Il codice «2» indica le abitazioni a disposizione che non sono la casa principale
Cosa indicare nella dichiarazione dei redditi
In base alla definizione recata dall’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, per abitazione principale, si intende quella nella quale la persona fisica dimora abitualmente. In proposito, si evidenzia che in ambito reddituale, secondo prassi consolidata, non viene presupposta necessariamente la coincidenza della dimora abituale con la residenza anagrafica. La eventuale divergenza delle due situazioni e le ragioni che la giustificano possono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, specificando, ad esempio, che l’unità costituisce il luogo in cui periodicamente (con frequenza quotidiana, settimanale o anche mensile) il proprietario vi fa rientro dal luogo di lavoro. La circostanza è oggettivamente ancora più plausibile nel caso prospettato nel quesito, per il fatto di essere l’unico immobile abitativo posseduto dall’interessato e per il tipo di attività svolta, come appartenente alle Forze armate. Si ritiene perciò che l’unità immobiliare possa essere qualificata come abitazione principale ed annotata in dichiarazione nel pertinente quadro (modello Redditi, ovvero 730) con il codice “1”. Nel caso di immobile non qualificabile come abitazione principale, andrà utilizzato il codice “9”, essendo riservato il codice “2” solo alle abitazioni, cosiddette a disposizione, possedute oltre a quella principale (articolo 41 del Tuir).
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