Controlli e liti

Il contraddittorio preventivo anticipa la conoscenza dell’avviso anche con la notifica nel 2021

Anche se la notifica slitterà al prossimo anno, il “primo contatto” con l’accertamento avverrà già nel 2020

di Dario Deotto


La proroga dei termini per la notifica (ma non per l’emissione) degli atti impositivi che scadono entro il 31 dicembre 2020 – stabilita dal Dl 34/2020 (decreto rilancio) – non tiene conto del nuovo istituto del contraddittorio preventivo che parte dal 1° luglio 2020.

Il nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 ha stabilito l’obbligo da parte degli uffici di invitare il contribuente al contraddittorio «prima di emettere un avviso di accertamento». Si è più volte segnalato sulle pagine de Il Sole 24 Ore che, a fronte di un intento legislativo certamente da apprezzare, il dato letterale della norma (dell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997) ha ridotto significativamente l’ambito di operatività di un principio così importante.

Le esclusioni
Infatti, la norma esclude, in primo luogo, dall’obbligo di contraddittorio preventivo gli atti per i quali è stato consegnato copia del processo verbale di constatazione.

Ma non solo. Vengono esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo gli atti di accertamento parziali, quando, oggi, potenzialmente quasi tutti gli atti di accertamento dell’amministrazione finanziaria possono risultare, appunto, “parziali”.

Escludendo Pvc e atti di accertamento parziali, l’obbligo di esperire il contraddittorio preventivo viene così a trovare applicazione in ipotesi abbastanza circoscritte.
Ma non è questo il punto, da sollevare in questa sede.

L’intreccio tra norme
La questione del contraddittorio preventivo risulta molto attuale se legata – come si diceva all’inizio – alla nuova proroga dei termini per la notifica degli atti in scadenza al 31 dicembre prossimo, disposta dall’articolo 157, comma 1, del Dl 24/2020. Quest’ultimo ha stabilito, in deroga allo Statuto del contribuente, che gli atti e le cartelle che scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 saranno emessi entro tale ultima data (31 dicembre 2020), mentre saranno notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo i casi di indifferibilità e urgenza. Si verifica, così, un doppio termine di decadenza: uno, per l’emissione dell’atto (entro il 31 dicembre prossimo), e uno per la notifica al contribuente (1° gennaio – 31 dicembre 2021), riproponendosi, in questo modo, le vecchie problematiche che si ebbero in passato con riguardo al termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo e il (successivo) termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale. Doppio termine di decadenza che, comunque, venendo ai giorni nostri, determina già un primo problema legato, appunto, al contraddittorio preventivo.

L’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 stabilisce infatti che l’ufficio «prima di emettere l’atto» deve notificare al contribuente l’invito al contribuente. Così che se l’intento della proroga per la notifica degli atti (mantenendo fermo però il termine di emissione) disposta dall’articolo 157 del Dl 34/2020 risulta quella «di non disturbare il contribuente» per «favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali», ecco che, dovendolo invitare al contraddittorio prima di emettere l’atto (e non di notificarlo), il contribuente verrà interessato quest’anno, giocoforza, da un avviso del fisco prima dell’emissione dell’atto entro il 31 dicembre prossimo.

È vero che l’obbligo del contraddittorio preventivo risulta, come si è detto, abbastanza circoscritto – per effetto dell’infelice formulazione normativa – però le cose non sempre risultano per come appaiono.

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