Il collaboratore dell’impresa artigiana in regime forfettario non presenta Redditi
Costituisce causa ostativa all’adozione del regime forfettario la partecipazione da parte della persona fisica in imprese familiari
Qualora l’impresa familiare aderisca – avendone i requisiti – al regime forfettario, l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare e viene determinata sui ricavi complessivi, compresi quelli normalmente destinati ai collaboratori. Di conseguenza, i collaboratori familiari non sono tenuti agli obblighi dichiarativi. Per quanto riguarda i contributi previdenziali, si ritiene che anche questi debbano essere considerati unitariamente, comprendendo quindi anche quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare. Si ricorda, infine, che in base all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015), costituisce causa ostativa all’adozione del regime forfettario la partecipazione da parte della persona fisica, tra l’altro, in imprese familiari (in materia si richiama anche la circolare 9/E/2019).
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