Controlli e liti

Lo stralcio dei ruoli fino a 5mila euro non ferma il contenzioso

Fino al decreto attuativo l’importo a ruolo resta in vita ma è sospeso in automatico il recupero del credito

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Lo stralcio dei ruoli di valore non superiore a 5.000 euro opera anche per le partite in contenzioso. Tuttavia, poiché l’effetto della cancellazione è rinviato all’emanazione di un apposito decreto attuativo, sino ad allora le procedure giudiziarie devono proseguire il loro corso.

In forza della disposizione di cui all’articolo 4 del Dl 41/2021, i singoli carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2010, di valore residuo non superiore a 5.000 euro, sono azzerati qualora il debitore, per l’anno 2019, abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Si ricorda che, ai fini della determinazione della soglia di debito, si tiene conto solo della sorte capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Il riferimento è alla singola partita di ruolo e non alla somma riportata nella cartella. Allo scopo, dunque, occorre considerare separatamente gli affidamenti derivanti da distinti titoli esecutivi (ad esempio, liquidazione ex articolo 36-bis, accertamento Ici e multa stradale).

Non vi è dubbio che l’eliminazione della partita operi anche in caso di contenzioso in corso. A tale riguardo, soccorre il precedente dello stralcio dei mini ruoli fino a 1.000 euro (articolo 4 del Dl 119/2018). Con riferimento a tale disciplina, la Cassazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese (ordinanza 11817/2020).

Va peraltro segnalato un iniziale contrasto in seno alla Corte su come interpretare la locuzione «singoli carichi», pure contenuta nel precedente legislativo del 2018. Mentre nell’ordinanza n. 11817 era stato affermato che occorreva guardare alla partita di ruolo, nella successiva ordinanza n. 17966/2020 si è ritenuto di dover far riferimento al totale della cartella di pagamento. Ciò, in ragione del fatto che la norma utilizzava il termine «debiti» al plurale, esattamente come accade nella novella del decreto Sostegni. Fortunatamente, con la successiva sentenza 22018/2020, la Cassazione è ritornata all’orientamento iniziale, certamente più corretto, alla luce dell’inequivoco disposto di legge.

Vale tuttavia rilevare che l’azzeramento delle partite in esame non è un effetto automatico dell’entrata in vigore del decreto Sostegni, ma è demandato all’adozione di un apposito decreto, prevista nei 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che, sino ad allora, l’importo a ruolo resta in vita, anche se sono sospese ope legis tutte le attività di recupero del credito da parte dell’agente della riscossione.

Nell’immediato, quindi, qualora il debitore ritenga di possedere i requisiti per l’eliminazione della partita, lo stesso potrebbe richiedere il rinvio della trattazione della causa fissata nelle more dell’emanazione del decreto attuativo. D’altro canto, l’azzeramento ha effetto comunque, anche in presenza di sentenze definitive. Ne consegue che l’eventuale prosecuzione della controversia non determinerebbe pregiudizi, ai fini dell’applicazione della sanatoria.

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