Imposte

Il confronto con il fatturato 2019 libera il tax credit affitti anche per gli alberghi di montagna

L’estensione al 2021 per le strutture turistiche non fa eccezioni per quelle operanti solo nei mesi invernali

di Giorgio Gavelli

Il test sul calo del fatturato nei primi quattro mesi del 2021 rispetto a quelli del 2019 libera la cessione del tax credit affitti. Cessione che può essere comunicata alle Entrate da lunedì 15 febbraio, dopo l’approvazione della nuova modulistica con il provvedimento del direttore dell’Agenzia datato 12 febbraio.

Si va così a comporre il mosaico di una delle norme – l’articolo 28 del Dl 34/2020 – che, nel convulso panorama normativo del 2020, hanno subito il maggior numero di interventi, a dire il vero non sempre ben formulati e coordinati tra loro.

I beneficiari 2021
L’articolo 1, comma 602, della legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5, prevedendo che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021.

In assenza di precisazioni, e fatte salve le specifiche esclusioni che ricorderemo tra breve, era naturale applicare quanto statuito dallo stesso comma 5, ossia che «ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente».

Il che costituiva un problema non da poco: come avrebbe potuto una struttura alberghiera (anche con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro) riscontrare un calo di fatturato/corrispettivi di oltre il 50% tra (ad esempio) il mese di marzo 2021 e quello corrispondente del 2020, durante il quale le strutture erano in gran parte chiuse e l’intero Paese in lockdown? Con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Natale (ossia il Dl 172/2020, convertito dalla legge 6/2021) il paradosso è stato evitato.

Il confronto 2021-2019
L’articolo 2-bis del decreto interviene direttamente sul testo del comma 5 dell’articolo 28 del Decreto Rilancio, chiarendo che la riduzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento del 2021 va rapportata alla corrispondente mensilità del 2019 e non del 2020.

Tutto bene, quindi, anche se qualche pasticcio va ancora sistemato.

Le attività stagionali invernali
Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 28 estende sino a luglio 2020 il credito d’imposta per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale. Tuttavia, essendo queste ultime un sottoinsieme delle “imprese turistico-ricettive”, non si vede per quale motivo (pur nel silenzio della prassi) non si dovrebbe applicare il tax credit ai primi quattro mesi del 2021 per un albergo che, ad esempio, resta aperto solo per la stagione sciistica.

Una struttura attiva ad esempio da ottobre a marzo potrebbe beneficiare di tre mensilità di tax credit nel 2021.

Il requisito della prevalenza
Inoltre, secondo l’Agenzia (risposta resa a Telefisco 2021, vedi lo Speciale su NT+Fisco) l’attività ricettiva deve essere prevalente per ambire al beneficio, e ciò contrasta con quanto è stato affermato per i commercianti al dettaglio con la risposta ad interpello 102/2021.

Chi può evitare il test sul fatturato
Ricordiamo, infine, che il credito d’imposta spetta anche, in assenza del calo di fatturato, a due categorie di soggetti:

1) coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

2) coloro che, a far data dall’insorgenza da un evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento il cui stato di emergenza fosse in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (cioè il 31 gennaio 2020). Per avere un’idea delle difficoltà che persistono nell’individuare tali soggetti è sufficiente leggere il documento Cndcec/Fnc dell’8 ottobre scorso.


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