunque retribuzioni maturate) quando la norma non era in vigore, anche le relative ritenute andranno esenti da verifica a prescindere da quando pagate.

Conseguentemente, i salari e gli stipendi (o i compensi degli assimilati) maturati nel 2019 non dovranno in ogni caso essere sottoposti ai controlli dei committenti, neppure quando essi vengono pagati, per ritardi, accordi o altre cause, dopo il 12 di gennaio 2020.

Una conferma ufficiale da parte delle Entrate sarebbe quanto mai opportuna.

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