L'esperto rispondeAdempimenti

Il condominio pignorato non può sfruttare il bonus del 50%

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di Marco Zandonà

La domanda


Un condominio ha subito un pignoramento presso terzi. Le fatture del fornitore che risultano da pagare sono state quindi bloccate e a breve il condomino dovrà, anziché pagare il fornitore, bonificare al creditore la cifra dovuta. Una di queste fatture è il saldo di lavori detraibili fiscalmente al 50 per cento. È possibile fare in modo che il condominio pignorato possa fruire della detrazione fiscale 50% visto che il pagamento non sarà effettuato al fornitore ma a terzi?

La risposta è negativa. Secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili, e che siano nella disponibilità del debitore stesso o di un terzo. Il pignoramento presso terzi riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità di altri. Più precisamente, l’articolo 543 del Codice di procedura civile, che disciplina l’istituto, contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest’ultimo vanti crediti nei confronti del terzo (come nel caso di specie). In sostanza, anziché pagare la provvista all’amministratore per i bonifici da spese di ristrutturazione rilevanti ai fini della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), le somme sono utilizzate per il pagamento del debito nei confronti di terzi. Pertanto, l’amministratore non potrà procedere ad imputare la quota millesimale detraibile in capo al proprietario dell’appartamento che ha subito il pignoramento della relativa somma.

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