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Il contribuente con partita Iva in regime semplificato può passare al forfettario

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di Govanni Petruzzellis

La domanda

Un contribuente nel 2015 ha aperto la partita Iva in contabilità semplificata e nell’anno in corso ha optato per regime semplificato per le imprese minori che prevede la possibilità di omettere la tenuta del registro incassi e pagamenti. Può nel 2019 passare al regime forfettario?
T.M. – Rezzato BS

La risposta è positiva. Dalla lettura del quesito sembra infatti desumersi che il contribuente abbia esercitato l'opzione per il cosiddetto “criterio delle registrazioni”, potendo in tal modo omettere la tenuta dei registri cronologici degli incassi e pagamenti, con la presunzione che le relative date coincidano con quelle di annotazione sui registri Iva (articolo 18, comma 5, Dpr 600/73). Sebbene la scelta in questione, nell'ambito del regime di cassa, risulti vincolante per almeno un triennio, è ragionevole ritenere – sebbene sul punto non vi siano chiarimenti ufficiali – che l'esercizio di tale opzione non debba precludere la possibilità di avvalersi di un regime naturale, quale il forfettario, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla legge 190/2014.
La possibilità di avvalersi del forfait non sarebbe comunque in discussione qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di tenere i soli registri Iva in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del Dpr 600/73. La norma, infatti, consente di non istituire i registri cronologici purché, in luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui questi non siano avvenuti nell'anno di registrazione, venga riportato nei registri Iva l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Tale scelta non è soggetta ad alcun vincolo di durata.

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