Il contribuente può cumulare entrambe le procedure
La combinazione del ravvedimento con la procedura di collaborazione volontaria potrebbe consentire di ottimizzare l’onere complessivo gravante sul contribuente intenzionato a regolarizzare la propria posizione.
L’
Il contribuente, quindi, potrebbe decidere se:
avvalersi esclusivamente della procedura di collaborazione volontaria;
oppure usufruire, per alcune annualità, ma anche per alcune tipologie di violazioni commesse in uno stesso periodo d’imposta, del ravvedimento.
Esemplificando, il contribuente potrebbe presentare delle dichiarazioni integrative ravvedendo solo alcuni periodi di imposta, limitando la voluntary ai restanti, ovvero ravvedere le sole imposte sui redditi circoscrivendo la voluntary alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, rappresentando comunque all’ufficio l’intero percorso intrapreso con la relazione di accompagnamento.
Peraltro, poiché la preclusione temporale al
Tale situazione potrebbe risultare conveniente, in alcuni limitati casi, quando il contribuente che non abbia optato per l’
La presentazione in itinere di dichiarazioni integrative gli consentirebbe in tal caso di beneficiare, limitatamente agli importi ravveduti, delle ordinarie riduzioni sanzionatorie, altrimenti precluse a seguito della notifica degli avvisi di accertamento o dell’atto di irrogazione delle sanzioni.
Questa impostazione permetterebbe di ristabilire quel diritto di difesa incomprensibilmente compresso dalla procedura di voluntary, limitando il contraddittorio con l’ufficio ai soli elementi non ravveduti, sui quali vi è una divergenza.