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Il circolo fotografico fuori dal Runts adotta il regime forfettario e deve avere la partita Iva

Dal 2024 i servizi offerti dall’associazione culturale non sono più fuori campo Iva ma esenti, scatta quindi l’obbligo, se non già assolto, di richiedere la partita Iva

di Romano Mosconi

La domanda

Un circolo fotografico, che sino al 2022 ha adottato la legge 398/91, stante i limitati volumi (meno di 5.000 euro l’anno di introiti) non è intenzionato ad aderire al Runts. Le uniche entrate sono legate a quote associative e corrispettivi specifici pagati dai soci per corsi organizzati dall’ente. In caso di mancata adesione al Runts, è corretto ritenere che:
1. Ai fini Ires è applicabile l’articolo 145 del Tuir (soddisfacendo i requisiti statutari previsi dall’articolo 148 del Tuir), e potrà limitarsi a tenere le scritture contabili previste per la contabilità semplificata.
2. Ai fini Iva, per i corrispettivi introitati dai soci per i corsi le operazioni sono fuori campo Iva. L’Iva su eventuali costi (tutti legati all’attività istituzionale), sarà indetraibile, pertanto l’ente sarà esonerato dalle Lipe e dalla dichiarazione Iva.
3. Dal 2024 dovrà adottare fatturazione elettronica, e i corrispettivi verso soci saranno esenti ex articolo 10 (con tutto ciò che ne consegue in termini di prorata).
S. G. - Brescia

Successivamente all’emanazione del Dlgs 117/2017 e all’abrogazione della legge 398/17, fatta eccezione per le Asd, rimane possibile l’applicazione del regime forfettario disciplinato dall’articolo 145 del Tuir nel rispetto dei requisiti individuati dall’articolo 148 del Tuir. Come definito dall’articolo 145 del Tuir, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare degli eventuali ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. In tale quadro le entrate relative a contributi associativi, quote associative, donazioni ed erogazioni liberali non sono oggetto di tassazione, mentre i proventi derivanti da corrispettivi specifici anche se derivanti dall’esercizio di un’attività istituzionale, non possono più essere decommercializzati, ai sensi dell’articolo 148, comma 3, come modificato dall’articolo 89 del Dlgs 117/2017. La decommercializzazione dei citati proventi, derivanti da corrispettivi specifici, viene infatti riservata ora solamente alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche. In conseguenza di ciò, ai sensi dell’articolo 148, comma 2 del Tuir sono sempre da considerarsi di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche se effettuate nei confronti degli associati o dei partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. Diversamente da quanto previsto ai fini Ires, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge Iva, vengono escluse dalla commercialità le operazioni svolte per attività compiute in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. Ne segue che per tali attività le corrispondenti operazioni vengono considerate fuori campo Iva, con totale indetraibilità dell’Iva sui costi sostenuti per tali operazioni.
A partire dal 2024, in base al comma 4 dell’articolo 10 della legge Iva, introdotto dall’articolo 5 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’esenzione dall’imposta si applica anche alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti. Le operazioni svolte non saranno quindi più fuori campo Iva, ma esenti, con il conseguente obbligo, se non già assolto, di richiedere la partita Iva. Sarà comunque possibile richiedere l’applicazione dell’articolo 36 bis, sempre della legge Iva , e, ricorrendone i presupposti, essere esentati dagli obblighi Iva in presenza di operazioni esenti.

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