Il Codice del terzo settore «archivia» il modello Eas
L’estrema frammentarietà ed eterogeneità del quadro giuridico e tributario del terzo settore ha portato nel 2008 all’introduzione del modello Eas con l’obiettivo di consentire all’amministrazione finanziaria di reperire in modo organico le informazioni relative ai vari enti operanti nel mondo del no-profit e concentrare i controlli sui soggetti che presentano anomalie o criticità rispetto ai requisiti previsti per l’iscrizione nei vari registri. Questi ultimi in particolare, almeno fino all’operatività del registro unico nazionale introdotto con il Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore), sono attualmente gestiti secondo criteri diversi da varie amministrazioni pubbliche:
•Coni per le associazioni e società sportive dilettantistiche;
•Regioni e Province per le organizzazioni di volontariato;
•ministero del Lavoro per le associazioni di promozione sociale;
•agenzia delle Entrate per le Onlus.
Di fronte a questo scenario il legislatore ha introdotto l’obbligo di presentazione del modello Eas per le associazioni che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali legate alla «decommercializzazione» delle quote associative e dei corrispettivi pagati dagli associati. Gli enti devono trasmettere in via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione, dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, nonché, entro il 31 marzo, un nuovo modello in caso di variazione dei dati.
Con la riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017) si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore e alla creazione di un unico registro nazionale che assorbirà tutti gli altri. Gli enti iscritti nel Registro avranno l’obbligo di indicare le principali informazioni caratterizzanti la struttura organizzativa (denominazione; forma giuridica; sede legale; oggetto dell’attività di interesse generale; amministratori eccetera). Inoltre, sempre sul piano della trasmissione delle informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno gli enti dovranno depositare i loro rendiconti e bilanci, nonché, entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica degli atti depositati, pubblicare le informazioni aggiornate e depositare i relativi atti.
In sostanza con la riforma si è inteso prevedere uno scambio di dati da parte degli enti del Terzo settore che inizia già con l’iscrizione nel registro e permette di superare cosi l’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di reperire le informazioni tramite l’invio del modello Eas. Per questa ragione gli enti che si iscriveranno nel nuovo registro unico nazionale del Terzo settore non saranno più tenuti all’invio del modello Eas con conseguente snellimento degli oneri burocratici. Tale adempimento resterà comunque in vigore per tutte quelle associazioni che per scelta o per obbligo giuridico non faranno richiesta di iscrizione nel registro unico.
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware