I temi di NT+Immobili

Il Comune deve restituire la tassa rifiuti versata in base a un avviso errato

Secondo la Ctr Lombardia, il pagamento «spontaneo» da parte del contribuente non equivale ad acquiescenza

di Federica Micardi

Comune condannato a restituire la tassa rifiuti versata in più, a causa di calcoli sbagliati fatti dall’ente. Lo ha deciso la Ctr Lombardia con la sentenza 4084 dell’11 novembre.

Una contribuente negli anni 2012-17 ha versato a un Comune, tramite modello F24, vari tributi sui rifiuti (Tarsu, Tares e Tari) relativi ad un’unità immobiliare a servizio di un’azienda vitivinicola, sulla base dei dati contenuti nell’avviso di pagamento inviato dall'ente.

Nel 2018, però, la contribuente si è accorta che l’ufficio comunale, nel calcolare i tributi, aveva attribuito a tutto l’immobile in cui svolge l’attività la categoria di utenza non domestica (quella di «supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari»), senza distinzione tra gli spazi adibiti ad attività commerciale (pari a 90 mq, effettivamente da ricondurre alla categoria applicata) e i restanti locali adibiti, invece, ad attività di lavorazione e stoccaggio, ai quali doveva essere applicata la tariffa, più bassa, per la categoria di «attività artigianali»). Si trattava con tutta evidenza di una svista, perché il Comune a suo tempo era stato informato della destinazione dei locali, che la contribuente aveva comunicato nel 2011 presentando la Diap commerciale relativa allo spostamento del locale espositivo da una ala all’altra di pari superficie, sempre nell’ambito del medesimo immobile.

Accortasi dell'errore, la contribuente ha chiesto – e ottenuto – dal Comune l’adeguamento della superficie in base all’utilizzo e ha presentato istanza di rimborso chiedendo il ricalcolo dei tributi pregressi e la restituzione di quanto versato in più.

Secondo il Comune, che ha eccepito l’acquiescenza, l’accettazione dei conteggi da parte della contribuente è ostativa alla richiesta di rimborso, a prescindere dal successivo adeguamento accordato. Una tesi che non ha convinto la Ctp di Brescia, che ha invece dato ragione alla contribuente ritenendo che «il pagamento spontaneo della cui erroneità ci si avveda successivamente non preclude il diritto alla conseguente restituzione di quanto risultato non dovuto».

Il Comune si è opposto, ma ha perso anche in appello. La Ctr Lombardia ricorda infatti che, in base all'articolo 1, comma 164 della legge 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero dell’intervenuto accertamento alla restituzione e che la Cassazione (5519/2009) ha precisato che questi termini presuppongono che il pagamento del “non dovuto” sia avvenuto spontaneamente. Secondo la Ctr può riconoscersi la preclusione alla restituzione solo se il pagamento viene effettuato in forza di un atto impositivo poi divenuto definitivo, non è quindi sufficiente un mero avviso di pagamento con natura di avvertimento, come avvenuto nel caso trattato.