Controlli e liti

Il Comune non sfugge alla tassa sugli abbonamenti dei cellulari

La Ctr Marche: gli enti locali sono soggetti passivi in quanto a loro non può essere estesa l’esenzione riconosciuta alle amministrazioni centrali

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di Serena Riselli

Gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. È quanto precisa la Ctr Marche nella sentenza 56/4/2022.

Il prelievo e i precedenti di giurisprudenza

Si tratta di una tassa a carico di chi è titolare di un abbonamento di telefonia mobile ed è richiesta dallo Stato per l’uso in licenza delle frequenze telefoniche. La tassa è stata introdotta nel 1995, all’inizio dell’era della telefonia mobile. Della sua legittimità si era già dibattuto molte volte dinanzi ai giudici tributari nell’ultimo decennio e la sentenza 9560 del 2 maggio 2014 delle Sezioni unite civili della Cassazione aveva accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate, dando risposta negativa alla domanda «se agli enti locali spetti l’esenzione dalle tasse di concessione governativa», rispondendo che «l’esenzione non è specificamente prevista dal Dpr 641 del 1972 e che quindi anche gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari». Inoltre i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di radiofonia mobile, l’abrogazione dell’articolo 318 del Dpr 156/1973 ad opera dell’articolo 218 del Dlgs 259/2003, non ha fatto venire meno l’assoggettabilità del telefono cellulare alla tassa governativa in base all’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 in quanto la relativa previsione è riprodotta nell’articolo 160 del Dlgs 259/03. Il principio è poi stato ripreso anche nell’ordinanza 5671/2016 e nella sentenza 23081/2019.

La vicenda esaminata dalla Ctr Marche

Proprio riprendendo le disposizioni della Cassazione, i giudici della Ctr Marche hanno ritenuto che non è possibile estendere alle altre amministrazioni pubbliche l’esenzione riconosciuta dalla legge a favore dell’Amministrazione dello Stato, «trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione», pur riconoscendo «l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone però una specifica scelta legislativa (nella specie, non adottata)».

Il ricorso si basa sulla debenza da parte di due Comuni al pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici (che di solito gli stessi pagano in bolletta insieme alla quota dovuta). L’Ufficio, ritenendo gli Enti tenuti al pagamento della tassa, ha rigettato le richieste di rimborso effettuate da entrambi i Comuni per gli anni 2007-2010. La Ctp ha giudicato illegittimo il rifiuto dell’Ufficio.

L’agevolazione non si estende ai Comuni

La Ctr Marche, passando al merito, ha ritenuto che «in tema di radiofonia mobile gli Enti locali sono soggetti passivi d’imposta». Come stabilito dalla Cassazione, ai Comuni non si estende l’esenzione riconosciuta all’Amministrazione dello Stato e ha sottolineato che «la disciplina nazionale non è contraria alla disciplina comunitaria». Inoltre, secondo i giudici, va esclusa una differenziazione di regolamentazione tra «telefoni cellulari» e «radio-trasmittenti», sia in base alle condizioni di accesso che in base ai requisiti tecnici.

Infine, la Ctr nella sentenza scrive che, in base all’articolo219 del Dlgs 269/2001 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), «dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato, e dunque neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti». Per tutti questi motivi, secondo i giudici tributari «la tassa è dovuta e legittimati passivi sono i due Comuni».

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