Imposte

Il conferimento di un’azienda individuale non interrompe i bonus Sud e pubblicità

Niente recapture per l’agevolazione sugli investimenti al Sud. Per la pubblicità conta la base della conferita

di Giacomo Albano

Il conferimento di un’azienda individuale in una società di nuova costituzione non rappresenta un evento interruttivo ai fini delle agevolazioni fiscali. La conferma del principio di continuità nell’ambito dei conferimenti d’azienda emerge da due distinte risposte ad interpelli pubblicate il 25 maggio dalle Entrate, la prima (143/2020) in materia di bonus Sud e la seconda (144/2020) in materia di credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali

Bonus Sud
La risposta 143 ha analizzato un’operazione di conferimento d’azienda da una ditta individuale in una società di capitali. La ditta individuale aveva effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, per i quali aveva ottenuto il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (legge n. 208 del 2015), credito che era oggetto di trasferimento alla società di nuova costituzione, unitamente all’azienda conferita.

La normativa sul bonus Sud stabilisce un meccanismo di recapture dell’agevolazione se, entro il quinto periodo d’imposta successivo alla data di entrata in funzione dei beni, gli stessi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Al riguardo l’Agenzia, richiamando propri precedenti di prassi (circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 in materia di credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse) ha confermato che il meccanismo di recapture non trova applicazione in caso di conferimento d’azienda perché i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dalla società conferitaria nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Credito d’imposta pubblicità
Con la risposta 144, invece, sono invece stati analizzati gli effetti del conferimento di azienda ai fini del calcolo del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
L’articolo 57-bis, comma 1, del Dl 50/2017 ha previsto un credito di imposta (che per il 2019 era pari al 75 per cento) sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari. Il credito d’imposta è commisurato all’incremento degli investimenti effettuati rispetti a quelli analoghi dell’anno precedente.

È inoltre previsto che non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero. Sono esclusi dal credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Nello specifico, l’Agenzia ha preso atto che il conferimento dell’azienda, cui gli investimenti pubblicitari effettuati si riferiscono, comporta che la medesima azienda verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di attività imprenditoriale. Pertanto, ai fini del computo dell’investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito di imposta in capo alla società conferitaria bisogna considerare quale dato di partenza l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale conferita.

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