Il condominio pignorato non può sfruttare il bonus del 50%
La risposta è negativa. Secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili, e che siano nella disponibilità del debitore stesso o di un terzo. Il pignoramento presso terzi riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità di altri. Più precisamente, l’articolo 543 del Codice di procedura civile, che disciplina l’istituto, contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest’ultimo vanti crediti nei confronti del terzo (come nel caso di specie). In sostanza, anziché pagare la provvista all’amministratore per i bonifici da spese di ristrutturazione rilevanti ai fini della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), le somme sono utilizzate per il pagamento del debito nei confronti di terzi. Pertanto, l’amministratore non potrà procedere ad imputare la quota millesimale detraibile in capo al proprietario dell’appartamento che ha subito il pignoramento della relativa somma.
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