Controlli e liti

Il contribuente può cumulare entrambe le procedure

di Luca Bonfanti e Antonio Della Carità

La combinazione del ravvedimento con la procedura di collaborazione volontaria potrebbe consentire di ottimizzare l’onere complessivo gravante sul contribuente intenzionato a regolarizzare la propria posizione.

L’ utilizzo congiunto dei diversi istituti non sembra infatti trovare alcuna preclusione legislativa e, anzi, pare essere avallato dalla stessa amministrazione finanziaria (circolare 27/E del 2015, risposta 2.3).

Il contribuente, quindi, potrebbe decidere se:

avvalersi esclusivamente della procedura di collaborazione volontaria;

oppure usufruire, per alcune annualità, ma anche per alcune tipologie di violazioni commesse in uno stesso periodo d’imposta, del ravvedimento.

Esemplificando, il contribuente potrebbe presentare delle dichiarazioni integrative ravvedendo solo alcuni periodi di imposta, limitando la voluntary ai restanti, ovvero ravvedere le sole imposte sui redditi circoscrivendo la voluntary alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, rappresentando comunque all’ufficio l’intero percorso intrapreso con la relazione di accompagnamento.

Peraltro, poiché la preclusione temporale al ravvedimento operoso “lungo” decorre a partire dalla notifica dell’avviso di accertamento (e non dell’invito al contraddittorio che costituisce una mera fase istruttoria) o dell’atto di irrogazione delle sanzioni (e non dal precedente atto di contestazione avverso il quale possono essere presentate deduzioni difensive), sotto il profilo strettamente giuridico, al contribuente dovrebbe essere consentito, una volta trasmessa l’istanza di collaborazione volontaria, di cambiare strategia e avvalersi dell’istituto del ravvedimento.

Tale situazione potrebbe risultare conveniente, in alcuni limitati casi, quando il contribuente che non abbia optato per l’ autoliquidazion e non condividesse le risultanze emergenti dagli inviti al contraddittorio , per ciò che concerne le imposte sui redditi, o dall’atto di contestazione, per le violazioni in materia di RW .

La presentazione in itinere di dichiarazioni integrative gli consentirebbe in tal caso di beneficiare, limitatamente agli importi ravveduti, delle ordinarie riduzioni sanzionatorie, altrimenti precluse a seguito della notifica degli avvisi di accertamento o dell’atto di irrogazione delle sanzioni.

Questa impostazione permetterebbe di ristabilire quel diritto di difesa incomprensibilmente compresso dalla procedura di voluntary, limitando il contraddittorio con l’ufficio ai soli elementi non ravveduti, sui quali vi è una divergenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©