Controlli e liti

Il contraddittorio preventivo parte dal 1° luglio anche online

Si fa riferimento agli atti datati e sottoscritti dall’ufficio a partire dal 1° luglio. Ok al verbale via Pec

ADOBESTOCK

di Antonio Iorio

Da oggi entrano in vigore le nuove regole sul contradditorio preventivo: gli uffici, prima di emettere un avviso di accertamento, che rientri tra quelli per cui è necessario il confronto preventivo, devono procedere alla convocazione dell’interessato tramite un invito a comparire

Secondo la circolare 17/E occorre far riferimento agli atti datati e sottoscritti dal titolare dell’ufficio (o da un suo delegato) a partire da oggi. È verosimile che qualche contribuente abbia già ricevuto l’invito a comparire nei giorni scorsi, in quanto gli effetti invalidanti previsti dal comma 5 dell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 si realizzano con riferimento agli atti emessi da oggi. Pertanto, nel caso in cui vengano notificati atti sottoscritti con data 1/7/2020 non preceduti da un invito e/o da un contraddittorio con l’ufficio, potrà essere eccepita la loro nullità a condizione evidentemente che si ricada nell’ambito applicativo della nuova disposizione.

Circa le modalità operative, occorre segnalare che molti uffici stanno eseguendo i contradditori a distanza come previsti (per ragioni sanitarie) dalla circolare 6/2020.

È verosimile che si continuerà con tale metodologia che, alla fine, a prescindere dal luogo di ubicazione del rappresentante dell’agenzia delle Entrate (in ufficio o in altra sede per effetto dello smart working) è sicuramente più comodo e funzionale anche per i contribuenti ed i loro difensori.

Le procedure a distanza presuppongono, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di Pec in luogo della posta elettronica ordinaria

Innanzitutto, gli uffici procedono all’identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, con Pec o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio).

A questo riguardo costituisce una buona pratica la predisposizione, già nella iniziale istanza di adesione, della procura a favore del professionista per lo svolgimento del procedimento di adesione.

Il contraddittorio viene quindi svolto telefonicamente o per video conferenza. Al pari di quanto avviene nel corso del contraddittorio “frontale”, è possibile la presentazione di memorie e di produzione di documenti. Tale memoria, inviata ritualmente con pec o mail al funzionario incaricato può essere recepita nel verbale di contradittorio senza quindi la necessità, ove non vi siano altre ragioni, di svolgere la telefonata o la videochiamata.

L’esito della telefonata, della videochiamata o dell’invio della memoria viene riportato nel verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità di svolgimento dello stesso e indicando gli indirizzi Pec o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file. Viene così inviata una prima bozza al contribuente o al suo rappresentante del verbale via mail (ordinaria o Pec) per una condivisione a distanza.

Apportate le eventuali correzioni/integrazioni, viene predisposta la versione definitiva. Si procede quindi alla sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante e alla scannerizzazione del verbale sottoscritto, poi rinviato tramite Pec o mail all’Ufficio. Il verbale viene così firmato anche dal funzionario e rinviato definitivamente (con protocollo) al contribuente La sottoscrizione può avvenire sia in forma digitale evitando stampe e scannerizzazioni, sia stampando l’atto e siglandolo con successiva scannerizzazione dei fogli che lo compongono. L’intera procedura a distanza si deve concludere preferibilmente nello stesso giorno.

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