Adempimenti

Il consolidato monitora le perdite fiscali attribuite con lo stop alla tassazione 2021

Va compilato il quadro NI del modello Cnm 2021. In caso di trasferimento all’estero l’exit tax trova spazio nel quadro NX

di Giacomo Albano

Rettifiche di consolidamento da indicare nella sezione II del quadro NF, trasferimenti al gruppo evidenziati nel quadro NX, mentre in caso di interruzione della tassazione di gruppo va compilato il quadro NI. Anche per la dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno d’imposta 2020) su base consolidata viene confermata l’impostazione generale del modello Cnm, la cui struttura replica quella ormai consolidata degli scorsi anni.

Il modello - per il quale lunedì 15 febbraio sono state pubbliche le specifiche tecniche, unitamente a quelle per gli altri modelli 2021 - va utilizzato sia in caso di consolidato nazionale (nel qual caso vanno compilati i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC) che in caso di adesione al consolidato mondiale (che richiede la compilazione dei quadri MF, MX, MR, ME, MC), mentre sono trasversali ai due regimi i quadri relativi alla cessione delle eccedenze Ires e all’utilizzo dei crediti trasferiti alla fiscal unit. Nell’ambito del consolidato nazionale, le modalità di compilazione sono le medesime sia per il consolidato «verticale» che per il consolidato «orizzontale», ovvero tra società sorelle soggette al controllo comune di una società europea (articolo 117, comma 2-bis, del Tuir).

Nel modello trovano conferma le novità della scorsa dichiarazione, in particolare sezione Ace, dedicata al trasferimento delle eccedenze del rendimento nozionale nell’ambito della tassazione di gruppo (quadro NX, sezione XII), così come la disciplina dell’exit tax, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 166 del Tuir per effetto del decreto Atad. In caso di trasferimento della residenza all’estero resta pertanto confermata la compilazione della sezione XIV del quadro NX («imposizione in uscita»), dove indicare l’ammontare del reddito, trasferito da ciascuna società aderente al consolidato, la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina sulla tassazione in uscita. La scelta per la rateizzazione della tassazione va evidenziata nel quadro CS. Nella sezione XIII del quadro NX vanno invece indicati gli importi relativi all’investimento in start-up innovative o in Pmi innovative, trasferiti da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo.

In caso di interruzione del consolidato prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di revoca dell’opzione va compilato il quadro NI, dove la consolidante può attribuire alle consolidate, in tutto o in parte, i crediti o i versamenti effettuati in eccesso rispetto ai propri obblighi di versamento su base individuale. Sempre nel quadro NI vanno attribuite le perdite fiscale a seguito di interruzione della tassazione di gruppo: queste, in base alla regola generale, restano in capo alla consolidante; tuttavia, qualora in sede di comunicazione di adesione al consolidato si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario (ad esempio attribuzione alle società che le hanno prodotte), va compilata la sezione III del quadro NI. Tale sezione va compilata anche nei casi di opzione esercitata dalla controllata designata (in caso di consolidato orizzontale), in caso di interruzione della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione. In tal caso, infatti, le perdite fiscali residue sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

Non si è reso invece necessario apportare modifiche specifiche al modello in relazione ai chiarimenti derivanti dall’interpello 498 del 2020, in materia di interruzione del consolidato nazionale e presentazione di dichiarazioni integrative a seguito della stipula di accordi di patent box da parte di una ex consolidata. L’Agenzia ha chiarito che in tal caso la dichiarazione integrativa genera un credito in capo alla ex consolidante. Tale credito non può essere ceduto infragruppo (articolo 43-ter del Dpr 602/73), mentre può essere ceduto con modalità ordinarie se chiesto a rimborso, oppure può essere utilizzato in compensazione dalla ex-consolidante.

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